“Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi……. sono garantite attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati.” Legge 104/92 art 13 comma 3, garantite ossia assicurate in ogni caso e non vanno pertanto considerate come interventi aggiuntivi o opzionali di cui la scuola può disporre in modo discrezionale, sospendendoli e dirottando il personale assegnato allo scopo per rispondere ad altre esigenze.
La nota MIUR 9839 del 2010 dice che:
è possibile inviare un insegnante di sostegno a fare supplenze SOLO in casi non altrimenti risolvibili, quindi appare chiaro che si può fare solo in CASI ECCEZIONALI, non deve essere una regola e deve esserci un ordine di servizio del dirigente, quindi sono situazioni che possono capitare 1 o 2 volte l’anno.
A riguardo c’è l’indicazione che troviamo nelle Linee Guida MIUR sull’integrazione scolastica del 2009 (pag. 15): «l’insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto».
In alcune scuole invece è la prassi inviare a fare sostituzioni i docenti di sostegno, non solo, in alcune scuole gli insegnanti devono portarsi dietro anche lo studente con disabiltà, cosa che reputo indecente, l’alunno ha diritto a rimanere nella sua classe, con i suoi insegnanti e i suoi compagni, e non può essere umiliato con questo peregrinare in classi non sue solo perché è ritenuto un’appendice del “suo” insegnante.
Se il ragazzo è considerato talmente grave che non può stare in classe senza un supporto specifico è un motivo in più per non utilizzare per supplenze l’insegnante di sostegno.
In caso di assenza dell’alunno con disabilità, l’insegnante di sostegno può essere utilizzato su altri posti, sostituzione?
Nel momento in cui l’alunno disabile è assente, l’insegnante di sostegno, ha lo stesso diritto e dovere di un insegnante curriculare, rendendosi disponibili a sostituire un collega in caso di assenza.
E’ superfluo dire che, l’insegnante di sostegno, avendo contitolarità nella classe dell’alunno disabile a cui è assegnato, nel caso di assenza dello studente o dell’insegnante curricolare resta a disposizione della stessa classe, questa non può essere definita una sostituzione.
Supplenze sulla stessa classe
L’insegnante di sostegno è “contitolare” della classe (L. 104/92 art. 13 c. 6) e quindi gli alunni, tutti gli alunni non solo quello con disabilità, sono anche suoi alunni.
Di sicuro, pertanto, è possibile affidare la classe all’insegnante di sostegno e in questo caso, a rigore, non si dovrebbe neppure parlare di supplenza.
Naturalmente questa diversa organizzazione didattica (un solo insegnante anziché due) ha delle ricadute sulla qualità del servizio di inclusione e non può essere considerata come modalità abituale per risolvere i problemi derivanti dalle assenze.
Ricordiamo che in base all’art. 13 c. 3 della L. 104/92 le attività di sostegno per gli alunni con disabilità sono “garantite”, ossia assicurate in ogni caso, e non possono essere considerate come prestazioni accessorie a cui si può liberamente rinunciare.
Può essere che in certi casi sia preferibile affidare tutta la classe, compreso l’alunno con disabilità, all’insegnante di sostegno che conosce tutti, senza far ricorso a persone esterne, ma non è sempre così: bisogna considerare quanto dura l’assenza, quali sono i bisogni dell’alunno con disabilità, se veramente non può stare da solo in classe con i compagni, ecc.