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Certificazione delle Competenze

 

Rispetto agli alunni con disabilità la novità principale riguarda la certificazione delle competenze in assolvimento dell’obbligo di istruzione, ossia al termine del secondo anno di scuola secondaria di secondo grado, che riporta ora la stessa indicazione che in precedenza, con il DM 742 del 2017, si applicava solo nel primo ciclo, che prevede la possibilità di integrare la certificazione con una nota esplicativa, ma non di personalizzare il modello.

Art. 4 c. 4: 4. Per gli studenti con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato. 

Pertanto adesso dovrebbero essere corrette anche le Linee Guida del DI 182 che per la sez. 10 danno indicazioni diverse per il primo e il secondo ciclo in base alla normativa in vigore quando sono state redatte.

Certificazione Competenze e PEI

Negli anni in cui è prevista la certificazione delle competenze la sezione 10 del PEI va sempre compilata. Se non è necessario nessuna integrazione del modello ministeriale basterà scriverlo.
Ricordo che fa parte del PEI che va approvato entro ottobre, non della verifica finale.

Certificazione delle competenze nel primo ciclo e alunni con disabilità.

Certificazione delle competenze al termine del primo ciclo: in caso di alunno con disabilità gravissima, il Consiglio di classe può omettere la valutazione di alcune competenze perché manca oggettivamente la possibilità di valutarle?
 

Nel primo ciclo non può essere modificato il modello della certificazione delle competenze ma può essere integrato, se necessario, da una relazione personalizzata in cui si spiega come rapportare  gli enunciati ufficiali agli obiettivi del PEI.

Dice il DM 742 del 2017 art. 3 c. 2:
Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.

Se il modello di certificazione ufficiale risulta non compatibile con il PEI può essere redatto parzialmente, ma anche lasciato in bianco se necessario, motivando la scelta nelle annotazioni e definendo lì i livelli di competenza effettivamente rilevabili.

Spetta agli insegnanti in sede di scrutinio la redazione della certificazione delle competenze ma il GLO, nel PEI sezione 10, descriverà all’inizio dell’anno se o come redigere queste annotazioni.

Certificazione delle competenze anche ai ragazzi che non sostengono l’esame?

Secondo il DL 62/17 art. 9 c. 2, la certificazione delle competenze è rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione, quindi anche agli alunni che non si presentano all’esame e ricevono l’attestato dei crediti formativi.

Non si rilascia a quelli che non sono stati ammessi all’esame e ripeteranno l’anno perché per loro il primo ciclo di istruzione non è ancora terminato.

Tutto quello che bisogna sapere sul PDP (Piano Didattico Personalizzato)

pdp1PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO

per alunni con DSA (o BES senza certificazione di DSA o legge 104).

  • Piano: perchè prevede la predisposizione di un programma, un progetto, un insieme di strategie condivise.
  • Didattico: perchè il suo scopo è quello di favorire la didattica ovvero migliorare l’efficienza dell’apprendimento degli allievi, migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’insegnamento del docente.
  • Personalizzato: deve essere funzionale a individuare le metodologie, gli strumenti e le strategie più adeguate per ogni singolo alunno.

Il PDP  è previsto dal DM 12 luglio 2011 e dalle allegate Linee Guida la sua stesura è OBBLIGATORIA  per tutti gli studenti con certificazione ai sensi della Legge 170.

Cos’è il PDP – piano didattico personalizzato? Quando si attua?

È chiamato in questo modo il documento di programmazione con il quale la scuola definisce gli interventi che intende mettere in atto nei confronti degli alunni con esigenze didattiche particolari ma non riconducibili alla disabilità (in caso di disabilità, come è noto, il documento di programmazione si chiama PEI, Piano Didattico Individualizzato, ben diverso per contenuti e modalità di definizione).

