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Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.)

IL  <<NUOVO>> PEI  IN  BREVE

PEI è l’acronimo di Piano Educativo Individualizzato, è uno strumento di didattica inclusiva che consente al consiglio di classe di delineare un piano personalizzato per gli studenti con disabilità, fissando le attività e gli obiettivi da perseguire durante l’anno scolastico.

Il Decreto Interministeriale  153/23 che è andato a modificare il DL 182/20 (inizialmente annullato nel 2021 e poi ripristinato con la Sentenza n° 3196/22), aggiorna quanto definito dal D.L. 66/2017, in merito alle modalità di redazione del PEI (piano educativo individualizzato. 

Il PEI viene redatto ogni anno dal momento dell’ingresso di un alunno con certificazione di disabilità nel ciclo scolastico (a partire dalla scuola dell’infanzia), o a partire dal momento in cui un allievo riceve una certificazione, la scuola è vincolata alla redazione del PEI. 

Cosa contiene il PEI

  • i dati anagrafici e familiari dello studente
  • la diagnosi funzionale/profilo di funzionamento 
  • se fa una terapia con somministrazione di farmaci
  • se la terapia fosse in orario scolastico deve essere indicato la persona che deve somministrarli 
  • se la terapia per essere eseguita  costringesse lo studente a entrare a scuola più tardi o. a uscire prima, o se è in mezzo alla mattinata, devono essere indicati i giorni e gli orari 
  • eventuali altri accorgimenti medici
  • se ha bisogno di assistenza igienica e chi deve fornirla 
  • gli obiettivi didattici, educativi e di apprendimento da raggiungere 
  • le strategie che si intende utilizzare per raggiungere gli obiettivi, specificando per tutte le discipline 
  • deve essere specificato come saranno somministrate le verifiche e con quali strumenti (compensativi e dispensativi) (le modalità di verifica sono ora inserite nella programmazione disciplinare, ex punto 8.3 diventato 8.2, e vanno quindi specificate materia per materia) 
  • fanno parte degli obiettivi anche l’inclusione e la socializzazione
  • il modo in cui lo studente sarà valutato
  • eventuali  necessità particolari  dello studente per le uscite o gite didattiche (sez. 9)
IN CASO DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

CONTIENE ANCHE:

  • necessità per i PCTO
  • Percorso didattico: Percorso A curricolare, Percorso B percorso personalizzato con verifiche equipollenti, Percorso C differenziato (Differenza fra i vari percorsi)
Il PEI va approvato e verificato durante i GLO (gli obbligatori sono 3, in caso di necessità se ne possono fare di più ma non di meno):

– iniziale (entro 31 ottobre) per discutere e approvare il PEI
– intermedio (entro 30 Aprile) per verificare i risultati e nel caso modificare il PEI, (se ci fosse necessità se ne possono fare anche più di uno) 
finale e provvisorio (entro il 30 giugno) per verificare se gli obiettivi sono stati tutti raggiunti, per fare il PEI provvisorio e chiedere le ore di sostegno necessarie per l’anno successivo. 

Il PEI è approvato dal GLO se il GLO non si fa non può esserci PEI valido.

LE  FIRME DEL PEI

E’ prevista la firma di tutti i membri del GLO nel PEI iniziale e in quello della verifica FINALE (Linee Guida Dlgs 182/20 pag. 11.) 

«La firma di tutti i membri del GLO è prevista sul PEI redatto in via definitiva entro il mese di ottobre e, alla fine dell’anno scolastico, nell’incontro di verifica. »

Devono firmare per accettazione del PEI anche coloro che non hanno potuto partecipare ai GLO (c’è lo spazio per la firme accanto a ciascun nome). 

Se lo studente minore è stato nominato membro del GLO anche lui deve firmare, il valore della firma essondo un minore  ha soprattutto un valore educativo e simbolico ma è importante valorizzare la sua partecipazione anche con questi aspetti formali.

ATTENZIONE

Nessun insegnante compreso quello di sostegno può modificare il PEI, per farlo è necessario convocare il GLO per l’eventuale approvazione. 

Per sapere tutto quello che c’è da sapere sul PEI leggere:
  • 182/20 modificato dal DL 153/23  (versione non ufficiale redatta da “Aiuto Dislessia.net”) e i vari allegati (sito del MIM

Altre  indicazioni dal MIM cliccare qua

PEI Digitale

Per l’a.s. 2024/25 non è cambiato nulla: la redazione del PEI sulla piattaforma SIDI è consigliata ma non obbligatoria.

Portare un alunno con 104 fuori dalla classe è legale?

La scuola italiana è inclusiva e le attività vanno previste dal team docente che le organizza in modo da non escludere nessuno, il tutto va inserito nel PEI e quindi approvato, non può diventare una normalità il gruppo di bambini che puntualmente vengono portati fuori dalla classe.

Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità Prot. n. 4274 del 04/08/2009 , a pag. 14 dicono “Sulla base di tale assunto, è contraria alle disposizioni della Legge 104/92, la costituzione di laboratori che accolgano più alunni con disabilità per quote orarie anche minime e per prolungati e reiterati periodi dell’anno scolastico”.

Quindi se essere portato fuori è necessario al bambino/ragazzo può essere fatto ma solo per sporadici o particolari interventi, definiti del PEI e approvati dal GLO, quali ad esempio:

1 – se l’alunno ha necessità di decomprimere l’eccesso di stimolazione sensoriale e/o emotiva … VA portato fuori dalla classe in un ambiente con luci soffuse e silenzio preferibilmente

2- se l’alunno ha una crisi d’ansia VA portato fuori per allentarla e poter mettere in atto gli stimming e le ecolalie che gli servono per controllarla lontano dagli occhi dei compagni

3- se l’alunno ha necessità di consolidare dei concetti simulare un’interrogazione o una verifica va portato fuori per farlo col docente di sostegno

4- se l’alunno ha CP che mettono in evidenza un suo disagio va portato fuori per capire in un ambiente più calmo cosa li innesca nell’ambito classe .

Il diritto del bambino a stare in classe con i compagni è sancito dall'art. 12 c. 2 della L. 104/92 che dice che è garantito il diritto all'educazione e all'istruzione nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Docenti che programmano solo verifiche scritte e non interrogano mai: legittimo?

Ci sono docenti che non interrogano mai ed assegnano soltanto prove scritte anche per la Teoria che generalmente viene esplicata dagli studenti durante le medesime interrogazioni orali.

Quali sono le modalità di valutazione degli studenti all’interno delle Istituzioni scolastiche?

Quante le verifiche che i docenti debbono effettuare per ogni periodo didattico, trimestre o quadrimestre?

Quali le disposizioni normative sui criteri di valutazione?

Esiste un numero di verifiche scritte o orali, da svolgersi obbligatoriamente?

Lecito che un Professore non interroghi mai, assegnando esclusivamente verifiche scritte?

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Per gli studenti di recente immigrazione è possibile l’esonero dalle II lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado?

Per gli alunni di recente immigrazione è possibile sostituire la seconda lingua comunitaria con attività di potenziamento di italiano.

Si applica anche all’esame di Stato.
DM 741/17 art. 9 comma  4 “Per le alunne e gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della
seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare l’insegnamento dell’italiano per gli alunni stranieri, la prova scritta fa riferimento ad una sola lingua straniera.”