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Per gli alunni che per motivi di salute devono assentarsi per molti giorni da scuola si può attivare la didattica a distanza?

Si è possibile, e non va confusa con la DaD o la DDI applicata ai tempi del Covid.

E’ chiamata istruzione domiciliare  ed è prevista  dall’art. 16 del DL 66 del 2017  (integrato e corretto dal DL 96 del 2019 ) il quale dice:

“1. Le istituzioni scolastiche, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali, individuano azioni per garantire il diritto all’istruzione alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti per i quali sia accertata l’impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate, anche attraverso progetti che possono avvalersi dell’uso delle nuove tecnologie.”

Suddetto articolo quindi dice che l’istruzione domiciliare si può organizzare anche con collegamenti a distanza anche perchè non comporta nessun onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica (comma 2-ter stesso articolo).

Si può quindi chiedere la didattica a distanza se viene “accertata l’impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate”.


Linee di indirizzo nazionali sulla scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare
Linee di indirizzo nazionali (formato doc)
D.M. 461 del 6 giugno 2019

 

Pagina del ministero dove si trovano questi documenti.


Le procedure dell’istruzione domiciliare si basano sull’art. 16 del Dlgs 66/17 e sulle Linee di indirizzo della scuola in ospedale e istruzione domiciliare del 2019.

Il Dlgs 66 avrebbe dovuto regolamentare il ruolo dell’insegnante di sostegno nei progetti di istruzione domiciliare degli alunni con disabilità ma il decreto attuativo necessario non è stato mai approvato.

In sostanza oggi abbiamo due situazioni diverse:

  • se servono interventi a domicilio da parte di insegnanti che devono svolgere delle ore oltre il loro orario di servizio servono dei finanziamenti appositi che vanno chiesti alla scuola polo in base alle indicazioni delle Linee di indirizzo. In questi caso occorre fare un progetto dettagliato condiviso con la famiglia,  la valutazione rimane di competenza dei docenti curricolari. Le modalità vanno definite nel progetto.  La didattica può essere  personalizzata ma, nel caso di scuola secondaria di II grado,  deve rimanere equipollente se si vuole conseguire il diploma. Nessun insegnante può essere “obbligato” a recarsi al domicilio dello studente.
  • se non servono finanziamenti extra perché l’intervento non ha costi per la scuola (di solito perché se ne occupa solo l’insegnante di sostegno o perché tutto si può fare con collegamenti on line) la scuola può muoversi in autonomia sottoscrivendo un progetto con i genitori (anche con lo studente se maggiorenne).

Anno Scolastico 2023/2024

OM 55 del 2024 – Esami maturità
Allegato  A – Griglia valutazione orale 2023/2024
Nota MIM calcolatrici ammesse agli Esami di Stato 2023-2024

NON è possibile  in nessun caso usare strumenti che abbiano connessione a Internet, che siano Pc, Tablet o smartphone,

Nota Mim 22479 del 30 maggio

 

SECONDA PROVA SCRITTO DIVISO A SECONDA INDIRIZZO IL 20/06/2024

Per i  LICEI 

Per gli ISTITUTI TECNICI

Per gli ISTITUTI PROFESSIONALI

DDL Valditara – Voto in Condotta (2024)

Tracce delle prove scritte

Cos’è il Piano per l’Inclusione?

Cos’è il Piano per l’Inclusione? Costa cambia rispetto al PAI?

 

 

Il PAI è stato di fatto abolito, ma il Piano per l’inclusione è previsto dall’art. 8 del Dlgs 66/17 che dice che va predisposto da ciascuna istituzione scolastica.
Il ministero non ha mai dato nessuna indicazione in merito per cui non sono in grado di dire se una scuola che non ha nessuno studente con disabilità si può considerare esclusa o debba prepararsi in ogni caso all’accoglienza.

DLgs 66 del 13/4/2017 – Inclusione scolastica

 

 

La normativa ufficialmente è cambiata, e non di poco.

Il PAI istituito dalla CM 8 del 2013 (oramai abolito) e sostituito con il PI (Piano per l’inclusione)  previsto dall’art. 8 del DL 66/17,  sono due cose molte diverse, basti pensare al fatto che il PAI riguardava tutti gli alunni con BES mentre il PI, per effetto dell’art. 2 del DL 66, dovrebbe occuparsi esclusivamente di alunni con L. 104.

DL 66/17 Art. 8 – Piano per l’inclusione
1. Ciascuna istituzione scolastica, nell’ambito della definizione del Piano triennale dell’offerta formativa, predispone il Piano per l’inclusione che definisce le modalità per l’utilizzo coordinato delle risorse, compresi compreso l’utilizzo complessivo delle misure di sostegno sulla base dei singoli PEI di ogni bambina e bambino, alunna o alunno, studentessa o studente, e, nel rispetto del principio di accomodamento ragionevole, per il superamento delle barriere e l’individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell’inclusione scolastica.
2. Il Piano per l’inclusione è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.

