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Cosa fare se si è in presenza di un Disturbo di Apprendimento Aspecifico

Quando arriva una diagnosi di disturbo aspecifico senza altre indicazioni a scuola che si fa?

Tecnicamente non è un DSA, quindi gli insegnanti non sono obbligati a redigere un PDP, quello che possono fare fare, se ovviamente il consiglio di classe o il team dei docenti decide di intervenire, è far rientrare l’alunno in “alunno con Bisogni Educativi Speciali” (BES)

),  e redigere comunque un PDP (perché ricordiamo che il PDP lo si compila in modo obbligatorio solamente se c’è diagnosi di DSA, in tutti gli altri casi è facoltà della scuola decidere se redigere o meno il PDP),

Se nella diagnosi non ci sono “suggerimenti” dei clinici su strategie didattiche o strumenti, cosa fare?  (accade frequentemente)

Quetsa è un enorme mancanza da parte di chi fa la diagnosi non dare delle indicazioni chiare.

Lo studente e gli insegnanti sono “abbandonati a loro stessi”
tutto si baserà a questo punto sulla osservazione didattica.

Sicuramente un (buon) insegnante dopo aver osservato l’alunno saprà accorgersi delle sue difficoltà e potrà mettere in campo tutte le strategie del caso, magari consultandosi anche con la famiglia per capire il metodo di studio a casa, se ci sono persone specializzate che lo seguono, e magari, se possibile, anche con i medici che lo hanno in carico.

Questi problemi accadono perché chi fa le diagnosi, purtroppo, alle volte non ha conoscenze sulle metodologie didattiche (ma è anche ovvio che sia così, essendo medici e non docenti) e quindi fa delle diagnosi generiche, dove si va a "nascondere" dietro i codici e poi manca tutta la parte dell'intervento.

D'altra parte anche i docenti si occupano di didattica e non di diagnosi cliniche, quindi sono da giustificare se in un primo momento senza indicazioni chiare, vadano per tentativi, nel cercare strategie didattiche efficaci  per quel determinato studente.

Verifica PEI finale – Allegati C e C1

In cosa consiste la verifica del PEI a fine anno scolastico? È semplicemente una lettura della relazione finale dell’insegnante di sostegno?

Tra i compiti che la legge assegna al GLO, di cui anche i genitori fanno parte, c’è la “verifica del processo di inclusione”  L 104/92 modif. dal DL 96/19 art. 15 c. 10.

Poiché il processo di inclusione viene definito nel PEI, si tratta di fatto di verificare il PEI, ossia di confrontare gli obiettivi previsti all’inizio dell’anno con gli esiti effettivamente registrati e vedere pertanto se gli interventi attivati hanno funzionato o meno.

Questo è lo scopo principale dell’incontro di verifica.

Il GLO finale ha anche il compito di proporre le risorse necessarie per l’anno successivo (quali insegnante di sostegno, educatori, assistenti all’autonomia e alla comunicazione). 

Il GLO è autonomo nella quantificazione delle risorse e non dipende dal profilo di funzionamento che in base al Dlgs 66 indica la “tipologia” delle misure di sostegno, non la quantità. L. 104/92, art. 15 comma 10, poi l’ufficio scolastico di competenza deciderà se dare le ore richieste oppure di darne di meno, tale richiesta va fatto usando gli allegati al DL 182/20 i modelli C e C1

Quando il GLO quantifica le risorse deve attenersi al Profilo di Funzionamento?

In base al DL 66 del 2017 art. 5 comma 4, il Profilo di Funzionamento definisce la tipologia del supporto, ma non il numero delle ore necessarie:

“Il Profilo di funzionamento di cui all’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:

b) definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali utili per l’inclusione scolastica.”

Nella richiesta delle risorse si deve tenere conto della certificazione di gravità (legge 104/92 art.3 comma 3)?

“3. Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno* è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici” (comma modificato dal DLgs 62 del 3 maggio 2024 ed entrerà in vigore il 30 giugno 2024).

*sostegno non è riferito a sostegno scolastico ma sostegno alla persona con disabilità.

La Normativa, quindi,  non dice che il sostegno scolastico va dato in basse alla  gravità, ma gli uffici scolastici, purtroppo, tendono a dare più ore per i comma 3, e meno ore per i comma 1, anche se può accadere, che un comma 1 può avere più bisogni del ragazzo comma 3.

Questo è un modello di richiesta ore arrivato in  una scuola direttamente dall'ufficio scolastico di pertinenza, ricalca lo schema che si trova negli allegati C e C1 ma modificato e collegato alla gravità:

Il GLO può proporre le risorse che ritiene utile allo studente, poi l’ufficio scolastico può anche non accettarle, ma non può impedire al GLO di proporre le ore che a suo giudizio sono necessarie.

Gli allegati C e C1

Nota 1690 del 24-05-2024

Nota MIM 1718 del 28-05-2024

La nota precisa che, a livello nazionale, non è stato ancora adottato, da parte delle strutture sanitarie competenti, il Profilo di Funzionamento, di conseguenza senza tale documento non vanno compilati gli allegati C e C1.

