I genitori hanno il diritto di ricevere copia della bozza del PEI e poi la copia del PEI approvato e anche copia del verbale del GLO

Al netto delle norme il buon senso dice che sia logico dare copia del PEI ai genitori, perché:

1) è un documento che riguarda il minore sul quale esercitano la responsabilità genitoriale

2) è un documento controfirmato anche da loro e come ogni “atto” sul quale va apposta una firma ,  viene rilasciata una copia a tutti i sottoscrittori (chi firmerebbe qualcosa senza averne poi una copia?).

Purtroppo il buonsenso spesso non viene utilizzato quindi vediamo cosa dice la normativa:

Secondo il DL 182/20  art. 4 c. 9
«I membri del GLO hanno accesso al PEI discusso e approvato, nonché ai verbali.»

Da notare che si parla sia di PEI “discusso” (ossia della bozza esaminata durante il GLO) che “approvato”, ossia il testo definitivo.

Poiché anche i genitori sono membri del GLO, questo diritto vale ovviamente anche per loro.

Inoltre nelle Linee Guide allegate sempre al DL 182/20  è ulteriormente specificato questo diritto a pag 11 è scritto«Tutti i membri del GLO RICEVONO la DOCUMENTAZIONE utilizzata nell’incontro e hanno accesso al PEI discusso e approvato, nonché ai verbali. » ciò significa che i genitori non devono solo ascoltare durante il GLO ciò che è scritto nel PEI ma devono avere una copia della BOZZA (=documentazione). 

Nonostante tutto questo ci sono scuole che ancora rifiutano di fornire alla famiglia copia della bozza del PEI, a causa della legge sulla privacy…

La scuola può motivare il rifiuto all’accesso con la tutela della privacy?

Assolutamente NO

Per rilasciare la copia degli atti ammistrativi (PEI, PDP, verifiche scritte, verbali vari) la scuola deve solo verificare se chi ne fa richiesta abbia il diritto e l’interesse all’accesso, ma trattandosi di  genitori (o tutori) che sono i “titolari”* dei dati di cui si parla in quanto i figli sono minorenni, il diritto è indiscusso.

*Titolari del diritto alla riservatezza sono i minori stessi.
Non avendo però essi capacità giuridica (o ridotta in certe fasce d'età) il compito di tutelare questo loro diritto, nonché di decidere in merito ad eventuali deroghe o autorizzazioni, spetta a chi ha la responsabilità genitoriale (ex " potestà genitoriale").

Inoltre, è bene ricordare, che le informazioni sulla salute contenute nel PDP sono ben note ai genitori dell’alunno visto che sono essi stessi che le hanno consegnate alla scuola.

Motivare il rifiuto su queste motivazioni è scorretto e pretestuoso.

Quando sarà in vigore il PEI in formato digitale il documento proposto sarà visibile a tutti on line, e problemi del genere si spera non dovrebbero essercene più.

Quello che OGGI si può realmente “pretendere” è che, considerando che tutti i membri del GLO dovranno alla fine dell’incontro approvare formalmente il PEI, essi devono essere messi nella condizione di potersi esprimere in modo consapevole e per farlo devono avere la possibilità di esaminare adeguatamente il testo proposto, nel tempo necessario (quindi non GLO di 15-30 minuti). 

In caso contrario ci si può rifiutare di approvare il PEI non firmandolo, facendo mettere a verbale questa motivazione.

Per firmare e approvare il PEI in data successiva è necessario convocare un nuovo GLO in quanto solo questo organo può approvare il PEI. 


Cosa diversa è avere copia del PEI firmato, approvato e protocollato, la famiglia ha l’indubbio diritto di averne una copia, la scuola deve solo accertarsi che chi lo richiede abbia “interesse” (diritto) ad averlo, e poiché  il richiedente di detta documentazione è ben noto alla scuola e il suo interesse è evidente, non può rifiutarsi. 

Vista la normativa in vigore (sopra riportata) non è necessaria la procedura di accesso agli atti per avere copia del PEI e dei verbali dei GLO essendo un diritto, la normativa raccomanda l’accesso per via informale, con domanda diretta, anche verbale, e l’immediata consegna dei documenti DPR 184-2006 art 5 comma 1.

Se nonostante tutto la scuola non accetta la via informale si può accedere al PEI anche con una Istanza di richiesta di accesso agli atti ,  in base alle norme sulla trasparenza, in quando la  scuola è un ente della pubblica amministrazione.

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Se le copie non andranno utilizzate a fini giudiziari si applica l’accesso informale che non prevede bolli (normativa).

Quanto ai diritti di copia (costo fotocopie) quelli vanno pagati. 

Ci sono dei tariffari che devono essere pubblici chiedeteli in visione.

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Altre normative che attestano che tutti i documenti riguardante lo studente con disabilità devono essere disponibili alla famiglia, o ai tutori legali:

  • Linee Guida MIUR per l’integrazione scolastica del 2009 dove, a pag. 19, si legge: «la documentazione relativa all’alunno con
    disabilità deve essere sempre disponibile per la famiglia e consegnata dall’istituzione scolastica quando richiesta».

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IL VERBALE

Ad ogni incontro di GLO deve essere redatto un verbale che riassume tutti i temi di cui si è parlato delle opinioni di tutte le parti e se ci sono stati dei contrasti su qualche punto, alla fine della riunione deve essere approvato e firmato.

In base alle linee guida, pag. 11:

«Il verbale dell’incontro, firmato da chi lo presiede e da chi verbalizza, certifica la regolarità delle procedure e delle decisioni assunte. L’istituzione scolastica indica modalità adeguate a consentire in tempi rapidi l’approvazione da parte dei membri e l’eventuale rettifica dei verbali proposti.»

Dopo l’incontro la famiglia può chiedere, ed è suo diritto averlo, copia del verbale.

Una volta ricevuto il verbale ci si accorge che non corrisponde a ciò che è successo durante il GLO, se  detto documento non è stato sottoposto ad approvazione dei membri (quindi famiglia compresa), si può contestare sia la modalità di redazione che i  contenuti.

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