Il DL 66 non prevede decreti attuativi su questo tema, ma qualche indicazione da parte del ministero sarebbe più che opportuna anche perché rimangono aspetti poco chiari:
– Il Piano per l’Inclusione dovrebbe essere triennale, come il PTOF, però ha ricadute sull’organizzazione delle risorse di sostegno, e quindi sulla loro richiesta sulla base dei singoli PEI, e quindi deve necessariamente essere anche annuale.
– va specificato se veramente esso si deve occupare esclusivamente degli alunni con disabilità certificata, escludendo tutti gli altri bisogni educativi speciali, come deriverebbe da una applicazione ricordo dell’art. 2.

L’argomento è strettamente connesso al funzionamento del GLI che ha proprio nel supporto al Collegio dei Docenti al momento della definizione del Piano per l’Inclusione  una delle sue competenze principali.

Finora (dicembre 2023) il Ministero non si è pronunciato né sul Piano per l’inclusione né sul GLI.

Verifica PEI finale – Allegati C e C1

In cosa consiste la verifica del PEI a fine anno scolastico? È semplicemente una lettura della relazione finale dell’insegnante di sostegno?

Tra i compiti che la legge assegna al GLO, di cui anche i genitori fanno parte, c’è la “verifica del processo di inclusione”  L 104/92 modif. dal DL 96/19 art. 15 c. 10.

Poiché il processo di inclusione viene definito nel PEI, si tratta di fatto di verificare il PEI, ossia di confrontare gli obiettivi previsti all’inizio dell’anno con gli esiti effettivamente registrati e vedere pertanto se gli interventi attivati hanno funzionato o meno.

Questo è lo scopo principale dell’incontro di verifica.

Il GLO finale ha anche il compito di proporre le risorse necessarie per l’anno successivo (quali insegnante di sostegno, educatori, assistenti all’autonomia e alla comunicazione). 

Il GLO è autonomo nella quantificazione delle risorse e non dipende dal profilo di funzionamento che in base al Dlgs 66 indica la “tipologia” delle misure di sostegno, non la quantità. L. 104/92, art. 15 comma 10, poi l’ufficio scolastico di competenza deciderà se dare le ore richieste oppure di darne di meno, tale richiesta va fatto usando gli allegati al DL 182/20 i modelli C e C1

Quando il GLO quantifica le risorse deve attenersi al Profilo di Funzionamento?

In base al DL 66 del 2017 art. 5 comma 4, il Profilo di Funzionamento definisce la tipologia del supporto, ma non il numero delle ore necessarie:

“Il Profilo di funzionamento di cui all’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:

b) definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali utili per l’inclusione scolastica.”

Nella richiesta delle risorse si deve tenere conto della certificazione di gravità (legge 104/92 art.3 comma 3)?

“3. Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno* è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici” (comma modificato dal DLgs 62 del 3 maggio 2024 ed entrerà in vigore il 30 giugno 2024).

*sostegno non è riferito a sostegno scolastico ma sostegno alla persona con disabilità.

La Normativa, quindi,  non dice che il sostegno scolastico va dato in basse alla  gravità, ma gli uffici scolastici, purtroppo, tendono a dare più ore per i comma 3, e meno ore per i comma 1, anche se può accadere, che un comma 1 può avere più bisogni del ragazzo comma 3.

Questo è un modello di richiesta ore arrivato in  una scuola direttamente dall'ufficio scolastico di pertinenza, ricalca lo schema che si trova negli allegati C e C1 ma modificato e collegato alla gravità:

Il GLO può proporre le risorse che ritiene utile allo studente, poi l’ufficio scolastico può anche non accettarle, ma non può impedire al GLO di proporre le ore che a suo giudizio sono necessarie.

Gli allegati C e C1

Nota 1690 del 24-05-2024

Nota MIM 1718 del 28-05-2024

La nota precisa che, a livello nazionale, non è stato ancora adottato, da parte delle strutture sanitarie competenti, il Profilo di Funzionamento, di conseguenza senza tale documento non vanno compilati gli allegati C e C1.

Pertanto, in sostituzione va compilata la sezione 11 del PEI (la sez. 12 solo per il PEI Provvisorio). 

Nei casi di cambio di ordine di scuola nel GLO finale possono essere invitati gli insegnanti della scuola entrante? 

La normativa (DI 182/20 art. 2 c. 1/f) dice che al passaggio di ordine di scuola ci deve essere una “interlocuzione” tra i docenti in uscita e in entrata. La partecipazione al GLO finale dei futuri insegnanti è un ottimo modo di interloquire, ma certamente se ne possono  trovare altri a seconda delle esigenze. 

LE FIRME

Firmano tutti i membri del GLO, anche gli assenti, perché quello che è stato deciso impegna tutti.

Linee Guida pag. 11:

«La firma di tutti i membri del GLO è prevista sul PEI redatto in via definitiva entro il mese di ottobre e, alla fine dell’anno scolastico, nell’incontro di verifica.»

La verifica del PEI è indipendente dallo scrutinio finale: può essere fatta sia prima che dopo.