Ai miei tempi tutti questi DSA non esistevano!

 

Fonte: Enrico Galliano

«Ormai sono tutti DSA!»
«Ai nostri tempi tutti questi DSA non esistevano!»
«Basta la minima difficoltà ed è subito DSA!»

 

Se lavori a scuola, sono discorsi che prima o poi senti.
 
In effetti, ogni tanto guardo l’elenco della classe, vedo quanti PDP ci sono (Piani Didattici Personalizzati), e penso: possibile che siano diventati così tanti?
 
Con gli anni abbiamo imparato a riconoscere meglio cosa c’è sotto.
E infatti uno dei più grandi studi condotti in Italia sulla dislessia, pubblicato nel 2019 e realizzato su quasi diecimila bambini tra gli otto e i dieci anni, ha scoperto una cosa abbastanza impressionante: quasi due bambini con dislessia su tre non erano mai stati diagnosticati prima.
 
Il motivo per cui oggi vediamo tante più diagnosi, insomma, è almeno in parte lo stesso per cui oggi vediamo molte più stelle: sono migliorati i telescopi.

Sostegno scolastico, tre decreti d’urgenza in tre giorni restituiscono le ore indicate dal GLO.

Fonte: Orizzonte Scuola

Federazione Osservatorio 182: “Le ore le fissa il GLO, ridurle è discriminazione”

Tre decreti d’urgenza emessi tra il 14 e il 16 ottobre dai Tribunali di Busto Arsizio e Napoli Nord hanno ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, agli Uffici Scolastici Regionali di Lombardia e Campania e agli istituti coinvolti di ripristinare integralmente le ore di sostegno scolastico indicate dal Gruppo di Lavoro Operativo per tre alunni con disabilità.

L’amministrazione scolastica aveva ridotto i tempi di assistenza da 22 a 16 ore settimanali nei due casi in provincia di Varese e da 29 a 18 ore nel caso in provincia di Napoli. I giudici ordinari, accogliendo i ricorsi presentati con il patrocinio legale della Federazione Osservatorio 182, hanno disposto la cessazione della condotta discriminatoria e l’immediata assegnazione delle risorse necessarie a garantire il diritto allo studio dei minori.

Le pronunce giudiziarie e l’applicazione della Cassazione

I provvedimenti d’urgenza sono stati emessi a tempi di record: la Prima Sezione Civile del Tribunale di Busto Arsizio si è pronunciata il giorno successivo al deposito del ricorso, mentre la Seconda Sezione Civile del Tribunale di Napoli Nord ha emesso il decreto a tre giorni dall’assegnazione del fascicolo. I giudici si sono uniformati ai principi stabiliti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 12704 del 5 maggio 2026. La Suprema Corte ha chiarito in modo vincolante che “l’indicazione delle ore da parte del G.L.O., sebbene non ancora utilizzata nel P.E.I., ha la funzione di attivare dapprima la fase di competenza degli Uffici scolastici e poi la fase finale, di attribuzione delle ore da parte del dirigente scolastico, essendo esclusa ogni possibilità di una revisione di merito da parte degli uffici scolastici, ai quali è assegnata una funzione meramente ricognitiva dei bisogni già individuati dal G.L.O.”.

Di conseguenza, la magistratura ha ribadito che il dirigente scolastico non può in alcun modo discostarsi dalla quantificazione originaria formulata dall’organo collegiale.

Il pregiudizio imminente e la tutela dei diritti fondamentali

Nelle motivazioni delle due ordinanze lombarde si evidenzia la sussistenza di un danno grave e continuo per gli studenti, rilevando che “il minore sta subendo una lesione di un diritto fondamentale posto che la riduzione del numero di ore di sostegno ritenute indispensabili dal G.L.O. non permette la sua adeguata scolarizzazione ed integrazione scolastica e sociale”.

Sulla stessa linea la decisione del Tribunale di Napoli Nord, che ha riconosciuto l’improcrastinabilità dell’intervento cautelare “prospettando i ricorrenti la lesione in atto di un diritto della persona non ristorabile, configurandosi pertanto un pregiudizio imminente e irreparabile”.

Dispositivi analoghi impongono così l’adeguamento immediato dell’organico: a Busto Arsizio viene ripristinato il monte di 22 ore settimanali deliberato il 9 giugno 2026 a fronte delle 16 comunicate dalla scuola il 24 settembre, mentre a Napoli si impongono le 29 ore fissate nella verifica del PEI dell’8 maggio in luogo delle 18 effettivamente assegnate.

