Avviso per i genitori con figli con disabilità

In base all’art.  4 comma 3 del DL 182 del  2020 (modificato dal DL 153 del 2023)  è compito del GLO finale (da farsi entro il mese di giugno) indicare quante ore di sostegno sono necessarie per l’anno seguente  «formulare le proposte relative al fabbisogno di risorse professionali e per l’assistenza per l’anno successivo.»

So però che diverse USR (ufficio scalastico regionale) hanno però chiesto formalmente, per esigenze amministrative, di anticipare queste procedure di qualche mese per cui di fatto la decisione viene presa nel GLO intermedio.

Quindi genitori informatevi se anche nella vostra regione c’è questa esigenza/richiesta, i GLO intermedi si stanno facendo ora.

Ad alunna con disabilità viene assegnato docente sostegno non specializzato, genitori ricorrono e Ministero viene condannato

Fonte: Orizzonte Scuola

Il Tribunale di Roma ha condannato il Ministero dell’Istruzione per aver assegnato a un’alunna con disabilità un docente privo di specializzazione nel sostegno. La vicenda è stata resa nota dalla Federazione First (Federazione italiana rete sostegno e tutela), che ha denunciato il caso come una violazione del diritto all’istruzione inclusiva.

Secondo quanto riportato da First, l’alunna, iscritta a una scuola elementare, aveva ricevuto un numero di ore di sostegno inferiore rispetto a quelle previste dal Piano educativo individualizzato (Pei). Infatti, erano state assegnate 18 ore settimanali, rispetto alle 22 ore richieste nel Pei, e il sostegno era stato affidato a due docenti, di cui solo uno in possesso della specializzazione per 13 ore settimanali, mentre l’altro, per 5 ore, non aveva il titolo richiesto.

La motivazione del tribunale

Per il Tribunale di Roma, questa assegnazione ha rappresentato un trattamento discriminatorio, in quanto avrebbe compromesso il percorso formativo dell’alunna, causando un danno irreparabile.

Di conseguenza, il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio scolastico competente sono stati obbligati ad assegnare un docente specializzato per tutte le ore previste dal Pei, in conformità con la normativa vigente sull’inclusione scolastica.

Le richieste della Federazione First

La Federazione First ha espresso soddisfazione per la sentenza, sottolineando l’importanza di garantire il diritto allo studio degli studenti con disabilità. In particolare, ha auspicato che il Ministero dell’Istruzione adotti misure per evitare situazioni simili in futuro, stabilendo il principio che nessun docente privo di specializzazione possa sostituire un insegnante di sostegno qualificato.

Anno Scolastico 2024/2025

Per gli esami di fine ciclo della secondaria di primo grado è  in vigore l’Ordinanza Ministeriale 4155 del 07-02-2023 

MAPPE RIEPILOGATIVE 

➡️ Gli alunni con DSA, svolgeranno le prove degli esami come tutti gli altri, ma potranno usare tutti gli strumenti compensativi previsti nei loro PDP.
➡️ Gli alunni con Legge 104, svolgeranno le prove degli esami coerenti ai loro PEI, anche differenti se necessario, e questo non avrà ricadute sul diploma finale. Solo se lo studente non si presenterà agli esami non riceverà il diploma ma avrà un certificato delle competenze. 

Per gli alunni con BES (senza legge 104 e 170) è ancora in vigore (l’assurda) nota 5772 del 2019 :

➡️ Per gli studenti con BES aventi PDP basato su una diagnosi clinica, svolgeranno le prove degli esami come tutti gli altri, ma potranno usufruire di tutti gli strumenti compensativi previsti nei loro PDP. 
➡️ Per gli studenti con BES aventi PDP NON  basato su una diagnosi clinica, svolgeranno le prove degli esami come tutti gli altri, ma NON potranno usufruire di NESSUNO degli strumenti compensativi previsti nei loro PDP. 

 

Sentenza TAR: lo studente con DSA non è tutelato dal PDP ma dalla legge 170/10

LE MISURE DISPENSATIVE, GLI STRUMENTI COMPENSATIVI E LE ADEGUATE FORME DI VERIFICA VANNO SEMPRE APPLICATE, SEMPRE, CHE SIANO PREVISTE O MENO DAL PDP, PERCHÈ È LEGGE.

“E’ illegittima la mancata applicazione delle misura compensativa della prova orale nell’esame conclusivo del percorso didattico individualizzato e personalizzato in favore dell’alunno affetto da DSA per violazione del diritto alla istruzione come costituzionalmente garantito in favore di alunni affetti da DSA. “

Cons St., sez. III, 6 maggio 2016, n. 1839.

Ha ricordato il Tar che tale regula iuris è stata di recente ancor più chiaramente ribadita dal giudice amministrativo di appello (Cons St., sez. III, 29 ottobre 2019, n. 7410) che ha avuto modo di sancire che “la tutela cautelare non è la rimozione di un ostacolo procedurale interposto dall’amministrazione , ma solo l’effetto della protezione interinale di una posizione giuridica di guisa che il tempo del processo non abbia a compromettere definitivamente la utilità cui il ricorrente aspira”.

Ecco la sentenza
Pubblica istruzione – Bocciatura – Alunno affetto da DSA – Mancata applicazione delle misura compensativa della prova orale nell’esame conclusivo del percorso didattico individualizzato – Conseguenza

Sito di Supporto allo studio per tutti gli studenti in modo particolare Bambini e Ragazzi con BES