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Le prove scritte equipollenti degli esami di maturità dovranno essere preparate modificando quelleministeriali uscite o preparate in precedenza?

La prova equipollente può essere:

  1. preparata al momento, adattando quella ministeriale,
  2. preparata in precedenza dalla commissione.

Nel primo caso sono possibili solo modifiche da predisporre in tempi brevi perché l’esame deve cominciare contemporaneamente per tutti e finché non è pronta anche questa prova non possono iniziare neppure i compagni.

Se servono personalizzazioni complesse bisogna preparare le prove prima, predisponendo la solita terna da sorteggiare.

Alcune presidenti rifiutano questo secondo sistema, anche se nessuna norma lo vieta espressamente, e in questo caso bisogna fare tutto al momento, con il rischio di allungare di molto i tempi iniziali.

PCTO ex alternanza scuola-lavoro: cos’è

I PCTO, percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, sono i progetti che prima identificavamo con il nome di alternanza scuola lavoro. Questi percorsi PCTO sono obbligatori per tutti gli studenti dell’ultimo triennio delle scuole superiori, rappresentano un requisito d’ammissione agli esami di maturità e sono oggetto di esame orale.

L’ex alternanza scuola-lavoro, introdotta nel 2003, prevede una parte di formazione teorica in aula e un periodo di esperienza pratica presso un’azienda o un ente, sia pubblico che privato, scelto per svolgere la fase pratica.

Lo scopo principale di questa iniziativa è quello di avvicinare gli studenti al mondo del lavoro, consentendo loro di fare i primi passi nel settore lavorativo e di acquisire competenze e conoscenze utili per il futuro. Vuoi sapere come funzionano i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO).

Quanto durano e come si svolgono?

L’ex alternanza scuola lavoro ora PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) è regolata dagli articoli 33 e 43 della legge107/2015 (la Buona Scuola).

In particolare nell’articolo 33 si legge che essa ha una durata diversa per i licei rispetto agli istituti tecnici o professionali dato che questi ultimi sono più orientati all’entrata diretta nel mondo del lavoro.
Ecco quanto durano i PCTO per le diverse tipologie di scuole, fino a nuove indicazioni da parte del Ministero:

  • PCTO per i licei: 90 ore
  • PCTO per gli istituti tecnici: 150 ore
  • PCTO per gli istituti professionali: 210 ore

Le ore sono complessive, da accumulare nel corso dell’ultimo triennio di scuola, e non prevedono nessuna forma di retribuzione o di rimborso spese.

Il PCTO è un’attività obbligatoria che deve essere svolta dagli studenti iscritti alla terza, quarta e quinta superiore.

Quando svolgere il PCTO?

I progetti di PCTO possono essere svolti sia durante l’anno scolastico, nell’orario di lezioni o nel pomeriggio, sia nei periodi di vacanza.

Le scuole sono incoraggiate a inserire nel calcolo delle ore dedicate all’alternanza scuola lavoro anche le eventuali esperienze lavorative svolte dallo studente all’estero.

Nella Carta dei diritti e dei doveri si legge inoltre, relativamente all’orario: La durata delle attività giornaliere svolte in regime di alternanza non può superare l’orario indicato nella convenzione stipulata tra l’istituzione scolastica e la struttura ospitante, da definirsi nel rispetto della normativa vigente.”

Dove fare i PCTO

I progetti di alternanza possono essere svolti presso imprese, aziende, associazioni sportive e di volontariato, enti culturali, ordini professionali e istituzioni.

Come funzionano i PCTO

Ogni progetto di alternanza scuola-lavoro prevede diverse fasi:

  1. Scelta del percorso di alternanza
  2. Incontro con le aziende
  3. Svolgimento dell’alternanza
  4. Valutazione finale delle competenze
PCTO: come scegliere?

Lo studente e il tutor scolastico (un professore che si occuperà di assistere l’alunno durante la sua esperienza e di verificare che essa si svolga correttamente) si incontrano, riflettono su quali sono le competenze e attitudini del ragazzo o della ragazza e insieme scelgono l’azienda o la struttura ospitante.

Inizia poi un periodo di preparazione per affrontare l’alternanza scuola lavoro durante il quale lo studente viene informato sulle norme di salute e sicurezza nel luogo di lavoro.