La posizione della Federazione Osservatorio 182

I decreti consolidano l’orientamento giurisprudenziale a cinque mesi dalla pronuncia delle Sezioni Unite, che ha definitivamente affidato la giurisdizione al Giudice Ordinario anche prima dell’approvazione formale del PEI. L’esito delle cause si inserisce nella campagna di tutela della Federazione Osservatorio 182 a supporto dei nuclei familiari penalizzati dai tagli dell’amministrazione. “Questi decreti – osserva la Federazione Osservatorio 182 – confermano ciò che ripetiamo alle famiglie a ogni riunione del Gruppo di lavoro operativo: le ore le fissa il GLO, l’amministrazione deve assegnarle. Dal 5 maggio 2026 la questione non ammette margini di valutazione discrezionale negli uffici, e tre tribunali in tre giorni lo hanno ricordato in via d’urgenza. Chiediamo che gli uffici scolastici e i dirigenti leggano i verbali del GLO come li leggono i giudici, prima che una famiglia debba depositare un ricorso”.

PDF accessibile (aperto) o PDF da immagine (chiuso)? Sono molto differenti!

Un PDF può sembrare un semplice documento da leggere, ma non tutti i PDF offrono le stesse possibilità di utilizzo. La differenza è particolarmente importante per gli studenti che utilizzano strumenti digitali per studiare, come i sintetizzatori vocali.

1. PDF aperto (con testo selezionabile)

È un documento in cui le parole sono riconosciute dal computer come vero testo, non come una semplice immagine.

Questo permette di:

  • Ascoltare il testo attraverso un sintetizzatore vocale.
  • Selezionare, copiare e incollare parole e frasi.
  • Cercare rapidamente un termine all’interno del documento.
  • Utilizzare più facilmente strumenti digitali per lo studio e la personalizzazione della lettura.

È quindi una soluzione più pratica e adatta a favorire l’autonomia degli studenti.

2. PDF chiuso (ottenuto da una scansione/immagine)

È un documento creato fotografando o scansionando una pagina di un libro o di altro. In questo caso, il contenuto è spesso salvato come un’immagine, quindi anche se l’estensione sarà .pdf sarà comunque in formato immagine..

Di conseguenza:

  • Il testo NON PUO’ essere selezionato e copiato.
  • Il sintetizzatore NON TROVANDO IL TESTO non riuscirà a leggere il contenuto.
  • Per utilizzare un PDF in formato immagine E’ NECESSARIO un programma OCR, che trasforma le parole del testo scansionato in un testo vero e proprio ed essere così riconosciuto e usato  dal programma.

 

Un PDF con testo selezionabile favorisce l’accessibilità e l’inclusione nei processi di studio e di verifica, agevolando tutti gli studenti e, in particolare, quelli con Bisogni Educativi Speciali (BES), in conformità con la Legge 170/2010, la Legge 104/1992 e la Direttiva Ministeriale sui BES.

 

PDF XChange Viewer permette di leggere i file in PDF e molto altro..

 

 

Come trasformare una immagine in un testo editabile (funzione OCR)

Gita negata per due note di classe, il TAR dà ragione all’alunna: le sanzioni collettive non chiudono la porta ai viaggi d’istruzione

Fonte: Orizzonte Scuola

Un viaggio di istruzione in Toscana, in programma a maggio scorso, è al centro di una vicenda giudiziaria che ha visto protagonista una studentessa di un Istituto Comprensivo.

L’esclusione dalla gita era stata decisa il 10 marzo scorso dal Consiglio di Classe, riunito in seduta straordinaria. Alla base del provvedimento c’erano alcune sanzioni disciplinari annotate sul registro elettronico. Il Regolamento di Istituto prevede che, superata una certa soglia di ammonizioni, l’alunno non possa partecipare alle attività didattiche fuori sede.

Il conteggio che ha portato all’esclusione, però, non si limitava alle note personali della ragazza. Includeva anche due sanzioni collettive, cioè provvedimenti che riguardavano l’intera classe e non la singola studentessa. La motivazione ufficiale del divieto richiamava la necessità di garantire “il normale e sereno svolgimento dell’attività didattica fuori sede”, la “sicurezza del gruppo”, “l’incolumità degli studenti” e il “prestigio dell’Istituzione Scolastica”.