Il PDP deve contenere (indicazioni date dal MIUR nelle linee guida allegate al Dlgs 5669/11 pag 8):
  1. Dati anagrafici
  2. Tipologia del disturbo
  3.  Profilo di funzionamento 
  4. Strategie didattiche individualizzato e personalizzate
  5. Strumenti compensativi
  6. Misure dispensative
  7. Forme di verifica e valutazione personalizzata

Il MIUR ha anche forrnito dei  modelli di PDP (anche se non sono vincolanti)

Come NON deve essere fatto un PDP

A meno la scuola non intenda che vada bene utilizzare TUTTI gli strumenti possibili e immaginabili (cosa che dubito fortemente).

Il PDP deve essere “Personalizzato”, seguendo il profilo di funzionamento dello studente (certificazione), quindi
per ogni disciplina si indicano nel dettaglio gli strumenti compensativi e dispensativi da utilizzare.

Evitare di approvare un PDP con su scritto che gli strumenti compensativi vengono usati a “discrezione del docente”, perchè il disturbo dello studente non è a discrezione del ragazzo, c’è sempre e gli strumenti vanno usati sempre (Legge 104/10 e il suo decreto attuativo DM 5669/11 con linee guida allegate).

DA CHI DEVE ESSERE COMPILATO IL PDP

Il PDP è un documento che deve essere scritto dagli insegnanti, seguendo le indicazione che l’equipe medica che ha redatto la certificazione e in base a ciò che hanno riscontrato durante i primi mesi di osservazione dello studente, LA NORMATIVA  RACCOMANDA IL RACCORDO con la famiglia, secondo le LINEE GUIDA pag. 8, è inoltre “fondamentale il raccordo con la famiglia che può comunicare alla scuola eventuali osservazioni su esperienze sviluppate dallo studente anche autonomamente o attraverso percorsi extrascolastica“, questo perchè è la famiglia che ha seguito il ragazzo anche nei corsi di studi precedenti, e sa quali strumenti e strategie possono essere efficaci e quali no, quindi può dare informazioni importanti, può essere coinvolto anche il ragazzo stesso, se sufficientemente grande.

Quali sono gli strumenti compensativi ed i dispensativi che si possono inserire?

Gli strumenti compensativi sono tutti gli strumenti didattici e tecnologici che sollevano lo studente con DSA da una prestazione resa difficoltosa dal disturbo, senza peraltro facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo.

Tabelle dalle linee guida

L’utilizzo di tali strumenti non è immediato quindi la scuola deve impegnarsi nell’aiutarlo ad usarli  D.M. 5669 del 2011 art. 4 c. 4 dice che: «Le Istituzioni scolastiche assicurano l’impiego degli opportuni strumenti compensativi, curando particolarmente l’acquisizione, da parte dell’alunno e dello studente con DSA, delle competenze per un efficiente utilizzo degli stessi.»

Le misure dispensative sono invece interventi che consentono all’alunno o allo studente di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l’apprendimento.

Per esempio, non è utile far leggere a un alunno con dislessia un lungo brano, in quanto l’esercizio, per via del disturbo, non migliora la sua prestazione nella lettura. 

L’adozione delle misure dispensative, dovrà essere sempre valutata sulla base dell’effettiva incidenza del disturbo sulle prestazioni richieste, in modo tale da non differenziare, in ordine agli obiettivi, il percorso di apprendimento dell’alunno o dello studente in questione.

ATTENZIONE: evitare di approvare un PDP con su scritto che gli strumenti compensativi vengono usati a "discrezione del docente", perchè il disturbo dello studente non è a discrezione dello studente, c'è semprre.