Le aziende

In questa fase lo studente entra in contatto diretto con la struttura ospitante conoscendo il tutor esterno (la persona che lavora nell’azienda e che si occuperà di assistere lo studente durante il periodo di alternanza) e visitando l’azienda, ente o istituzione scelta.

Prima di iniziare il progetto ogni ragazzo/a deve firmare il Patto formativo, un documento con cui si impegna a rispettare le norme antinfortunistiche, di comportamento e le norme in materia di privacy e di sicurezza sul lavoro.

Come si svolge

Questa è la fase in cui lo studente inizia il periodo di alternanza scuola lavoro seguendo anche un corso di formazione sui rischi specifici per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, previsto dall’istituzione scolastica.

Durante l’alternanza ogni ragazzo si tiene in contatto sia col tutor scolastico sia con quello della struttura ospitante e deve documentare le proprie attività sull’apposito libretto fornito dalla scuola.

Come ogni lavoratore, lo studente è tenuto a mantenere il massimo riserbo su dati e informazioni interni all’azienda.

Valutazione delle competenze

Una volta terminato il progetto, la scuola e la struttura ospitante valuteranno lo studente e gli forniranno un Certificato delle competenze che riconosce quali livelli di apprendimento ha raggiunto rispetto a quelli indicati nel Piano formativo.

Anche lo studente dovrà valutare la propria esperienza compilando un apposito modulo di valutazione.

Linee guida PCTO con allegati

I corsi slla sicurezza

Il corso per la sicurezza è necessario se il PCTO è svolto in una azienda che lo richiede.

Se svolto a scuola si suppone che si svolga negli spazi abitualmente frequentati, e se non non serve per andare a scuola, non serve neanche per il PCTO.


STUDENTI CON DISABILITA’

Non è prevista nessuna esenzione, ma l’alternanza va organizzata in base alle potenzialità dello studente, pensando soprattutto al suo progetto di vita.

Non c’è nessun rapporto tra la programmazione differenziata, che riguarda solo la scuola, e la possibilità in futuro di accedere ad una attività lavorativa.

L’alternanza può svolgere un ruolo importantissimo a questo riguardo, sviluppando l’autonomia e le competenze lavorative di base, come la capacità di osservare degli orari, di concentrarsi su un compito, di relazionarsi con i colleghi di lavoro ecc.

Ricordiamo che il DL 66/17 inserisce l’organizzazione dell’alternanza tra i contenuti indispensabili del PEI (ovviamente nelle classi coinvolte):

e) [il PEI] definisce gli strumenti per l’effettivo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione (art. 7 c. 2 lettera e).

La partecipazione va quindi assicurata, si tratta di progettare come.

Per il resto consiglio di leggere le Linee Guida del DI 182
Linee Guida del DI 182   (aggiornate dal DL 153/23) da pag. 42 a pag. 45.

Per gli alunni che per motivi di salute devono assentarsi per molti giorni da scuola si può attivare la didattica a distanza?

Si è possibile, e non va confusa con la DaD o la DDI applicata ai tempi del Covid.

E’ chiamata istruzione domiciliare  ed è prevista  dall’art. 16 del DL 66 del 2017  (integrato e corretto dal DL 96 del 2019 ) il quale dice:

“1. Le istituzioni scolastiche, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali, individuano azioni per garantire il diritto all’istruzione alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti per i quali sia accertata l’impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate, anche attraverso progetti che possono avvalersi dell’uso delle nuove tecnologie.”

Suddetto articolo quindi dice che l’istruzione domiciliare si può organizzare anche con collegamenti a distanza anche perchè non comporta nessun onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica (comma 2-ter stesso articolo).

Si può quindi chiedere la didattica a distanza se viene “accertata l’impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate”.


Linee di indirizzo nazionali sulla scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare
Linee di indirizzo nazionali (formato doc)
D.M. 461 del 6 giugno 2019

 

Pagina del ministero dove si trovano questi documenti.


Le procedure dell’istruzione domiciliare si basano sull’art. 16 del Dlgs 66/17 e sulle Linee di indirizzo della scuola in ospedale e istruzione domiciliare del 2019.

Il Dlgs 66 avrebbe dovuto regolamentare il ruolo dell’insegnante di sostegno nei progetti di istruzione domiciliare degli alunni con disabilità ma il decreto attuativo necessario non è stato mai approvato.

