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Alcuni strumenti compensati divisi per le diverse discipline

ITALIANO

  • Schede per le forme verbali, per l’analisi grammaticale, logica, del periodo, aiuti per i tempi verbali, etc….
  • Mappe concettuali;
  • Uso sintetizzatore vocale per i testi;
  • Registrare le lezioni invece di prendere appunti o dipendere da un compagno;
  • Computer con correttore automatico e vari programmi
  • Uso di materiali differenti per appuntare o per fissare graficamente informazioni;S
  • Sintesi, schemi/mappe elaborati dai docenti

LINGUE STRANIERE

  • Privilegiare la comunicazione orale con valorizzazione di eventuali esperienze pregresse
  • Mappe concettuali
  • Registrare le lezioni invece di prendere appunti o dipendere da un compagno
  • Negli elaborati scritti, limitare le correzioni ai soli errori percepibili e modificabili, nonché prevedere un aiuto esterno per le trascrizioni (compagni o docenti medesimi)
  • Lettura da parte del docente del Compito in Classe Scritto;
  • Computer con correttore automatico e vari programmi
  • Uso di materiali differenti per appuntare o per fissare graficamente informazioni specifiche
  • Elaborati, materiali vari, conoscenze, documenti o fotografie preparati in ambito domestico
  • Sintesi, schemi/mappe elaborati dai docenti

MATEMATICA, SCIENZE

  • Tabelle della memoria
  • tavola pitagorica
  • tavola delle formule, delle misure o dei linguaggi specifici, etc..
  • Mappe concettuali
  • Strutturazione dei problemi per fasi
  • Uso della calcolatrice
  • Lettura da parte del docente del Compito in Classe Scritto
  • Registrare le lezioni invece di prendere appunti o dipendere da un compagno
  • Computer con correttore automatico e vari programmi
  • Uso di materiali differenti per appuntare o per fissare graficamente informazioni specifiche
  • Elaborati, materiali vari, conoscenze, documenti o fotografie preparati in ambito domestico
  • Sintesi, schemi/mappe elaborati dai docenti

STORIA, GEOGRAFIA

  • Mappe concettuali.
  • Registrare le lezioni invece di prendere appunti o dipendere da un compagno
  • Cartine geografiche e storiche
  • Computer con correttore automatico e vari programmi
  • Lettura da parte del docente del Compito in Classe Scritto
  • Uso di materiali differenti per appuntare o per fissare graficamente informazioni specifiche
  • Elaborati, materiali vari, conoscenze, documenti o fotografie preparati in ambito domestico
  • Sintesi, schemi/mappe elaborati dai docenti

 

La scuola può chiedere di ridurre l’orario scolastico giornaliero, magari solo perché l’insegnante di sostegno non copre tutte le ore?

Con il recente decreto correttivo sul PEI Dlgs 153 del 2023  (versione non ufficiale redatta da “Aiuto Dislessia.net”) art. 13 c. 2/a è stato regolato in modo più rigido l’eventuale orario ridotto che è possibile solo per motivi di tipo sanitario, su richiesta della famiglia e dei clinici.

La scuola non può più chiedere o concedere (nel caso fosse la famiglia a richiederlo) un orario di scuola ridotto per esigenze organizzative,  come ad esempio quando l’insegnante di sostegno non copra tutte le ore scolastiche, lo studente non è del solo insegnante di sostegno ma di tutto il corpo docente.

Ma lo può concedere solo per esigenze di tipo sanitario (terapie o altro).

Per quanto riguarda gli studenti che, per ragioni sanitarie entrano a scuola in ritardo o ne escono prima o entrambi, anche se giustificate vanno comunque documentate nel registro di classe, che è un atto pubblico e formale da cui deve sempre risultare chi è presente a scuola e chi no.

Quando viene autorizzato un orario diverso, si esonerano i genitori dal chiedere ogni volta il permesso per entrare o uscire, ma nel registro di classe deve risultare che il tale alunno non c’è, anche eventualmente con un’annotazione permanente.

Formalmente si tratta di assenze tant’è che nella secondaria vanno conteggiate ai fini della validità dell’anno scolastico (sono previste eccezioni, come è noto, ma il CdC deve dichiarare che la valutazione è possibile anche se il numero di assenze è elevato).

Le riduzioni di orario vanno sempre approvate dal GLO, soprattutto se determinate da valutazioni di opportunità (“non ce la fa a fare 6 ore”).

E’ possibile esonerare gli studenti con legge 104 da una sola disciplina?

Esonerare da una materia non è più  possibile, in nessun ordine della scuola,  neanche se lo studente è alla sec. di 2° grado e per lui è stato predisposto un programma differenziato, è uno dei paradossi della nostra normativa apportato dal D.lgs. 153 del 2023 l’art 10 comma  1 infatti dice: ” Per gli alunni con disabilità che frequentano le scuole secondarie di secondo grado non è previsto l’esonero dall’insegnamento di una o più discipline presenti nel piano di studi”.!,  si può invece esonerare dalla lingua straniera un alunno con DSA (solo nella scuola secondaria di I grado, nel II grado no altrimenti lo studente non avrebbe il diploma) , ma non uno con autismo di livello tre.

Per lo studente con disabilità che non riesce a svolgere una determinata disciplina si può agire programmando le attività e gli obiettivi in modo che di fatto scompaia, ma senza dirlo esplicitamente.

 

Anno Scolastico 2023/2024

 

E’ in vigore l’Ordinanza Ministeriale 4155 del 07-02-2023 

MAPPE RIEPILOGATIVE 

➡️ Gli alunni con DSA, svolgeranno le prove degli esami come tutti gli altri, ma potranno usare tutti gli strumenti compensativi previsti nei loro PDP.
➡️ Gli alunni con Legge 104, svolgeranno le prove degli esami coerenti ai loro PEI, anche differenti se necessario, e questo non avrà ricadute sul diploma finale. Solo se lo studente non si presenterà agli esami non riceverà il diploma ma avrà un certificato delle competenze. 

Per gli alunni con BES (senza legge 104 e 170) è ancora in vigore la nota 5772 del 2019

➡️ Per gli studenti con BES aventi PDP basato su una diagnosi clinica, svolgeranno le prove degli esami come tutti gli altri, ma potranno usufruire di tutti gli strumenti compensativi previsti nei loro PDP. 
➡️ Per gli studenti con BES aventi PDP NON  basato su una diagnosi clinica, svolgeranno le prove degli esami come tutti gli altri, ma NON potranno usufruire di NESSUNO degli strumenti compensativi previsti nei loro PDP. 

DDL Valditara – Voto in Condotta (2024)