La famiglia ha presentato ricorso al TAR, impugnando non solo il provvedimento del Consiglio di Classe, ma anche la circolare del 23 febbraio scorso, la nota del Dirigente Scolastico, il silenzio dell’Organo di Garanzia e il Regolamento di Istituto nella parte in cui consente di considerare una nota di classe come nota personale. Nel ricorso si chiedeva l’accertamento del diritto della minore a partecipare al viaggio e il risarcimento dei danni, compresa la perdita di chance, “in considerazione dell’irripetibilità dell’evento”.

Un elemento ulteriore ha complicato il quadro. Il padre separato della ragazza aveva espresso un diniego condizionato al consenso per la partecipazione alla gita. Su questo punto, autonomo rispetto al ricorso amministrativo, era fissata un’udienza davanti al Tribunale ordinario il 22 aprile 2026. Il TAR ha precisato che la sua valutazione si colloca su un piano del tutto indipendente rispetto a quella causa.

Il 14 aprile 2026 è arrivato il decreto cautelare monocratico. Il giudice ha accolto l’istanza d’urgenza perché la partenza era prevista per il 4 maggio, prima della camera di consiglio collegiale fissata per il 6 maggio. Senza un intervento immediato, la studentessa sarebbe rimasta esclusa in modo irreparabile. Il decreto ha ordinato all’Istituto Scolastico di riesaminare i provvedimenti impugnati entro dieci giorni, coinvolgendo il Consiglio di Classe.

La motivazione del decreto si basa su tre elementi. Il primo riguarda l’uso di sanzioni collettive per sostenere un divieto individuale, in contrasto con il principio della responsabilità personale. Il secondo concerne l’assenza, nelle note personali, di atteggiamenti violenti o prevaricatori verso compagni o docenti. Il terzo attiene alla scelta della dirigenza di ritenere il provvedimento sottratto al giudizio dell’Organo di Garanzia.

La scuola si è adeguata. Il 13 aprile scorso, lo stesso giorno della notifica del ricorso, il Dirigente ha convocato il Consiglio di Classe per discutere la “riconsiderazione dei provvedimenti disciplinari alla luce del mutato atteggiamento di alcuni alunni”. Nella seduta del 14 aprile, l’organo ha deliberato all’unanimità di riammettere tre studenti al viaggio, riconoscendo che negli ultimi mesi avevano “cambiato radicalmente atteggiamento mostrando rispetto nei confronti di docenti e compagni di classe”. Il 15 aprile, con provvedimento protocollato, il Dirigente ha revocato l’esclusione. La studentessa è stata riammessa alla gita.

Le motivazioni del giudice

Il 6 maggio il Collegio si è riunito in camera di consiglio. La revoca del provvedimento aveva già prodotto l’effetto sperato dalla ricorrente. Il TAR ne ha preso atto e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, con sentenza emessa ai sensi dell’articolo 60 del Codice del Processo Amministrativo. La decisione ha investito anche la domanda risarcitoria, che il giudice ha ritenuto “inscindibilmente connessa, nonché di fatto subordinata, al verificarsi della paventata esclusione”. Poiché l’esclusione non si è realizzata, nessun danno risarcibile è stato considerato configurabile.

Il passaggio più rilevante riguarda le spese di lite. Il Tribunale ha applicato la regola della soccombenza virtuale, un criterio che si utilizza quando la controversia si chiude senza una sentenza di merito ma è comunque possibile individuare chi aveva torto. La condanna alle spese si fonda sull’“illegittimità dell’iniziale esclusione della minore dal viaggio d’istruzione”, per le ragioni già espresse nel decreto cautelare e integralmente richiamate dal Collegio. Le Amministrazioni Scolastiche resistenti, in solido tra loro, sono state condannate al pagamento di 2.000 euro per spese e compensi, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Sul piano pratico, l’effetto è stato immediato. La ragazza ha partecipato al viaggio con la classe. Sul piano giuridico, la pronuncia lascia un’indicazione che va oltre il singolo episodio. Le sanzioni collettive non possono essere usate per giustificare provvedimenti individuali. Il principio della responsabilità personale impone che ogni studente risponda del proprio comportamento, non di quello del gruppo. Il diritto alla partecipazione alle attività didattiche integrative, come i viaggi di istruzione, va valutato caso per caso, con motivazioni concrete e verificabili.

Sommare note personali e sanzioni di classe senza verificare il ruolo effettivo dello studente negli episodi contestati può portare a provvedimenti che non reggono al vaglio del giudice amministrativo. Il TAR non ha stabilito che la studentessa fosse innocente, né che la scuola non potesse sanzionarla, ma ha stabilito che il modo in cui è stata presa quella decisione presentava profili di illegittimità, tanto da giustificare l’accoglimento della tutela cautelare e la condanna alle spese.