Pertanto, in sostituzione va compilata la sezione 11 del PEI (la sez. 12 solo per il PEI Provvisorio). 

Nei casi di cambio di ordine di scuola nel GLO finale possono essere invitati gli insegnanti della scuola entrante? 

La normativa (DI 182/20 art. 2 c. 1/f) dice che al passaggio di ordine di scuola ci deve essere una “interlocuzione” tra i docenti in uscita e in entrata. La partecipazione al GLO finale dei futuri insegnanti è un ottimo modo di interloquire, ma certamente se ne possono  trovare altri a seconda delle esigenze. 

LE FIRME

Firmano tutti i membri del GLO, anche gli assenti, perché quello che è stato deciso impegna tutti.

Linee Guida pag. 11:

«La firma di tutti i membri del GLO è prevista sul PEI redatto in via definitiva entro il mese di ottobre e, alla fine dell’anno scolastico, nell’incontro di verifica.»

La verifica del PEI è indipendente dallo scrutinio finale: può essere fatta sia prima che dopo.

 

Sostituzione dello scritto con l’orale per chi ha dei DSA?

Nel recente bando del dipartimento di istruzione Decreto Dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023 credo che vi sia un elemento importante che puo finalmente risolvere la questione della mancata compensazione tra scritto e orale per i DSA.

All’esame scritto per diventare docenti nel prossimo concorso come potete leggere voi stessi per i dsa è prevista la sostituzione dello scritto con l’orale.

Avete udito e letto bene, si proprio sostituzione e non si specifica nemmeno il grado del  DSA.

Ora se come è giusto che sia in una prova concorsuale cosi delicata ed importante si prevede come strumento compensativo l’orale e la dispensa dallo scritto davvero non vi sono piu scusanti da ora in avanti per impedire che questo avvenga a scuola sia in corso d’anno che per gli esami di stato.

Dalla lettura del comma 3 dell’art.11 del bando si evince chiaramente che la possibilità ricade in capo ai candidati DSA e non è a discrezione della commissione d’esame.

E’ un chiarimento a mio avviso importantissimo che deve avere ricadute per analogia legis anche nei diversi ordini e gradi di scuola.

Quindi facciamo girare il piu possibile questa info tra genitori docenti e dirigenti.

E ferma la facoltà dello studente di espletare la prova scritta, ma può chiedere la sostituzione con l’orale.

 

E’ possibile usare il PC personale agli Esami di Stato?

Sì, è possibile ma negli ultimi anni è diventato sempre più difficile, le scuole non negano a priori il suo utilizzo, ma rifiutano che vengano usati  i computer personali e preferiscono che siano utilizzati quelli della scuola, non capendo che ogni PC diventa uno strumento del tutto personale allo studente, che lo organizza come meglio gli si addice e addirittura ci sono diversi programmi che permettono di personalizzare l’interfaccia grafica, quindi lo studente usando uno strumento non suo si troverà comunque in difficoltà.

Il motivo di questa resistenza da parte della scuola sull’uso del PC personaale è per la “paura” che all’interno ci siano dei file che il candidato possa consultare, cosa che dal mio punto di vista trovo assurda, perchè,  come prima cosa visto che i candidati possono liberamente consultare mappe, tabelle e formulari, non capisco perchè possono farlo in formato cartaceo ma non in formato digitale, poi per quanto riguarda gli  eventuali lilbri digitali, che possano essere all’interno del PC, non credo che anche se il candidato li avesse si metterebbe a consultarli visto che ha una difficoltà di lettura considerevole, comprovata da una  certificazione clinica, ma questa è una mia personalissima opinione.

Comunque, considerato tutto,  il MIUR stesso da delle indicazioni sul come utilizzare il PC personale degli studenti  nelle FAQ per gli esami di Stato:

  •  si può lasciare il computer in consegna a scuola in modo che la commissione, con l’ausilio del personale tecnico della scuola, possa accertare che tale computer contenga solo il sistema operativo e i programmi e i software necessari allo svolgimento della prova stessa. In alternativa per evitare di dover cancellare cose che poi potranno servire (non negli esami), la cosa più semplice è chiedere se può essere accettabile creare un nuovo utente con accesso solo al sistema operativo, e non ai documenti, e bloccare con una password l’utente principale che conoscerà solo la commission che sarà poi comunicata allo studente alla fine dell’esame. 

Fino a qualche anno fa sul sito del MIUR c’era una lettera di richiesta per l’utilizzo del computer , proprio a testimonianza che si poteva utilizzare (modulo)–> purtroppo però da quando hanno rifatto il sito questa lettera non è stata più reinserita (io la usai per mia figlia) qui trovate una copia se dovesse servirvi Modulo richiesta per uso pc personale agli esami di stato redatto dal MIUR (QUA trovate la stessa lettera in  forma editabile).


Per l’esame di maturità, non ci può essere la connessione ad internet, è espressamente vietato dalla normativa  Nota Mim 22479 del 30 maggio 2024

 


Adempimenti di carattere operativo e organizzativo relativi all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione – anno scolastico 2023-2024