IMPORTANTE

  1. Il PDP deve, per legge, essere redatto entro il primo trimestre scolastico, viene chiamato periodo di osservazione, dove gli insegnanti conoscono lo studente e cercano di capire quli siano le strategie migliori per favoritre il successo formatico e scolastico, quindi supponendo che la scuola iniziasse il 12 settembre deve essere approvato entro 12 dicembre, ciò non toglie che può essere fatto prima, soprattutto quando lo studente è già conosciuto.
  2. Se la diagnosi viene consegnata durante l’anno, gli insegnanti devono redigerlo in poco tempo in quanto conoscono già l’alunno e non hanno bisogno del periodo di osservazione. 
  3. Nei mesi iniziali di scuola, fino a quando il PDP non è pronto e approvato, le personalizzazioni previste dalla legge 170/10 vanno attivate da subito, il PDP non ha lo scopo  di attivare gli interventi ma di esplicitarli.
  4. Il PDP deve essere rifatto ogni anno scolastico, e ha validità legale solo per quell’anno scolastico, il buon senso però dice che, se lo studente frequenta lo stesso istituto, il PDP  viene rispettato fino alla stesura del seguente.
  5. Il PDP può essere modificato in qualunque momento.
  6. La famiglia NON è OBBLIGATA a firmare il PDP se NON è d’accordo con ciò che è stato scritto. La legge prevede che si arrivi alla firma qualora il documento sia accettato da entrambi le parti. Buona cosa sarebbe se la scuola inviasse via mail alle famiglie copia della bozza del PDP per essere visionato, ed eventualmente chiedere delle modifiche, qualche giorno prima della data fissata per la firma.

Con l’approvazione del PDP non termina il dovere del docente che deve APPLICARE ciò che ha sottoscritto lungo tutto il periodo scolastico, il garante dell’applicazione è il Dirigente Scolastico. 

La scuola può elaborare un PDP anche gli alunni con Bisogni Educativi Speciali  (senza certificazione di DSA o di legge 104) qualora lo ritenga necessario (Direttiva BES) Nota Miur 2563 del 2013 quindi la scuola in questi casi non ha obbligo di redigere il PDP, ma se lo fa poi è obbligata a rispettarlo. 

Per la struttura del  PDP per gli alunni con BES (senza tutela della legge 170) non esistono modelli ufficiali  e neppure delle indicazioni sui contenuti, quindi ogni scuola lo redige come vuole.

Risposta MIUR del dott. Guido Dell’Acqua sulle questioni riguardanti il PDP e i 90 giorni di osservazione
Ecco le slide

Cosa fare se la famiglia decide di non far certificare il figlio e non accetta il PDP?

Se i genitori rifiutano qualsiasi personalizzazione formalizzata, come PEI o PDP, bisogna prenderne atto.

Quello che però può fare la scuola, anzi deve fare, è definire degli interventi di recupero in caso di valutazione negativa degli apprendimenti, come indicato dal DL 62/17 art. 3 c. 2:
« Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento».

Questo principio è richiamato anche nelle Linee Guida sulle nuove modalità di valutazione nella scuola Primaria, allegate alla OM 172/20, pag. 5.

In sostanza, se i problemi che segnalate sono stati correttamente esplicitati nella scheda di valutazione del primo quadrimestre, con giudizi descrittivi negativi (ossia: “In via di prima acquisizione”) potete progettare e attivare degli interventi di supporto che, essendo obbligatori per la scuola, non richiedono l’autorizzazione dei genitori, anche se di sicuro sarà opportuno informarli.

 

Uno studente certificato con 104 e diagnosi funzionale, per il cui non c’è la richiesta del sostegno ma solo dell’educatore può essere supportato da un PDP e non da un PEI?

Uno studente certificato con 104 e diagnosi funzionale, per il cui non c’è la richiesta del sostegno ma solo dell’educatore può essere supportato da un PDP e non da un PEI?

Per gli studenti con certificazione di disabilità la norma dice che deve essere redatto il PEI a cura del GLO.

Si potrà decidere liberamente quali interventi e quali personalizzazioni inserire nel PEI, che potranno anche essere di fatto identiche a quelle di un PDP, ma sempre un PEI rimane: con il suo modello, la convocazione del GLO, la verifica e il resto.

La normativa di riferimento è la 104/92
ma anche il DLgs 66 del 2017 art. 7: per gli alunni individuati come alunni con disabilità va sempre redatto il PEI.

Legge 328 del 8 novembre 2000 – Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”