La scuola, dal canto suo, esce da questa vicenda con una condanna alle spese e un’indicazione precisa su come vanno gestite le sanzioni collettive. Un promemoria utile per il prossimo Consiglio di Classe.

Dopo il Decreto Legge Scuola 170 del 2026 cosa cambia?

Il decreto 170 del 2026 modifica il DL 66 del 2017 sull’inclusione scolastica e la legge 104/1992

Il PEI continua ad essere redatto ogni anno, come prima, e il GLO va convocato, come prima, per verificare e monitorare il PEI.
Alcune anticipazioni di stampa che dicevano che, per esigenze di semplificazione, il PEI veniva approvato solo all’inizio del ciclo scolastico e confermato automaticamente, salvo nuove certificazioni, negli anni successivi, sono state smentite. Come pure la notizia che dava per abolito il GLO intermedio. Si veda al riguardo la lettera che il 1° ottobre 2026 il Ministro Valditara ha indirizzato ai genitori degli alunni con disabilità.

 

Quando entra in vigore?

Formalmente è un decreto legge “urgente”.
L’art. 15 dice:
«1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge. »

E’ già in vigore dal 01 ottobre 2026

 
PRIMA
DOPO
I 3 GLO durante l’anno continueranno ad esserci? GLO iniziale

GLO intermedio

GLO finale

I 3 incontri continueranno ad esserci,

Il nuovo Decreto Scuola modifica in alcune parti  l’art. 6 del DL 66/17 ma non il comma 2/h che dice che il PEI «è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell’anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni». E’ sulla base di questa disposizione che il DI 182 ha introdotto il GLO intermedio.

Il PEI continua ad essere approvato ogni anno? Il PEI doveva essere approvato dal GLO “di norma entro il 31 ottobre” Linee guida allegate al DI 182/20 art. 4 comma 1.

Significa che poteva essere fatto anche dopo se ce ne era necessità.

Continua ad essere approvato ogni anno, ma cambiano i tempi.

Il Decreto ha completamente riscritto la prima parte del punto 2/g dell’art- 7 c.omma 2 del Dlgs 66/17 che definisce i contenuti e le modalità di approvazione del PEI.

Il PEI per il  nuovo anno scolastico deve essere approvato nel GLO finale, in modo da iniziare l’anno successivo con già un PEI approvato.

E poi confermato eventualmente modificato in alcuni punti  entro il 15 ottobre (termine perentorio).

La parte più controversa approvare il PEI al cambio di grado di scuola: un docente di un grado inferiore non può e non è tenuto a conoscere facilitatori e barriere del grado superiore, tipologie di discipline, metodologie didattiche, obiettivi, ecc… nonché l’articolazione oraria?

Cosa cambia nel GLO finale di giugno?

 

  1. La verifica del processo di inclusione
  2. Proporre le ore necessarie  per le risorse (sostegno e operatori)
  3. Definire il PEI provvisorio SOLO per studenti che prima non avevano un PEI, per vari motivi fra i quali perché non avevano una certificazione o non erano mai stati iscritti in una scuola (bambini piccoli, in scuola parentale, o bambini/ragazzi NAI).
  1. La verifica del processo di inclusione
  2. Definire le ore necessarie per le risorse (sostegno e operatori) Dl 66 art. 7 comma d-bis
  3. Definire il PEI provvisorio per alunni  di nuova certificazione, per quelli che non sono mai stati iscritti a scuola, ma anche per quelli che cambiano scuola, che sia fine ciclo o no Dl 66/ 17 art. 7 comma 2/g
  4. APPROVARE il  PEI  definitivo per tutti gli altri studenti per l’anno scolastico successivo Dl 66/ 17 art. 7 comma 2/g
La richiesta delle ore per le ore di sostegno  per l’anno successivo?

 

Nel Dlgs 66/17 all’art. 7 c. 2/d le ore per le risorse venivano “proposte” (quindi non decise) , erano poi gli uffici scolastici a decidere quante ore dare. Con il DL 66/17 art. 7 comma g-bis nuovo comma introdotto dal DL170/26, le ore delle risorse saranno DEFINITE nel primo anno di ogni ordine di scuola. Le quali rimarranno invariate negli anni successivi  “in assenza di aggiornamenti motivati da nuove e sopravvenute condizioni della persona”

Eventualmente si potranno chiedere ore diverse motivate “da nuove e sopravvenute condizioni della persona”

Il decreto usa una terminologia diversa: il GLO “definisce”non più propone art. 7 del DL 66/17 comma “d-bis) definisce, con adeguata motivazione, il numero di ore di sostegno da assegnare alla classe;”

In base al Decreto l’USR deve attribuire le ore che il GLO ha definito, sarà davvero così?

