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Gli strumenti compensativi e dispensativi inseriti nella certificazione, devono essere adottati obligatoriamente dalle scuole nel PDP?

La Legge 170/10 art. 5 c. 2/b dice:

«2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche […] garantiscono:
b) l’introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonche’ misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualita’ dei concetti da apprendere.»

Soggetto è “le istituzioni scolastiche” e il verbo usato è “GARANTISCONO”.

Quindi gli strumenti compensativi e le misure dispensative ci devono essere, ma è la scuola che decide quali.

Il buon senso direbbe che non essendo i docenti dei professionisti clinici e/o medici, dovrebbero riconoscere tutto ciò che è riportato in diagnosi, come necessario.

Le personalizzazioni necessarie sono decise dagli insegnanti che non sono tenuti a seguire rigorosamente le indicazioni dei clinici, se non lo fanno, i risultati diranno se avevano ragione i docenti o il professionista clinico/medico.

Ma questo non significa “arbitrio”, e fondamentale il monitoraggio e la  verifica e se i risultati non sono adeguati si devono modificare  L. 170/10 art. 5 c. 3: “3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l’efficacia e il raggiungimento degli obiettivi. “

Quindi la scuola si prende la responsabilità di scegliere le misure compensativo o dispensative che ritiene più efficaci, ma poi verifica che funzionino davvero.

Un insegnante per individuare quali sono gli strumenti più necessari a un determinato alunno è necessario li conosca tutti e li sappia usare, purtroppo questo raramente avviene.

Chiaro è che, se i risultati non arrivano e non parlo della merasufficienza, i docenti di quell’alunno,  dovranno assumersene la piena responsabilità.

Il Tar, si è espresso più volte in merito, riconoscendo inadempienze palesi alla scuola, obbligandola al risarcimento del danno sia materiale che biologico.

Le indicazioni cliniche sono un suggerimento operativo da parte di esperti clinici in equipe che devono essere eseguiti pedissequamente solo se e quando non vi sono strumenti compensativi interscambiabili tra loro; laddove si puo compensare in diversi modi la scelta ultima, purchè ragionevole, è della scuola.

Sarebbe una cosa molto importante che lo specialista clinico nella certificazione, indichi gli strumenti compensativi e dispensativi che reputa più opportuni e li metta in correlazione con il disturbo che andranno a compensare, per dare informazioni dettagliate agli insegnanti,  ma anche questo accade raramente.

Il DM 5669/11 dice che questi interventi non vanno solo garantiti ma anche “esplicitati” ossia comunicati chiaramente (art. 5) e l’argomento viene definito meglio nelle Linee Guida a pag. 8 dove si dice che le scuole dovranno predisporre un documento (ossia il PDP) dove tutto andrà definito chiaramente.

Il DSM V raccomanda di non suddivere in etichette diagnostiche i disturbi ma di riferirsi a disturbi di apprendimento questo perchè ci sono difficolta trasversali per cui non si può concedere qualcosa in una materia e non in una altra, un alunno con dislessia, farà fatica a studiare anche la matematica, sarà lento e scorretto nella lettura dei problemi ed avere difficoltà in matematica anche senza essere discalculico.

Misure compensative dispensative slide estratte da un Power Point creato e fornito dal Prof. Guido Dell’Acqua referente area BES del MIUR per un convegno del  2018, dove sono messe in evidenza strumenti – difficoltà da compensare – vantaggi nell’uso dello strumento, (qua il power point intero).

Come devono essere strutturate le verifiche

Bambini e ragazzi con DSA hanno diritto a forme di verifica e valutazione personalizzata degli apprendimenti, la cui scelta viene indicata nel PDP.

Che cosa prevede la legge? Quali sono i criteri personalizzati di verifica e valutazione più usati?

Decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011

al comma 2

  • consentire agli alunni con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto
  • creare le condizioni ottimali per l’espletamentodella prestazione da valutare (modificando se necessario tempi di effettuazione delle prove e loro strutturazione)
  • riservare particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria.

al comma 4

  • per l’apprendimento delle lingue straniere valorizzare le modalità che meglio consentono all’alunno di manifestare le competenze acquisite: privilegiando l’espressione orale, ricorrendo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune;
  • Progettare le prove scritte di lingue straniere e la loro valutazione, secondo modalitàcompatibili con le difficoltà connesse ai DSA

al comma 5

  • possibilità di dispensare l’alunno da prove scritte di lingue straniere (fare solo orale)

al comma 6

  • in casi di DSA severi, possibilità di esonero totale dalla lingua straniera (su richiesta della famiglia) attenzione fare la richiesta solo in casi molto severe e solo se si è nella scuola primaria o secondaria di primo grado, in quella di secondo grado l’esonero portarà al non  rilascio del Diploma finale

al comma 3

  • utilizzare criteri di verifica e valutazione personalizzati anche in occasione degli esami di Stato.
CONSIGLI DIDATTICI PER GESTIRE LE VERIFICHE SCRITTE E ORALI
PER LE VERIFICHE SCRITTE:
  • programmare tempi più lunghi o verifica ridotto (senza  perdere l’equipollenza e senza ridurre la valutazione finale). In alternativa è anche possibile suddividere la verifica in due parti. 
  • predisporre lo spazio “adatto” per la risposta dopo ogni singola domanda (considerando la grafia dello studente se scrive a mano)
  • evitare domande troppo complesse e articolate, ma suddividerle in diverse richieste, con relativi spazi di risposta
  • prediligere domande a multirisposta
  • evitare troppe domande aperte
  • per i testi bucati inserire l’elenco delle parole da inserire
  • inserire una guida alla risoluzione dell’esercizio
  • permettere uso di strumenti compensativi funzionali allo studente
  • In qualunque situazione (test/verifica esercizio in classe) l’insegnante dovrebbe leggere la consegna
  • evitare la scrittura a mano delle consegne
  • le consegne dovrebbero essere scritte al Pc con font ad alta leggibilità del tipo Arial, Verdana, Elvetica, altro, con  dimensione 12/14 ;
  • interlinea più ampia del solito (1.5) in modo da evitare “l’affollamento visivo”;
  • uso del grassetto per evidenziare un concetto e uso di elenchi puntati o numerati per aumentare la comprensione;
  • le verifiche somministrate ad uno studente che utilizza Pc o Tablet devono essere date in digitale in modo da permettere all’alunno di usare il sintetizzatore vocale e un elaboratore di testo con correttore ortografico
  • importante evitare doppie negazioni per non creare confusione
PER LA VALUTAZIONE
  • non tenere conto degli errori di trascrizione, degli errori di ortografia, del tempo impiegato
  • l’ideale sarebbe tener conto del punto di partenza e dei risultati conseguiti, premiando progressi e sforzi dell’alunno
  • evitare l’utilizzo dei segni rossi di correzione, e rassicurare, attraverso indicazioni precise su come attuare i miglioramenti, che gli errori possono sempre essere corretti
  • nel caso di valutazione negativa nello scritto far compensare la parte deficitaria con una verifica orale
PER LE VERIFICHE ORALI:
  • è necessario considerare che molti alunni con DSA hanno difficoltà nell’organizzazione sequenziale di un discorso. É quindi consigliabile da parte dell’insegnante che vengano fatte domande mirate supportandole con strumenti visivi (schemi, diagrammi, tabelle, ecc)
  • ricordare che il tempo per i ragazzi DSA è fondamentale, hanno bisogno di tempi più lunghi per elaborare la risposta in quanto presentano anche problemi di disnomia (incapacità a richiamare alla memoria la parola corretta quando è necessaria), evitare quindi di mettergli fretta durante le interrogazioni ed evitare di ammonirlo davanti alla classe
  • Nelle interrogazioni orali è importante accettare anche risposte concise e aiutare l’alunno nell’argomentazione se si trova in difficoltà a causa della compromissione della memoria a breve termine
  • nel commentare un’interrogazione puntare soprattutto sugli aspetti positivi, dimostrando ottimismo sulle possibilità di recupero degli errori
INOLTRE:
  • fondamentale l’utilizzo di qualsiasi strumento compensativo previsto nel loro PDP/PEI a seconda della disciplina mappe concettuali, mappe procedurali, tabelle grammaticali, PC o Tablet, calcolatrice 
  • applicare una valutazione piena anche a verifiche strutturate o ridotte con l’ausilio di strumenti compensativi che spesso sono visti erroneamente come dei facilitatori.
  • fondamentale per l’autostima degli alunni con DSA sottolineare il miglioramento rispetto al livello di partenza senza soffermarsi troppo sul voto.

