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I GLO devono essere in presenza o on line? 

Il decreto DL 182/20  art. 4 c. 6 dice espressamente che gli incontri del GLO possono svolgersi a distanza.

E’ una norma permanente, non legata all’emergenza covid.

Gli incontri del GLO sono convocati dal dirigente che decide anche se tenerlo in presenza o a distanza, ma anche in modo misto.

«6. Le riunioni del GLO possono svolgersi anche a distanza, in modalità telematica sincrona.»

 

Come viene convocato il GLO?

Il GLO è convocato dal Dirigente o da un suo delegato (mezzo mail a tutti i membri) con un CONGRUO preavviso in modo di dare la possibilità a tutti i  di organizzarsi per partecipare DL 182/20  art. 4 c. 7:

«7. Il GLO, nella composizione di cui all’articolo 3, comma 8 del presente Decreto è convocato dal Dirigente scolastico o da suo delegato, con un congruo preavviso al fine di favorire la più ampia partecipazione».

La convocazione va fatta in maniera ufficiale come da linee guida allegate al DL 182/20  «La convocazione del GLO avviene tramite comunicazione diretta a coloro che hanno diritto a parteciparvi da parte del Dirigente scolastico»   quindi o tramite cartaceo o posta istituzionale, mai con un messaggio WhatsApp o una telefonata. 


Il GLO è valido anche se non  tutti i membri sono presenti DL 182/20  art. 4 c 4

«4. Il GLO è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.»

INVALSI Anno Scolastico 2023/24

 

Nota INVALSI BES 2024

con questa nota scompare, per quelli non tutelati dalla L. 170, la precedente distinzione tra i BES in possesso di una certificazione clinica e quelli individuati autonomamente dalla scuola, unico requisito richiesto è ora l’approvazione formale di un PDP.

In conclusione : per gli alunni con PDP ora è possibile applicare durante le prove INVALSI, di tutti gli ordini di scuola, le stesse personalizzazioni previste in caso di DSA tranne quelle che riguardano l’inglese.

Confermate le disposizioni sulle prove di quinta della sec. di 2° grado: le prove invalsi per gli alunni con disabilità che possono essere personalizzate secondo le necessità dello studente ma sono necessarie per sostenere l’esame, anche in caso di percorso differenziato.


La normativa che regolamenta le modalità di svolgimento personalizzate delle delle Prove INVALSI per gli studenti con BES è il DL 62 del 13 aprile 2017.

Hanno quindi diritto a una modalità di svolgimento con misure compensative o dispensative,  gli studenti con:

  • disabilità certificata
  • certificazione di DSA
  • BES senza certificazione ai sensi delle leggi 104 e 170, ma che abbiano un PDP

Strumenti compensativi previsti da  nota INVALSI BES 2024

  • sintetizzatore vocale
  • tempo aggiuntivo fino a 15 minuti per ciascuna prova
  • calcolatrice
  • dizionario

Nel caso della prova di Inglese, se il PDP prevede la dispensa dalla prova scritta o il completo esonero della lingua straniera, lo studente con DSA non svolge la prova di lettura o di ascolto oppure l’intera prova nazionale.

Come conseguenza gli studenti non riceveranno al termine del primo e del secondo ciclo di studi la descrizione dei livelli di apprendimento da parte dell’INVALSI.


Orizzontescuola – I risultati delle prove Invalsi faranno parte del curriculum dello studente allegato al diploma

Sul PEI vanno scritte anche eventuali attività svolte fuori dall’aula

Gli studenti con disabilita hanno diritto a rimanere nella loro classe insieme ai compagni, ma possono essere necessari  per loro dei “progetti o degli interventi fuori dall’aula”, i quali non possono essere improvvisati ma vanno adeguatamente programmati ed  inseriti nel PEI nella sezione 9, precisando, almeno in linea generale cosa si andrà a fare:

Dalle Linee Guida allegate al DL 182/20 pag. 48.
  • quali risorse professionali sono coinvolte (docente di sostegno, assistente, docenti curricolari etc.);
  • se l’attività si svolge in modalità cooperativa, in piccolo gruppo con forme di tutoraggio tra pari o – per comprovate esigenze educativo-didattiche – a livello individuale;
  • le motivazioni a supporto di questa scelta, anche in considerazione di una eventuale
    compensazione per la mancata partecipazione alle attività che contemporaneamente sono
    previste nella sezione o in classe.

Se si tratta di attività occasionali, non è necessario fornire ulteriori specificazioni.

 

 

Le firme del PEI 

I membri del GLO (TUTTI) devono apporre la loro firma per approvazione in due momenti distinti, Linee Guida allegate al DL 182/20  pag. 1):

  • Nell’approvazione del PEI iniziale
  • Nell’approvazione del PEI finale (o nel caso di nuova certificazione nel PEI provvisorio) 

«La firma di tutti i membri del GLO è prevista sul PEI redatto in via definitiva entro il mese di ottobre e, alla fine dell’anno scolastico, nell’incontro di verifica. »

Il PEI intermedio non deve essere firmato. 

Anche gli studenti (scuola secondaria di II grado) se in grado di capire, possono firmare il PEI essendo membri del GLO, anche se sono minorenni. 


ATTENZIONE

Solo il GLO può approva il PEI quindi è illecito chiedere ai genitori di firmare il documento senza aver fatto il GLO.

ALLORA PERCHÉ AGLI INSEGNAMI VIENE CHIESTO DI FIRMARLO SENZA AVER PARTECIPATO AL GLO?

L’importante è che il docente sia stato convocato se non partecipa è una suo “scelta” e il GLO È valido.

La presenza o meno del docente risulterà dal verbale.

La firma sul PEI è una sottoscrizione di quanto programmato, ciascuno approva e si impegna.

Quindi se anche un docente non ha partecipato al GLO il PEI lo ha sicuramente letto in quanto ha collaborato (o almeno avrebbe dovuto) alla sua stesura.

Quel docente lavorerà tutto l’anno con quell’alunno come fa a non sottoscrivere il documento?

Se poi non ne approva dei passaggi lo farà presente prima, al momento della stesura, e cercherà una via di mediazione con i colleghi e la famiglia, ma tutto questo PRIMA del GLO.

Ciascun convocato, in base al suo ruolo, anche se non può partecipare deve essere messo nelle condizioni di conoscere ed intervenire sul PEI.


Durante il primo GLO viene discusso e approvato il PEI, non solo condiviso. L. 104/92 art. 15 c. 10.

E’ l’approvazione l’atto più importante: va ufficializzata nel verbale e rende valido a tutti gli effetti il PEI.

Sia il verbale che le firme possono essere previsti anche in un secondo momento, ma il PEI deve essere effettivamente approvato dai presenti durante l’incontro.