In sostanza oggi abbiamo due situazioni diverse:

  • se servono interventi a domicilio da parte di insegnanti che devono svolgere delle ore oltre il loro orario di servizio servono dei finanziamenti appositi che vanno chiesti alla scuola polo in base alle indicazioni delle Linee di indirizzo. In questi caso occorre fare un progetto dettagliato condiviso con la famiglia,  la valutazione rimane di competenza dei docenti curricolari. Le modalità vanno definite nel progetto.  La didattica può essere  personalizzata ma, nel caso di scuola secondaria di II grado,  deve rimanere equipollente se si vuole conseguire il diploma. Nessun insegnante può essere “obbligato” a recarsi al domicilio dello studente.
  • se non servono finanziamenti extra perché l’intervento non ha costi per la scuola (di solito perché se ne occupa solo l’insegnante di sostegno o perché tutto si può fare con collegamenti on line) la scuola può muoversi in autonomia sottoscrivendo un progetto con i genitori (anche con lo studente se maggiorenne).

Anno Scolastico 2023/2024

OM 55 del 2024 – Esami maturità
Allegato  A – Griglia valutazione orale 2023/2024
Nota MIM calcolatrici ammesse agli Esami di Stato 2023-2024

NON è possibile  in nessun caso usare strumenti che abbiano connessione a Internet, che siano Pc, Tablet o smartphone,

Nota Mim 22479 del 30 maggio

 

SECONDA PROVA SCRITTO DIVISO A SECONDA INDIRIZZO IL 20/06/2024

Per i  LICEI 

Per gli ISTITUTI TECNICI

Per gli ISTITUTI PROFESSIONALI

DDL Valditara – Tornano i giudizi alla Primaria e cambiano le norme sul voto in condotta (2024)

Tracce delle prove scritte

Cos’è il Piano per l’Inclusione?

Cos’è il Piano per l’Inclusione? Costa cambia rispetto al PAI?

 

 

Il PAI è stato di fatto abolito, ma il Piano per l’inclusione è previsto dall’art. 8 del Dlgs 66/17 che dice che va predisposto da ciascuna istituzione scolastica.
Il ministero non ha mai dato nessuna indicazione in merito per cui non sono in grado di dire se una scuola che non ha nessuno studente con disabilità si può considerare esclusa o debba prepararsi in ogni caso all’accoglienza.

DLgs 66 del 13/4/2017 – Inclusione scolastica

 

 

La normativa ufficialmente è cambiata, e non di poco.

Il PAI istituito dalla CM 8 del 2013 (oramai abolito) e sostituito con il PI (Piano per l’inclusione)  previsto dall’art. 8 del DL 66/17,  sono due cose molte diverse, basti pensare al fatto che il PAI riguardava tutti gli alunni con BES mentre il PI, per effetto dell’art. 2 del DL 66, dovrebbe occuparsi esclusivamente di alunni con L. 104.

DL 66/17 Art. 8 – Piano per l’inclusione
1. Ciascuna istituzione scolastica, nell’ambito della definizione del Piano triennale dell’offerta formativa, predispone il Piano per l’inclusione che definisce le modalità per l’utilizzo coordinato delle risorse, compresi compreso l’utilizzo complessivo delle misure di sostegno sulla base dei singoli PEI di ogni bambina e bambino, alunna o alunno, studentessa o studente, e, nel rispetto del principio di accomodamento ragionevole, per il superamento delle barriere e l’individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell’inclusione scolastica.
2. Il Piano per l’inclusione è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.

Il DL 66 non prevede decreti attuativi su questo tema, ma qualche indicazione da parte del ministero sarebbe più che opportuna anche perché rimangono aspetti poco chiari:
– Il Piano per l’Inclusione dovrebbe essere triennale, come il PTOF, però ha ricadute sull’organizzazione delle risorse di sostegno, e quindi sulla loro richiesta sulla base dei singoli PEI, e quindi deve necessariamente essere anche annuale.
– va specificato se veramente esso si deve occupare esclusivamente degli alunni con disabilità certificata, escludendo tutti gli altri bisogni educativi speciali, come deriverebbe da una applicazione ricordo dell’art. 2.

L’argomento è strettamente connesso al funzionamento del GLI che ha proprio nel supporto al Collegio dei Docenti al momento della definizione del Piano per l’Inclusione  una delle sue competenze principali.

Finora (dicembre 2023) il Ministero non si è pronunciato né sul Piano per l’inclusione né sul GLI.