Profilo di Funzionamento

ll profilo di funzionamento è un documento clinico, spetta  redigerlo alle USL, o meglio all’Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) delle USL in base e al DL 66/17 ART. 5 C. 3 e 4:

3. Il Profilo di funzionamento di cui all’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale, come modificato dal presente decreto, e’ redatto da una unita’ di valutazione multidisciplinare, nell’ambito del SSN, composta da:
a) uno specialista in neuropsichiatria infantile o un medico specialista, esperto nella patologia che connota lo stato di salute del minore;
b) almeno due delle seguenti figure: un esercente di professione sanitaria nell’area della riabilitazione, uno psicologo dell’eta’ evolutiva, un assistente sociale o un pedagogista o un altro delegato, in possesso di specifica qualificazione professionale, in rappresentanza dell’Ente locale di competenza.
4. Il Profilo di funzionamento di cui all’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:
[…]  e’ redatto con la collaborazione dei genitori o di chi esercita la responsabilita’ genitoriale della bambina o del bambino, dell’alunna o dell’alunno, nonche’, nel rispetto del diritto di autodeterminazione nella massima misura possibile, della studentessa o dello studente con disabilita’, con la partecipazione del dirigente scolastico ovvero di un docente specializzato sul sostegno didattico, dell’istituzione scolastica ove e’ iscritto la bambina o il bambino, l’alunna o l’alunno, la studentessa o lo studente;

Va redatto ancora il PDF (Profilo Dinamico Funzionale)?

Tutta la normativa che istituiva il Profilo Dinamico Funzionale (PDF), art. 12 c. 5 della L. 104/92 (completamente riscritto) e l’atto di indirizzo DPR del 24/2/94 e la Diagnosi Funzionale con il  DL 66/17, vengono aboliti e sostituiti dal Profilo di Funzionamento, o meglio saranno sostituiti perchè ancora la norma non è realmente in vigore, quindi fino a quando non sarà effettiva si applicherà la vecchia normativa, che prevedeva di redigere il Profilo Dinamico Funzionale congiuntamente tra ASL e scuola con la collaborazione dei genitori.

Non è di competenza del GLO, né del consiglio di classe, né dei soli docenti, né tanto meno dell’insegnante di sostegno.

Se viene redatto solo dagli insegnanti di sostegno non serve a nulla. 

Nel  DI 153 (art. 21 c. 6)  del 2024 è scritto che, se manca il profilo di funzionamento, il PEI va redatto tenendo conto “della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale, ove compilato”.  “ove compilato” significa ovviamente che non è indispensabile.

L’analisi funzionale rientra tra le valutazioni cliniche, soprattutto in caso di comportamento disfunzionale, ma non ha una regolamentazione normativa ufficiale come il profilo di funzionamento, Si basa generalmente sul modello ABC (A = Antecedente, B = Comportamento, C = Conseguenza) al fine di comprendere come nasce e si alimenta il problema per poter poi intervenire in modo efficace. 

Per il Profilo di Funzionamento non è stato definito ancora un acronimo, almeno non ufficialmente.

Qualcuno usa PdF, qualcuno PF ma i rischi di equivoci sono molto alti per cui se si usano queste sigle è opportuno specificarne sempre il significato.

 

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