Accesso agli atti e documenti, in vista delle modifiche per renderlo più facile

Fonte www.orizzontescuola.it

Ecco come…

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è stato disciplinato (e lo è tuttora, almeno sino all’approvazione dell’apposito decreto attuativo della riforma della Pubblica Amministrazione) dal decreto legislativo n. 33/2013 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. ( per il decreto qui )

 Il detto diritto è riconosciuto al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale (come leggiamo all’articolo 22 della legge n. 241/90).

Il procedimento di accesso agli atti della P.A. inizia con una richiesta, da parte del soggetto interessato, all’Amministrazione che detiene il/i documento/i o è responsabile del procedimento richiesto; gli uffici nei confronti dei quali si può esercitare il diritto di accesso sono: amministrazioni dello Stato; uffici pubblici; aziende autonome; enti pubblici; concessionari di servizi pubblici.

È chiaro che il cittadino non può avere accesso a tutti gli atti della P.A., in quanto ve ne sono alcuni, come i documenti coperti da segreto di Stato, da segreto o divieto di divulgazione, nei confronti dei quali non si può esercitare il suddetto diritto.

La condizione necessaria affinché si possa accedere agli atti della Pubblica Amministrazione è che vi sia da parte del richiedente un interesse giuridicamente rilevante nei confronti dell’atto e/o del procedimento oggetto del diritto di accesso. Mancando tale interesse, l’Amministrazione deve rifiutarsi di permettere la visione/riproduzione dell’atto e/o del procedimento richiesto.

Tale imprescindibile condizione, alla luce della Riforma della Pubblica Amministrazione verrà meno, stravolgendo quello che sino ad ora è stato il procedimento di accesso agli atti disciplinato dal suddetto decreto legislativo n. 33/2013 (non ci dilunghiamo sulla descrizione della procedura, sin qui prevista, in attesa che la nuova fonte normativa, ossia l’apposito decreto attuativo venga definitivamente approvato).

Tra i diversi decreti attuativi della Riforma “Madia”, quello che disciplina anche il procedimento di accesso agli atti della Pubblica Amministrazione è il decreto legislativo “Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione pubblicità e trasparenza correttivo della legge 6 novembre 2012 n.190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, che, approvato già del Governo, dovrà ottenere il parere non vincolante del Parlamento e fare un ulteriore passaggio in Consiglio dei ministri.

Lo schema di decreto (pubblicato su Il Fatto Quotidiano) all’articolo 6, commi 1 e 2,  così detta:

1. L’articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013 è sostituito dal seguente: “Art. 5 (Dati pubblici aperti e accesso civico) – 1.Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti.

2. L’esercizio del diritto di cui al comma 1 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L’istanza di accesso civico identifica chiaramente i dati richiesti, non richiede motivazione ed è trasmessa all’ufficio che detiene i dati. In alternativa, la richiesta può essere trasmessa all’Ufficio relazioni con il pubblico o ad altro ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale. Ove l’istanza abbia a oggetto dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, l’istanza può essere altresì presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. L’istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Il rilascio di dati in formato elettronico o cartaceo è subordinato soltanto al rimborso del costo sostenuto dall’amministrazione.

Chiunque, quindi, può richiedere di accedere ai dati delle pubbliche amministrazioni, rispettando i limiti volti a tutelare gli interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti; la richiesta, inoltre, non deve essere motivata.

Dalla lettura del comma 1, si evince chiaramente che viene capovolto il principio dell’interesse giuridicamente rilevante: secondo il decreto legislativo n. 33/2013, la richiesta deve fondarsi su un interesse (del richiedente) giuridicamente rilevante nei confronti dell’atto e/o del procedimento oggetto del diritto di accesso; secondo il nuovo decreto legislativo, invece, chiunque può accedere agli atti della PA, anche chi non ha interesse nei confronti dell’atto. L’interesse giuridicamente rilevante da tenere in considerazione e da tutelare, invece, è quello dello Stato e di soggetti privati.

Il diritto d’accesso, così come previsto, dovrebbe assicurare la massima trasparenza degli atti della Pubblica Amministrazione, eccetto nei casi in cui (come appena detto) vi siano necessità di riservatezza dello Stato o di soggetti privati.

La riservatezza nei confronti dello Stato, con relativo rifiuto di accesso agli atti, entra in gioco qualora vi siano necessità di sicurezza pubblica, relazioni internazionali e dati circa la stabilità finanziaria.

La riservatezza nei confronti dei privati, invece, entra in gioco nel caso di dati personali e di interessi economici e commerciali.

Nei casi di riservatezza sopra descritti, l’accesso può comunque avvenire, qualora il richiedente riesca a dimostrare un interesse superiore alla conoscenza delle informazioni.

Il richiedente, inoltre, qualora l’Amministrazione non risponda o ritardi, può presentare ricorso al TAR (pagando un contributo unificato di 300 euro) trascorsi 30 giorni dalla richiesta. È, infine, previsto un indennizzo di 30 euro per ogni giorno di ritardo dopo il trentesimo.

La richiesta d’accesso deve specificare le generalità del richiedente, che deve allegare il documento d’identità e dichiarare la propria disponibilità a rimborsare i costi sostenuti dall’Amministrazione (fino ad oggi è stato gratuito).

Il richiedente, pur non conoscendo gli estremi dell’atto da visionare, può comunque avanzare la richiesta indicandone il contenuto e la data presunta.

Alla luce dell’analisi svolta, risulta evidente l’intento del legislatore di rendere maggiormente trasparente e, conseguentemente, imparzizale l’azione amministrativa.

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