Assolutamente NO.
Nella legge è detto chiaramente che i GLO sono costituiti per i “singoli alunni”, non possono quindi essere collettivi, e che partecipano di diritto, e vanno sempre e obbligatoriamente convocati, anche i genitori.
Nella legge è detto chiaramente che i GLO sono costituiti per i “singoli alunni”, non possono quindi essere collettivi, e che partecipano di diritto, e vanno sempre e obbligatoriamente convocati, anche i genitori.
Il PEI deve essere approvato dal GLO (Dlgs 66/17 art. 7 c. 2/a) ed è quindi questa approvazione che determina la sua validità.
“2. Il PEI di cui all’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:
a) e’ elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione di cui all’articolo 9, comma 10;
b) tiene conto dell’accertamento della condizione di disabilita’ in eta’ evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica…” continuare a leggere sul decreto.
Dalle Linee guida allego B allegate al DL 153/23 pag 10:
” …− incontri intermedi di verifica (almeno uno) per «accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni» (comma 2, lettera h). Il numero di questi
incontri dipende dai bisogni emersi, e dalla conseguente necessità di apporre correttivi e integrazioni al testo precedentemente approvato. Gli incontri di verifica possono essere preventivamente calendarizzati, ma anche proposti dai membri del GLO, con richiesta motivata al Dirigente scolastico, per affrontare emergenze o problemi particolari;…”
Un PEI approvato o modificato senza prima fare un GLO NON E’ VALIDO.
Il PEI deve essere approvato dal GLO (Dlgs 66/17 art. 7 c. 2/a) ed è quindi questa approvazione che determina la sua validità.
Essendo un atto formale dell’istituzione scolastica è necessaria la firma del Dirigente Scolastico, o di un suo delegato, che attesta, anche sulla base del verbale dell’incontro, la regolarità delle procedure seguite ossia che il PEI è stato effettivamente approvato dal GLO.
La firma di tutti i membri del GLO è prevista dalle Linee Guida, pag. 11, ma non è specificato se va ritenuta è effettivamente indispensabile per la piena validità dell’atto.
Se il genitore non firma per esprimere il suo dissenso rispetto al PEI approvato o per altri motivi, si suppone che abbia manifestato le sue posizioni anche durante l’incontro del GLO ed è importante che esse vengano ben verbalizzate.
Ricordiamo cosa dice l’art. 3 c. 9 del DI 182/20:
“9. Il GLO elabora e approva il PEI tenendo in massima considerazione ogni apporto fornito da coloro che, in base al presente articolo, sono ammessi alla partecipazione ai suoi lavori, motivando le decisioni adottate in particolare quando esse si discostano dalle proposte formulate dai soggetti partecipanti.”
*PEI provvisorio: Il PEI provvisorio va redatto entro il 30 giugno per gli alunni con disabilità che hanno una certificazione pervenuta a scuola durante l’anno scolastico in corso, ma per i quali non è stato redatto il PEI.
I genitori sono membri a tutti gli effetti del GLO e alla fine dell’incontro dovranno anche loro approvare il PEI.
Per poterlo fare in modo consapevole devono certamente poter esaminare in modo adeguato il documento e, poiché si tratta di un testo complesso e non è possibile farlo seduta stante se non allungando i tempi in modo eccessivo, devono averlo a disposizione prima dell’incontro.
Su alcuni aspetti, ad esempio le metodologie didattiche applicate, alla fine decidono gli insegnanti ma essi vanno ben esplicitati nel PEI e anche gli altri membri possono chiedere chiarimenti se qualcosa non è chiaro.