Al comma g-bis viene detto

“fatta salva l’assegnazione
dell’organico”

La richiesta delle ore per le ore di assistenza (operatori) per  l’anno successivo? DL 66/17 art 7 comma 2/d: “la proposta delle risorse professionali da
destinare all’assistenza, all’autonomia e alla comunicazione”
Non cambia nulla
Rispetto alle ore di sostegno cambia il ruolo degli uffici scolastici

 

DL 66/17 art10 comma 2

“2. L’ufficio scolastico regionale ASSEGNA le risorse nell’ambito di quelle dell’organico dell’autonomia per i posti di sostegno”.

DL 66/17 art. 10 comma 2

“2. L’ufficio scolastico regionale ATTRIBUISCE le risorse nell’ambito di quelle dell’organico dell’autonomia per i posti di sostegno”.

Conferma ed eventualmente modifica del PEI a ottobre   Il PEI provvisorio poi diventerà definitivo con il GLO di ottobre entro il 15 ottobre.

I PEI approvati a giugno, potranno avere delle modifiche entro il 15 ottobre con il GLO iniziale

DL 66/17 art 7 comma 2/g “e’ suscettibile di aggiornamenti, correttivi e integrazioni entro e non oltre le prime due settimane del mese di ottobre”

DL 66/17 art 7 comma 2/g-bis  in questo comma le lettere con vengono nominate (c-d-e-f-e h) sono quelle che parlano degli obiettivi educativi e didattici, delle modalità di sostegno didattico, delle modalità di verifica, dei criteri di valutazione, degli interventi di inclusione svolti in classe o in progetti specifici.

Il PEI sarà sicuramente modificato a ottobre perchè nel PEI di giugno sarà impossibile sapere se ci sarano nuovi insegnanti e chi saranno, compresi quelli di sostegno che purtroppo cambiano ogni anno, le ore di lezione e altre cose che si possono sapere ad anno scolastico avviato.

[Ma questo punto partirà necessariamente dal prossimo anno (si suppone)  adesso il PEI va redatto interamente, non essondoci quello approvato a giugno, e dovrebbe essere confermata la scadenza del 31 ottobre. Speriamo che il MIM chiarisca presto la situazione].

I modelli ministeriali dei PEI cambieranno?   Per ora il decreto non ne parla. Quindi rimarranno gli stessi fino a quando il ministero non li modificherà.

 

Il PEI dopo l’approvazione del 15 ottobre potrà essere modificato? Il PEI poteva essere modificato (solo dal GLO) in qualsiasi momento dell’anno.. Il PEI potrà essere modificato qualora emergano condizioni relative al funzionamento dello studente che rendano necessario rivedere ciò che era stato stabilito, sempre attraverso il GLO. Dl 66/ 17 art. 7 comma 2/g 
Per la  mancanza al GLO  di una delle componenti? Se la componente ASL non poteva partecipare, doveva dare comunque il “necessario supporto”. Il Decreto inserisce questo comma 11 – bis all’art- 15 della L. 104/92:

«Il PEI puo’ essere approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione anche in assenza di una delle componenti previste, purché’ regolarmente convocata, qualora la mancata partecipazione non consenta il rispetto dei termini previsti per la sua adozione»

Viene dichiarato formalmente che il GLO si può riunire senza una componente di esso, basta che la componente mancante

  • sia stata regolarmente invitata,
  • e che la sua assenza non rischi di impedire il rispetto dei termini dell’approvazione.

Se questa componente fossero i clinici?

Invece di insistere sulla partecipazione degli specialisti e spingere sulla stipula di accordi locali che rafforzano la condivisione, anche puntando sul “necessario supporto” previsto dalla Legge PRIMA  ma ignorato ovunque, il MIM dice che del loro intervento se ne potrebbe fare a meno…

(E così  temo che i clinici ASL saranno sempre di meno ai GLO.)

Se questa componente fossero i  genitori?

Dubbio orrendo: si vuole tagliar fuori dal GLO  le famiglie?

 

Sito di Supporto allo studio per tutti gli studenti in modo particolare Bambini e Ragazzi con BES