Gli alunni con DSA anche se in corso d’anno hanno avuto prove di verifiche “strutturate” secondo le loro soggettive caratteristiche, durante gli esami di Stato (secondaria di I e di II grado) avranno le prove identiche al resto della classe, MA possono usare gli stessi strumenti compensativi usati in corso d’anno e scritti nel PDP.
Queste le normative di riferimento:
Altre norme:
Decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011 art. 6 comma 2-3
nota MIUR 3587 del 3 giugno 2014 esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione pag 2