Le nuove procedure introdotte dal DL 66 del 2017 (art. 5) (integrato e corretto dal DL 96 del 2019 che ha apportato modifiche alla legge 104/92), nonostante siano passati diversi anni dalla sua approvazione, non sono mai entrate pienamente in vigore per cui rimangono attive le disposizioni definite localmente, regione per regione, anche molto diverse tra loro.
Nel dettaglio:
PRIMO PASSO – CERTIFICATO ASL
Prima di tutto serve un “certificato medico’‘ rilasciato dall’ Asl, ma finché non entrerà pienamente in vigore in tutte le regioni il DL 66/17, questo certificato sarà diverso da regione a regione:
– Diagnosi Funzionale (o il Profilo di Funzionamento quando entrerà pianamente in funzione)
– UVM (verbale di accertamento secondo il DPCM 185/05) ,
– CIS (Certificato Integrazione Scolastica), esiste solo in: Lazio, Emilia Romagna (nel Lazio il riferimento è la Nota dell’USR per il Lazio Prot. n. 13348 del 20.05.2014).
I patronati, di sicuro conoscono le procedure in uso localmente, infatti svolgono un ruolo informativo di supporto e possono aiutare le famiglie a superare gli ostacoli burocratici.
SECONDO PASSO – RICHIESTA LEGGE 104
La richiesta va presentata tramite “certificato telematico” del medico curante/pediatra (è a pagamento).
Per evitare che si applichi il sostegno anche ad alunni con disabilità che non ne hanno bisogno, il Dlgs 66 del 2017 art 5, ha definito due tipi di certificazione L. 104 (per i minori):
➡️ una generica: per ragazzi che abbiano “solo problemi fisici o sanitari”, senza ricadute sugli apprendimenti o la frequenza scolastica.
➡️ una specifica per la scuola, chiamata “certificazione della condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica”
Nessuna ASL rilascia a ragazzi che hanno solo problemi fisici o sanitari, senza ricadute sugli apprendimenti o la frequenza scolastica, il sostegno scolastico.