Docente curricolare e docente di sostegno DEVONO COLLABORARE l’alunno NON E’ dell’insegnante di sostegno

Il principio della corresponsabilità educativa è alla base del sistema di inclusione scolastico italiano, è stato rilanciato con il DL 66 del 2017 e il Decreto attuativo 182 del 2020 rivisto e corretto dal  DL 153 del 2023 attraverso due importanti innovazioni operative:

  1. l’istituzione del GLO, al quale partecipano “tutti” gli insegnanti dell’alunno con disabilità,
  2. il nuovo PEI che ha una sezione specifica, la n. 8, in cui va specificato cosa faranno e impareranno e come saranno valutati in ogni materia.

Corresponsabilità significa, ovviamente, condivisione delle responsabilità, ossia rispondere dei risultati delle proprie azioni.

L’insegnante di matematica, ad esempio,  è responsabile di quello che i suoi alunni imparano in matematica e ne risponde: dal punto di vita etico e professionale, prima di tutto, ma anche amministrativo, disciplinare e oltre, se i suoi alunni di matematica non imparano nulla. E in questo caso ovviamente è il dirigente che interviene.

Questo vale, pari pari, anche per gli alunni con disabilità.

La differenza è che quello che devono imparare non è definito dai programmi o dai libri di testo, ma da una programmazione personalizzata che si chiama PEI che anche l’insegnante di matematica, come membro del GLO, ha contribuito da definire.

Altra differenza è che c’è un collega, l’insegnante di sostegno appunto, che lo può aiutare ad attivare questa personalizzazione ma ovviamente lui deve fare la sua parte.

Se non è così, deve intervenire il dirigente, altrimenti è responsabile tanto quanto il docente che pensa sia suo diritto non occuparsi di questi alunni.

Cosa succede se a metà anno scolastico arriva uno studente trasferito da altro istituto che abbia già un PEI redatto dalla vecchia scuola?

Si applica il  DL 182/20 modificato dal Dlgs 153 del 2023  art. 2 comma 1/f:

“f – nel passaggio tra i gradi di istruzione e in caso di trasferimento, è accompagnato dall’interlocuzione tra i docenti dell’istituzione scolastica di provenienza e i docenti della scuola di destinazione e, nel caso di trasferimento, è ridefinito sulla base delle diverse condizioni contestuali e dell’ambiente di apprendimento dell’istituzione scolastica di destinazione.”

Quindi si conserva  il PEI precedente, adattandolo se necessario alle condizioni attuali completo di tutte le sue parti (non si fa un PEI provvisorio non essendo una nuova certificazione, che va fatto  a fine anno scolastico.

La  scuola può obbligare le famiglie di ragazzi con problemi comportamentali, a sottoscrivere una assicurazione aggiuntiva a quella classica della scuola,  per affrontare le eventuali spese, causate da scatti d’ira del proprio figlio?

Il dirigente scolastico non può obbligare i genitori a sottoscrivere nessuna assicurazione.

Per coprire eventuali danni causati dal bambino/ragazzo dovrebbe bastare l’assicurazione della scuola.

Se non è così il dirigente farebbe bene a discuterne con la compagnia assicurativa, non con i genitori.

La responsabilità dei danni causati dal bambino/ragazzo è di chi è tenuto alla sua sorveglianza, ossia in questo caso della scuola. Codice civile articoli 2047 e 2048.

Per gli studenti del I ciclo con disabilità particolarmente gravi è possibile esonerarli da alcune prove d’esame?

Esiste la possibilità dell’esonero dalle prove scritte? O solo da alcune?

Riferimento normativo è il DL 62/17 art. 11 c. 6 e DM 741 del 2017 art. 14. comma 1, si dice che in questi casi la commissione predispone “prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali.”

“Differenziate” in questo caso significa semplicemente differenti, o diverse, e non essendo specificate modalità o procedure minime da seguire, si intende che possono essere personalizzate liberamente anche rispetto al tipo di somministrazione, non solo ai contenuti.

Le prove sono predisposte in base del PEI relativamente alle attività svolte (sempre comma 6) e se ne deduce che se nel PEI non sono state previste attività didattiche sulle lingue straniere non si sostengono neppure all’esame.

Delle prove ci devono essere ma non necessariamente prove scritte: vanno bene anche prestazioni di altro tipo, comprese attività di manipolazione, costruzione o altro, da documentare se serve, per lasciare agli atti, con delle fotografie.

In base al comma 8 dell’11 del DL 62 solo ai candidati che non si presentano all’esame viene rilasciato l’attestato.

La norma non dice nulla sulla loro eventuale partecipazione parziale: presenti ad alcune prove, assenti ad altre.

Se la riduzione del numero di prove è stata decisa dalla sottocommissione come modalità di personalizzazione, non si può parlare di assenza e di sicuro non si può applicare il comma 8.

Possono esserci eventualmente dei dubbi interpretativi nel caso la commissione abbia previsto un esame completo, anche se personalizzato, e il candidato non si sia presentato ad una o più prove, anche se in questi casi è difficile affermare in assoluto che non si sia presentato all’esame.

Questa situazione è invece prevista per l’esame del 2° ciclo (DL 62 art. 20 c. 5 ) dove si dice chiaramente che viene rilasciato l’attestato anche ai candidati che non sostengono una o più prove,  ma non se ne parla nel 1° ciclo.

Sito di Supporto allo studio per Bambini e Ragazzi con BES