Si ricorda che questi suggerimenti vanno pianificati nel PDP/PEI e CONDIVISI con la famiglia.

Suggerimenti per le verifiche scritte date dal prof Guido Dell'Acqua responsabile area BES del MIUR apri

Quante verifiche in un solo giorno, e come si fa il recupero dei debiti apri


Gli strumenti compensativi e dispensativi non sono dei facilitatori! apri

Come devono essere strutturate le verifiche scritte slide estratte da un Power Point creato e fornito dal Prof. Guido Dell’Acqua referente area BES del MIUR per un convegno del  2018, (qua il power point intero).

Condivido questa tabella tabella  creata da Max Bruschi che è Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione (QUI  in versione PDF nel caso qualcuno la volesse salvare).

Certificazione delle Competenze

 

Rispetto agli alunni con disabilità la novità principale riguarda la certificazione delle competenze in assolvimento dell’obbligo di istruzione, ossia al termine del secondo anno di scuola secondaria di secondo grado, che riporta ora la stessa indicazione che in precedenza, con il DM 742 del 2017, si applicava solo nel primo ciclo, che prevede la possibilità di integrare la certificazione con una nota esplicativa, ma non di personalizzare il modello.

Art. 4 c. 4: 4. Per gli studenti con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato. 

Pertanto adesso dovrebbero essere corrette anche le Linee Guida del DI 182 che per la sez. 10 danno indicazioni diverse per il primo e il secondo ciclo in base alla normativa in vigore quando sono state redatte.

Certificazione Competenze e PEI

Negli anni in cui è prevista la certificazione delle competenze la sezione 10 del PEI va sempre compilata. Se non è necessario nessuna integrazione del modello ministeriale basterà scriverlo.
Ricordo che fa parte del PEI che va approvato entro ottobre, non della verifica finale.

Certificazione delle competenze nel primo ciclo e alunni con disabilità.

Certificazione delle competenze al termine del primo ciclo: in caso di alunno con disabilità gravissima, il Consiglio di classe può omettere la valutazione di alcune competenze perché manca oggettivamente la possibilità di valutarle?
 

Nel primo ciclo non può essere modificato il modello della certificazione delle competenze ma può essere integrato, se necessario, da una relazione personalizzata in cui si spiega come rapportare  gli enunciati ufficiali agli obiettivi del PEI.

Dice il DM 742 del 2017 art. 3 c. 2:
Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.

Se il modello di certificazione ufficiale risulta non compatibile con il PEI può essere redatto parzialmente, ma anche lasciato in bianco se necessario, motivando la scelta nelle annotazioni e definendo lì i livelli di competenza effettivamente rilevabili.

Spetta agli insegnanti in sede di scrutinio la redazione della certificazione delle competenze ma il GLO, nel PEI sezione 10, descriverà all’inizio dell’anno se o come redigere queste annotazioni.

Certificazione delle competenze anche ai ragazzi che non sostengono l’esame?

Secondo il DL 62/17 art. 9 c. 2, la certificazione delle competenze è rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione, quindi anche agli alunni che non si presentano all’esame e ricevono l’attestato dei crediti formativi.

Non si rilascia a quelli che non sono stati ammessi all’esame e ripeteranno l’anno perché per loro il primo ciclo di istruzione non è ancora terminato.