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La BICI-BANCO per gli studenti iperattivi (ADHD)

Di ADHD (sindrome sindrome da deficit di attenzione e iperattività) ne soffre dal 5% all’8% degli alunni.

Gli alunni maschi hanno una probabilità maggiore, quasi tre volte, di essere colpiti rispetto alle femmine.

Gli specialisti sono concordi nell’affermare che “Uno dei maggiori problemi nelle scuole è il deficit di attenzione. Ci sono studenti che hanno tanto bisogno di muoversi.  Ma spesso disturbano la classe.”

Quindi come conciliare questa loro caratteristica con il fatto che devono passere 5 -6 …… ore sui banchi?

BICI-BANCO-YOUR-EDU-ACTIONForse la risposta sta arrivando….. una fabbrica statunitense di biciclette  ha progettato la BICI-BANCO.

Può considerarsi un “incrocio” fra il tradizionale banco solastico e una cyclette, ovviamente senza manubrio e con un ripiano sotto al piano principale sul quale poggiare libri, quaderni, penne, matite, ecc…..

I prototipi sono stati portati in alcune scuole Statunitensi e Canadesi  i risultati sono stati sbalorditivi! Gli insegnanti hanno notato subito la differenza.

Visto che da noi ancora non è possibile reperirlo o per lo meno con costi accettabili, per chi volesse fare una prova, può optare con una semplice pedaliera da posizionare sotto il classsico banco.

 

pedalieraLa pedaliera è aquistabile online anche su amazon

Per pagare quota associativa AID con carta PostePay, nuova procedura

Pe chi volesse pagare la quota associativa all’AID di 40 €. per usufuire dei libri digitali e volesse pagare con carta PostePay da quest’anno c’è una novità!

carta-postepayL’AID è iscritta al servizio Verified by Visa quindi per fare la transazione è necessario collegare il proprio numero di cellulare alla carta stessa (si fa allo sportello postale ci vogliono 2 minuti) e poi registrarsi a questo link 3D Secure: Mastercard SecureCode e Verified by Visa (dalla registrazione del numero allo sportello e registrati al servizio, a quando potete fare la transazione devono passare almento 24 ore)  a questo punto potete tranquillamente pagare la quota associativa, durante la procedura vi arriverà sul cellulare una password che dovete mettere nello spazio che vi verrà indicato, e poi andare nel sito LibroAid e procedee all’ordine dei libri…… è tutto molto semplice!

 

Qua tutta la procedura per ordinare i libri digitali

Trasparenza degli atti amministrativi anche nella scuola

Non siamo abituati all’idea che il Comune , come ogni altra amministrazione pubblica, svolga una ulteriore importantissima funzione di servizio pubblico in uno stato democratico:
quella di soddisfare il bisogno di informazione, di trasparenza, di partecipazione, di facilità dell’accesso del cittadino ai servizi e alla gestione della cosa pubblica.
Il diritto a vedere tutelato e soddisfatto questo bisogno è sancito dalle Leggi dello Stato, una di queste Leggi e’ la legge 241/90 sulla trasparenza della Pubblica Amministrazione.
In particolare l’art.2 per quello che concerne la definizione di una pratica ed essere indicato e reso pubblico il termine di conclusione il quale, se non viene definito alcun termine, la norma stabilisce che deve essere conclusa entro 30 giorni.
Il cittadino deve ricevere una comunicazione scritta (lettera, fax, telegramma) che lo avvisa dell’inizio della pratica che lo riguarda. La comunicazione è particolarmente importante quando la decisione della Amministrazione che conclude la pratica, può essere sfavorevole o comunque contro un interesse del cittadino.
Gli atti devono essere motivati, cioè devono essere spiegati i fatti e le ragioni per cui l’Amministrazione prende “particolari” decisioni e occorre altresì rendere pubblici i criteri e le modalità seguiti per dare contributi, sovvenzioni, sussidi…etc., a persone ed enti pubblici e privati che ne hanno fatto richiesta.
Esiste poi un articolo del Codice Penale che punisce il pubblico ufficiale o il responsabile amministrativo, che non abbia risposto a seguito della diffida con una ammenda e con una condanna…..ma a questo credo che non si debba mai arrivare, perché il buon senso e il rispetto verso il cittadino-utente sia doveroso da parte del responsabile del servizio e dell’Ente Locale.

Trasparenza degli atti amministrativi anche nella scuola

di Salvatore Nocera

Un genitore ha diritto ad avere informazioni dalla scuola circa il PEI del proprio figlio , sul perché egli non è stato convocato alla riunione di formulazione dello stesso, cui ha diritto di partecipare ( L.n. 104/92 art 12 comma 5), circa i risultati conseguiti dal figlio?

