Certificazione delle Competenze

 

Rispetto agli alunni con disabilità la novità principale riguarda la certificazione delle competenze in assolvimento dell’obbligo di istruzione, ossia al termine del secondo anno di scuola secondaria di secondo grado, che riporta ora la stessa indicazione che in precedenza, con il DM 742 del 2017, si applicava solo nel primo ciclo, che prevede la possibilità di integrare la certificazione con una nota esplicativa, ma non di personalizzare il modello.

Art. 4 c. 4: 4. Per gli studenti con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato. 

Pertanto adesso dovrebbero essere corrette anche le Linee Guida del DI 182 che per la sez. 10 danno indicazioni diverse per il primo e il secondo ciclo in base alla normativa in vigore quando sono state redatte.

Certificazione Competenze e PEI

Negli anni in cui è prevista la certificazione delle competenze la sezione 10 del PEI va sempre compilata. Se non è necessario nessuna integrazione del modello ministeriale basterà scriverlo.
Ricordo che fa parte del PEI che va approvato entro ottobre, non della verifica finale.

Certificazione delle competenze nel primo ciclo e alunni con disabilità.

Certificazione delle competenze al termine del primo ciclo: in caso di alunno con disabilità gravissima, il Consiglio di classe può omettere la valutazione di alcune competenze perché manca oggettivamente la possibilità di valutarle?
 

Nel primo ciclo non può essere modificato il modello della certificazione delle competenze ma può essere integrato, se necessario, da una relazione personalizzata in cui si spiega come rapportare  gli enunciati ufficiali agli obiettivi del PEI.

Dice il DM 742 del 2017 art. 3 c. 2:
Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.

Se il modello di certificazione ufficiale risulta non compatibile con il PEI può essere redatto parzialmente, ma anche lasciato in bianco se necessario, motivando la scelta nelle annotazioni e definendo lì i livelli di competenza effettivamente rilevabili.

Spetta agli insegnanti in sede di scrutinio la redazione della certificazione delle competenze ma il GLO, nel PEI sezione 10, descriverà all’inizio dell’anno se o come redigere queste annotazioni.

Certificazione delle competenze anche ai ragazzi che non sostengono l’esame?

Secondo il DL 62/17 art. 9 c. 2, la certificazione delle competenze è rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione, quindi anche agli alunni che non si presentano all’esame e ricevono l’attestato dei crediti formativi.

Non si rilascia a quelli che non sono stati ammessi all’esame e ripeteranno l’anno perché per loro il primo ciclo di istruzione non è ancora terminato.

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