Strumenti compensativi agli esami di maturità per i candidati con DSA

Gli studenti con DSA hanno diritto a sostenere gli esami di maturità (scritti e orali) con gli strumenti compensativi usati in corso d’anno,

quindi:

  • computer personale
  • mappe concettuali
  • calcolatrice
  • formulari
  • dizionari digitali
  • file audio delle tracce o un insegnante che legge per loro
  • ecc….

tutto quello che è scritto e approvato nel PDP.

Per evitare di trovarsi brutte sorprese, è consigliabile far visionare tutte le mappe usate per studiare e farle vidimare dai docenti delle singole discipline per approvazione, questo per evitare che a fine anno venga detto che non posso essere usate perchè la commissione non le approverebbe.

Comunque le mappe e i formulari usati durante gli esami di maturità, devono essere gli stessi usati durante l’anno scolastico, è questa è la normativa.

Ogni anno esce una circolare, nel mese di maggio, che sancisce, oltre ad altri, questo diritto.

O.M. 205 del 11-03-2019  per i candidati con DSA  art  21

 

Libertà d’insegnamento

Esiste il diritto costituzionale della libertà didattica DPR 275 del 8 marzo 1999 (libertà d’insegnamento) art. 4

Ma questo articolo dice anche che questa libertà deve essere usata  per aiutare il processo formativo dell’alunno, rispettando le sue diversità e senza ledere il suo diritto  di apprendimento,

<<Art. 4. Autonomia didattica.
1. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema, a norma dell’articolo 8 concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.
2. Nell’esercizio dell’autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell’insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni.>>

La libertà d’insegnamento in ambito scolastico, quindi, è intesa come “autonomia didattica” diretta e funzionale a una “piena formazione della personalità degli alunni”, titolari di un vero e proprio “diritto allo studio.” Non è libertà fine a se stessa, ma il suo esercizio, attraverso l’autonomia didattica del singolo insegnante, costituisce il modo per garantire il diritto allo studio di ogni alunno e, in ultima analisi, “la piena formazione della personalità” dei discenti.

Tanto è vero che l’USR della regione Emilia Romagna, ha ritenuto opportuno fare una nota a carattere permanente Nota permanente n. 23692018 dell’USR dell’Emilia Romagna sulla libertà d’insegnamento (pag 9)

Inoltre sempre dal 275 del 8 marzo 1999 comma 2 si legge:

“2. Nell’esercizio dell’autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell’insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono
adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l’altro: …….”


La libertà di insegnamento dei docenti: limiti giuridici

L’affermazione contenuta nell’art. 33 della Costituzione “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento” è da intendersi come specificazione dell’ art. 21 della Costituzione, che al comma 1 recita: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.”.

Pertanto quanto riportato all’art. 33 della Costituzione non è un diritto specifico dei docenti, ma di tutti coloro (persone fisiche, persone giuridiche, altri enti) che intendono “insegnare arte e scienza”; a riprova in ambito scolastico l’istruzione privata (legge n. 62/2000), e l’istruzione genitoriale (art. 111 del dlgs n. 297/1994).

Naturalmente, come ogni diritto, non può ritenersi totalmente esente da limiti; la sentenza della Corte Costituzionale n. 86 del 1974 recita: “La previsione costituzionale del diritto di manifestare il proprio pensiero non integra una tutela incondizionata e illimitata della libertà di manifestazione del pensiero, giacché, anzi, a questa sono posti limiti derivanti dalla tutela del buon costume o dall’esistenza di beni o interessi diversi che siano parimenti garantiti o protetti dalla Costituzione. […] E tra codesti beni ed interessi, ed in particolare tra quelli inviolabili, in quanto essenzialmente connessi con la persona umana, è l’onore (comprensivo del decoro e della reputazione)”.

E’ lo stesso comma 2 dell’art. 33 della Costituzione, che pone i primi “paletti” alla libertà di insegnamento dei docenti: “La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.” Ne risulta evidente che ogni docente è soggetto alle “norme generali sull’istruzione”.

Parallelamente l’art. 34 della Costituzione mette giustamente al centro del sistema di istruzione non il docente, ma il discente. In tale quadro costituzionale, esiste il diritto all’istruzione/formazione dei discenti, rispetto al quale è subordinato il diritto della libertà di insegnamento dei docenti, che non può prescindere dall’obbligo di operare con la finalità prioritaria del Bene dei discenti.

Infatti, i docenti, quando svolgono la funzione dell’insegnamento, non hanno come prioritario diritto/dovere di riferimento la libertà di insegnamento, ma il dovere di offrire il migliore insegnamento possibile per rendere effettivi il diritto all’istruzione, e la crescita etico-morale-intellettuale-culturale-civica dei discenti.

In merito sono illuminanti gli artt. 1 e 2 del dlgs n. 297/1994:

Art. 1 – Formazione della personalità degli alunni e libertà di insegnamento 1. Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dal presente testo unico, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente. 2. L’esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni. 3. E’ garantita l’autonomia professionale nello svolgimento dell’attività didattica, scientifica e di ricerca.