Risponde Salvatore Nocera:

Ai sensi della L.n. 241/90, chi ha interesse ad ottenere copia di un atto amministrativo, ha diritto ad averne copia. Nel caso di specie, non vi è dubbio che i genitori abbiano diritto ad avere tutta la documentazione amministrativa relativa all’integrazione scolastica del proprio figlio. Se i genitori desiderano però inoltre avere anche una “relazione sui risultati del percorso didattico svolto, il loro diritto ha come contenuto anche l’informazione sulla situazione scolastica del figlio, come per tutti i genitori. La scuola non può rifiutare tale informazione, perché ogni utente ha diritto di conoscere i risultati del servizio che viene reso. Nel caso di specie, tali risultati dovranno comunque risultare dai verbali dei Consigli di Classe e dagli scrutini quadrimestrali, di cui i genitori hanno diritto ad avere copia, per la sola parte riguardante il loro figliolo L.n. 241/90. Anzi i genitori debbono essere convocati dal Dirigente scolastico a partecipare alle riunioni del “Gruppo di lavoro sul caso”cosiddetto G L H operativo di cui all’art 12 comma 5 L.n. 104/92.Trattandosi di un obbligo di legge, i Dirigenti scolastici che non hanno provveduto a convocare i genitori per tali riunioni potrebbero essere chiamati a rispondere del reato di omissione di atti di ufficio.
In una scuola che, con la “Carta dei servizi”, il Regolamento dei diritti delle studentesse e degli studenti e l’obbligo del POF che deve contenere anche i principi ed i modi concreti di rapporto con i genitori utenti, i genitori sono sempre più soggetti attivi titolari del diritto all’informazione che l’amministrazione scolastica deve soddisfare per il rispetto dell’obbligo di trasparenza amministrativa.
I genitori, in quanto utenti del servizio scolastico possono agire da soli; ma possono anche farsi assistere dalle associazioni dei Consumatori e degli utenti, di cui alla L.n. 281/98 e, nel caso di alunni con handicap, dalle associazioni di promozione sociale di cui fanno parte, secondo quanto stabilito dalla L.n. 383/00, che riprende, generalizzandolo, un principio
già sancito dalla L.n. 104/92 nell’art 36 comma 2.
In conclusione l’autonomia scolastica di cui al DPR n. 275/99 non può essere intesa nel senso che il Dirigente scolastico può fare quel che vuole, anche contro i diritti dei Genitori, ma anzi esplicita l’obbligo del Dirigente scolastico di garantire risultati di efficienza ed efficacia del servizio da lui coordinato; di tali efficienza ed efficacia fà parte ineludibile anche il diritto all’informazione dei genitori sui risultati realizzati dai propri figlioli, che per quelli con handicap, è espressamente previsto dall’art 12 comma 6 della L.n. 104/92.

Salvatore Nocera

fonte: Educazione e scuola

 

Contenuti in lingua straniera – CLIL

Fonte: MIUR

Le scuole di ogni ordine e grado hanno attivato sperimentazioni di contenuti veicolati in una lingua straniera in base all’autonomia didattica. L’insegnamento di una disciplina in lingua straniera è obbligatorio nell’ultimo anno dei licei e istituti tecnici.

Nei Licei Linguistici l’insegnamento è previsto a partire dalla classe terza in una lingua straniera e dalla classe quarta in un’altra lingua straniera.

Il termine CLIL è l’acronimo di Content and Language Integrated Learning.

Si tratta di una metodologia che prevede l’insegnamento di contenuti in lingua straniera. Ciò favorisce sia l’acquisizione di contenuti disciplinari sia l’apprendimento della lingua straniera.

Il percorso normativo

La Legge 53 del 2003 ha riorganizzato la scuola secondaria di secondo grado e i Regolamenti attuativi del 2010 hanno introdotto l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in una lingua straniera nell’ultimo anno dei Licei e degli Istituti Tecnici e di due discipline non linguistiche in lingua straniera nei Licei Linguistici a partire dal terzo e quarto anno.

La Legge 107 del 2015, all’articolo 7, definisce come obiettivi formativi prioritari “la valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea, anche mediante l’utilizzo della metodologia Content language integrated learning”.

Il Piano per la Formazione dei docenti 2016-2019, nel punto 4.4 Competenze di lingua straniera, evidenzia che i percorsi di metodologia CLIL sono fondamentali:

  • per attuare pienamente quanto prescritto dai Regolamenenti del 2010
  • per ampliare l’offerta formativa attraverso contenuti veicolati in lingua straniera in tutte le classi delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Le prime sperimentazioni

Il CLIL è una metodologia di insegnamento che si è sviluppata in diversi Paesi europei a partire dalla metà degli anni 1990, quando in Italia, grazie allo sviluppo di progetti europei, organizzati da varie istituzioni e Università, alcune scuole hanno attivato sperimentazioni di insegnamenti di contenuti disciplinari in lingua straniera. Il nostro è il primo paese dell’Unione Europea a introdurre il CLIL in modo ordinamentale nella scuola secondaria di secondo grado.

Il profilo del docente CLIL

Il profilo del docente CLIL della scuola secondaria di secondo grado è caratterizzato da:

  • competenze linguistico-comunicative nella lingua straniera veicolare di livello C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER)
  • competenze metodologico-didattiche acquisite al termine di un corso di perfezionamento universitario del valore di 60 CFU per i docenti in formazione iniziale e di 20 CFU per i docenti in servizio.

……

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Norme transitorie CLIL per licei e istituti tecnici MIURAOODGOS prot. 4969 Roma, 25 luglio 2014

Norme transitorie per i licei linguistici prot. 240 del 16 gennaio 2013