L’alunno con disabilità ha diritto a partecipare alla visita guidata, come tutti i suoi compagni.
E la scuola, che la organizza e ne è responsabile, deve garantirgli questa possibilità.
Se serve un supporto particolare per lui, senza il quale non può partecipare, ci deve essere.
Tutto questo, compresi ovviamente gli aspetti economici, vanno definiti quando viene redatto il PEI e non quando mancano pochi giorni all’uscita, quando ci si ricorda che in classe c’è un alunno con particolari esigenze.
Se una scuola organizza un viaggio o un’uscita prevedendo personale per tutti ma non per un alunno con disabilità, è discriminazione in base alla Legge 67 del 2006 art. 2 c. 2 .
Se l’alunno con disabilità per poter partecipare deve pagare una quota maggiore rispetto a quella dei compagni (per spese tipo: un operatore aggiuntivo o per una pedana sul pulman o per la partecipazione di un genitore per pernottamento in albergo o altro) , è discriminazione in base alla Legge 67 del 2006 art. 2 c. 2 .
Non si può imporre ai genitori di partecipare per sorvegliare e accudire il figlio, compito che spetta alla scuola e che si deve organizzare, e poi pretendere anche che paghino.
Leggere questo articolo.
Il Modello di PEI Nazionale allegato al Dlgs 153/23 prevede una specifica voce sull’organizzazione delle uscite didattiche (Sezione 9) dove va scritto come andranno organizzate le gite, con tutti gli accorgimenti per garantire la partecipazione anche al ragazzo con disabilità:«Interventi previsti per consentire all’alunno/a di partecipare alle uscite didattiche, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione organizzati per la classe ……………………»
Se, invece, sono i genitori che chiedono alla scuola accompagnare il proprio figlio con disabilità, spetta alla scuola decidere se accettare la presenza o rifiutare, se ritiene che l’intervento di supporto che è in grado di fornire sia adeguato e non serva altro.
Se l’alunno disabile non partecipa ad una gita scolastica l’insegnante di sostegno deve rimanere a scuola a disposizione? L’alunno può andare a scuola quel giorno?
Se la gita è stata organizzata tenendo conto anche delle esigenze dell’alunno con disabilità ma la famiglia preferisce comunque non mandarlo (per sue motivazioni) non è detto che debba essere accolto a scuola, non ci sono norme in proposito, dipende dalla scuola.
Per ciò che riguarda l’insegnante di sostegno la decisione di partecipare alla gita didattica è facoltativa, come per tutti gli altri insegnanti.
Se la gita è stata programmata tenendo conto delle necessità di tutti e l’insegnante di sostegno da la disponibilità di accompagnare la classe, se l’alunno con disabilità per motivi vari, non parteciperà, l’insegnante andrà comunque con la classe, anche perché la gita si è potuta organizzare anche grazie al fatto che l’insegnante ha dato la disponibilità (magari senza non ci sarebbero stati sufficienti accompagnatori).
Se non ha dato la disponibilità il docente di sostegno deve essere a scuola a disposizione durante il suo orario di servizio.
Per le uscite brevi in orari scolastici del tipo recarsi a manifestazioni, musei, teatri o altro nella stessa città, vanno programmate attentamente e si devono scrivere nel PEI le modalità di partecipazione dell’alunno con disabilità, la scuola deve organizzarsi autonomamente, possibilmente senza il coinvolgimento della famiglia.
Per le somme da pagare per le gite:
Nei musei statali l’ingresso è gratuito per la persona con disabilità e il suo accompagnatore, e questo a prescindere dalla gravità o dal comma della legge 104 attribuito allo studente.
Negli altri casi (musei privati o comunali, teatri, cinema o altro) non ci sono norme uniche e tutto dipende dalle disposizioni di chi gestisce il servizio.
Il costo del viaggio (pullman o altro) assicurazione ed entuali soggiorni in albergo per gite di più giorni, gli studenti con disabilità pagano come tutti gli altri.
Uno studente può essere escluso da una gita per motivi comportamentali o a causa della sua disabilità/disturbo?