L’assistenza di base spetta alla scuola ed è affidata ai collaboratori scolastici.
L’ausilio materiale “non specialistico” agli alunni con disabilità rientra nella specifiche professionali di tutti i collaboratori scolastici.
CCNL contratto-scuola-2019-2021 pag 207
«Al fine di rendere effettivo il diritto all’inclusione scolastica, presta ausilio materiale non specialistico agli alunni con disabilità nell’accesso dalle Aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale».
L’assistenza per la comunicazione rientra invece nell’assistenza specialistica, di competenza dell’Ente Locale.
La differenza è ben spiegata nella Circolare Ministeriale 3390 del 2001.
La normativa si basa prima di tutto sul contratto di lavoro della scuola.
Il DL 66/17 riafferma all’art. 3 c. 2/c l’obbligo dello Stato di fornire alle scuole i collaboratori scolastici per occuparsi anche dell’assistenza degli alunni con disabilità.
E’ compito e responsabilità del dirigente convincere eventuali collaboratori riottosi, anche con incentivi extra o spostando il personale tra i vari plessi a seconda dei bisogni, non degli insegnanti e tanto meno dei genitori.
Ricordiamo quello che diceva la vecchia nota del 2001, pag. 2, sempre valida rispetto ai principi e alle responsabilità:
«Il dirigente scolastico, nell’ambito degli autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, assicurerà in ogni caso il diritto all’assistenza, mediante ogni possibile forma di organizzazione del lavoro (nel rispetto delle relazioni sindacali stabilite dalla contrattazione), utilizzando a tal fine tutti gli strumenti di gestione delle risorse umane previsti dall’ordinamento»