Art. 2 – Tutela della libertà di coscienza degli alunni e diritto allo studio 1. L’azione di promozione di cui all’articolo 1 è attuata nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni. 2. A favore degli alunni sono attuate iniziative dirette a garantire il diritto allo studio.”

continua a leggere dalla fonte…


ALTRI ARTICOLI SU QUESTO ARGOMENTO

Libertà di insegnamento e autonomia scolastica

 

Pearson – le basi dell’autonomia scolastica e della libertà di insegnamento

Orizzonte scuola : ” I docenti hanno obbligo di adottare un metodo e impostare lezioni. Sentenza.”  stesso articolo stampabile

 

Se un insegnante nega l’uso di uno strumento compensativo commette reato di DISCRIMINAZIONE INDIRETTA

Negare l’uso di un ausilio o strumento compensativo, APPROVATO nel PDP o nel PEI, rappresenta un caso di DISCRIMINAZIONE INDIRETTA previsto e sanzionato dalla legge 67/06: art. 2 c.3.

«Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone».

(il termine disabilità riferito alle difficoltà di apprendimento ha uno scopo etico di protezione sociale; è utile quando viene utilizzato per rivendicare un diritto a Pari Opportunità nella Istruzione; quella della disabilità è, infatti, una relazione sociale, non una condizione soggettiva della persona).

Legge 1 marzo 2006 n. 67

 

Come devono essere i voti per gli alunni con disabilità

Uno studente con “obiettivi minimi” può avere come voto massimo solo la sufficienza?

Nel nuovo modello di PEI l’espressione “obiettivi minimi” NON ESISTE.

In alcune scuole c’è la regola che se un alunno con disabilità ha una prova personalizzata e ridotta, secondo il suo PEI, il relativo voto non può partire da 10 in quanto è una prova secondo alcuni docenti “semplificata”, cosa del tutto ERRATA, la normativa dice che i voti debbano essere espressi in decimi, quindi partire da 10, inoltre non deve essere valutato solo il prodotto finale, MA anche il percorso di apprendimento avuto dal ragazzo stesso.

Ogni alunno HA IL DIRITTO  di poter ricevere 10, ivi compresi i ragazzi con disabilità che dimostrano di aver raggiunto gli obiettivi richiesti dal loro PEI.

Gli obiettivi disciplinari vanno indicati, materia per materia, nella sezione 8.2 del PEI e, nel caso il percorso porti a un titolo di studio valido, è specificato che possono essere gli stessi della classe oppure personalizzati con verifiche equipollenti.

Nel secondo caso (nel primo non ce n’è bisogno perché si confermano quelli della classe) vanno definiti anche i “criteri di valutazione”, ossia le prestazioni attese per poter considerare raggiunti questi obiettivi sia a un livello essenziale (corrispondente alla sufficienza, voto 6) ma anche ai livelli superiori (voto 7, 8 ecc.).

Ovviamente anche lo studente con disabilità può raggiungere tutti questi livelli di apprendimento, compresi più elevati, se ci riesce.

L’equivoco spesso nasce dall’uso improprio dell’espressione “obiettivi minimi” che indica la prestazione corrispondente alla sufficienza, rientrando quindi tra i criteri di valutazione, ma viene confusa con gli obiettivi di insegnamento, che sono un’altra cosa. Se si riuscisse a cancellare dal nostro vocabolario questa espressione ne guadagneremmo molto in termini di chiarezza ed equità.

La valutazione va rapportata al PEI (Normative)

Per il primo ciclo  Dlgs 62  del 2017 art. 11 c. 1

“1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilita’
certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione e’ riferita al
comportamento, alle discipline e alle attivita’ svolte sulla base dei
documenti previsti dall’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio
1992 n. 104; trovano applicazione le disposizioni di cui agli
articoli da 1 a 10.”

Per il secondo ciclo DPR 122 del 2009 art. 9 c. 1

“1. La valutazione degli alunni con disabilita’ certificata nelle
forme e con le modalita’ previste dalle disposizioni in vigore e’
riferita al comportamento, alle discipline e alle attivita’ svolte
sulla base del piano educativo individualizzato previsto
dall’articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 297 del 1994, ed e’ espressa con voto in decimi
secondo le modalita’ e condizioni indicate nei precedenti articoli”

LINEE GUIDA PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ Nota 4274 del 4 agosto 2009 pag. 18

Estratto del convegno avvenuta a Parma il 20-04-16

Relatore dott. Guido Dell’Acqua del Ufficio IV (Disabilità DSA e integrazione alunni stranieri) Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione al MIUR

Gli strumenti compensativi e dispensativi non sono dei facilitatori! Se una verifica è priva di errori ed è perfetta, il voto è 10!

Nel caso specifico si parla di ragazzo con DSA, ma vale lo stesso principio (e a maggior ragione) per i ragazzi  con disabilità.

Vedere anche questo articolo: Un ragazzo che usa strumenti compensativi può prendere voti alti?

Ricambi doppi, Fogli utilissimi per fare mappe concettuali

Blasetti presenta il RICAMBIO RINFORZATO DOPPIO a quadretti 5mm, l’innovativo prodotto che consente di continuare a scrivere… anche quando è finito il foglio! 

Il RICAMBIO RINFORZATO DOPPIO è un ricambio rinforzato con carta 100gr, di dimensioni doppie rispetto al foglio A4 (che viene fornito piegato in due per essere conservato all’interno del raccoglitore ad anelli).

Una volta aperto consente di avere una doppia superficie scrivibile rispetto al tradizionale foglio di carta.

Cercarli nelle migliori cartolerie o on line.

 

Per chi vuole, si possono anche fare in casa, con due fogli protocollo uniti da del nastro adesivo e si bucano con un buca fogli a 4 fori.