01. THE LAST STAGE OF LIFE
02. A BETTER LIFE FOR OLDER PEOPLE
03. MENTAL DECLINE
04. HOW THE FOG COMES
05. PARKINSON’S DISEASE – ALZHEIMER’S DISEASE
06. QUALITY OF LIVE IN OLD AGE
07. A NEW PLACE TO LIIVE – NURSING HOMES
08. ELDERLY AND CHILDREN
Archivio mensile:Febbraio 2023
Limiti di assenze a scuola
LIMITI DI ASSENZE AFFINCHÉ L’ANNO SIA RITENUTO VALIDO E LO STUDENTE SIA AMMESSO ALLA CLASSE SUPERIORE
PER LA SCUOLA PRIMARIA
I limiti delle assenze alla primaria non ci sono.
C’è comunque l’obbligo scolastico che è però derogabile in caso di impedimenti gravi (DPR 274/94 art. 114 c. 5).
PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO
I limiti di assenza iniziano a valere nella scuola secondaria si primo grado (sc. media), lo studente deve aver frequentato almeno il 75% del totale dei giorni di frequenza scolastica, ma la norma dice che le scuole “stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purche’ la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione”, DPR 122/09 art. 14 comma 7.
Dunque se le assenze sono documentate (non necessariamente con certificato medico) e se il CdC ha lo stesso elementi sufficienti di valutazione, lo studente può essere ammesso alla classe successiva.
In caso di programmazione differenziata i margini di flessibilità sono ancora maggiori e la decisione va presa in coerenza con il suo progetto educativo.
Il consiglio di classe può non ammettere allo scrutinio se non ha elementi di valutazione, non “a sua discrezione, DL 62/17 art. 5 comma 2.
Se c’è disaccordo fra i membri del GLO, si passa ai voti?
Il GLO non è un organo collegiale ma un gruppo di lavoro.
Nessuna norma parla di votazioni. Abbiamo solo l’art. 3 c. 9 del Dlgs DL 182/20 che dice:
«9. Il GLO elabora e approva il PEI tenendo in massima considerazione ogni apporto fornito da coloro che, in base al presente articolo, sono ammessi alla partecipazione ai suoi lavori, motivando le decisioni adottate in particolare quando esse si discostano dalle proposte formulate dai soggetti partecipanti. »
Come sono disciplinati gli esami del II ciclo per i ragazzi con 104
Gli esami per i ragazzi con legge 104 saranno diversi a secondo del loro percorso didattico scritto nei loro PEI (percorso A, B, C).
- Percorso A, le prove saranno quelle ministeriali curricolari
- Percorso B, le prove saranno equipollenti
Le prove equipollenti possono essere anche completamente diverse e predisposte prima.
Il consiglio di classe, nel documento di maggio, indica la tipologia delle prove e che caratteristiche devono avere per essere considerate equipollenti ma è solo la commissione che può prepararle, eventualmente con il supporto di docenti o altri esperti suggeriti dal c.d.c.
DL 62/17 art. 20 c. 1, 2 e 3.
possono avere il supporto del docente di sostegno e avere del tempo in più
Per i ragazzi con un PEI con:
- Percorso C, prove completamente diverse coerenti al PEI, i ragazzi non riceveranno un Diploma ma un Attestato di frequenza, e sui tabelloni con i risultati non verrà fatta menzione della differenziazione delle prove
Per tutti i percorsi i ragazzi possono avere il supporto del docente di sostegno e avere del tempo in più
Per i candidati con con Legge 104 e Percorso B (obiettivi personalizzati) è possibile portare agli Esami di Stato per il colloquio orale una “tesina” ovvero un percorso pluridisciplinare che includa anche l’esperienza di PCTO e che tocchi le varie materie coinvolte, se il cdc reputi questa prova equipollente.
Questo è possibile in base al DL 62 del 13 aprile 2017 art. 20 c. 1, che dice che la tipologia delle prove sono definite dal consiglio di classe che dichiara se vanno ritenute equipollenti.
Per le prove INVALSI
In base all’art. 20 c. 8 del DL 62/17 per gli studenti con disabilità possono essere predisposte misure compensative e dispensative ma qualora fosse necessario è possibile anche adattare le stesse prove invalsi (non è specificato quanto e quindi anche radicalmente) ma non è possibile esonerare.
Non c’è distinzione tra i tipi di programmazione.
Come sono disciplinati gli esami del I ciclo per i ragazzi con 104
Qualsiasi sia la programmazione (curricolare, semplificata o differenziata), lo studente con 104, con gli esami di fine ciclo (ex 3 media) prenderà SEMPRE un regolare diploma.
SOLO SE lo studente non si presenterà agli esame di fine ciclo, ricevarà un attestato e NON il diploma, con questo attestato potrà comunque iscriversi alle scuole superiori, ma non potrà poi ottenerere il diploma alla fine del secondo ciclo.
In questa pagina trovereta tute le circolari che anno dopo anno, disciplinano gli esami di fine primo ciclo.
Esame Primo Ciclo: è possibile esonerare da alcune prove?
Riferimento normativo è il DL 62/17 art. 11 c. 6 e DM 741 del 2017 art. 14. c. 1
Si dice che in questi casi la commissione predispone “prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali.”
“Differenziate” in questo caso significa semplicemente differenti, o diverse, e non essendo specificate modalità o procedure minime da seguire, si intende che possono essere personalizzate liberamente anche rispetto al tipo di somministrazione, non solo ai contenuti.
Le prove sono predisposte in base del PEI relativamente alle attività svolte (sempre comma 6) e se ne deduce che se nel PEI non sono state previste attività didattiche sulle lingue straniere non si sostengono neppure all’esame.
Delle prove ci devono essere ma non necessariamente prove scritte: vanno bene anche prestazioni di altro tipo, comprese attività di manipolazione, costruzione o altro, da documentare se serve, per lasciare agli atti, con delle fotografie.
La norma non dice nulla sulla loro eventuale partecipazione parziale: presenti ad alcune prove, assenti ad altre.
Questa situazione è invece prevista per l’esame del 2° ciclo (DL 62 art. 20 c. 5 ) dove si dice chiaramente che viene rilasciato l’attestato anche ai candidati che non sostengono una o più prove, ma non se ne parla nel 1° ciclo.
Se la riduzione del numero di prove è stata decisa dalla sottocommissione come modalità di personalizzazione, non si può parlare di assenza e di sicuro non si può applicare il comma 8.
Possono esserci eventualmente dei dubbi interpretativi nel caso la commissione abbia previsto un esame completo, anche se personalizzato, e il candidato non si sia presentato ad una o più prove, anche se in questi casi è difficile affermare in assoluto che non si sia presentato all’esame.