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Ad alunna con disabilità viene assegnato docente sostegno non specializzato, genitori ricorrono e Ministero viene condannato

Fonte: Orizzonte Scuola

Il Tribunale di Roma ha condannato il Ministero dell’Istruzione per aver assegnato a un’alunna con disabilità un docente privo di specializzazione nel sostegno. La vicenda è stata resa nota dalla Federazione First (Federazione italiana rete sostegno e tutela), che ha denunciato il caso come una violazione del diritto all’istruzione inclusiva.

Secondo quanto riportato da First, l’alunna, iscritta a una scuola elementare, aveva ricevuto un numero di ore di sostegno inferiore rispetto a quelle previste dal Piano educativo individualizzato (Pei). Infatti, erano state assegnate 18 ore settimanali, rispetto alle 22 ore richieste nel Pei, e il sostegno era stato affidato a due docenti, di cui solo uno in possesso della specializzazione per 13 ore settimanali, mentre l’altro, per 5 ore, non aveva il titolo richiesto.

La motivazione del tribunale

Per il Tribunale di Roma, questa assegnazione ha rappresentato un trattamento discriminatorio, in quanto avrebbe compromesso il percorso formativo dell’alunna, causando un danno irreparabile.

Di conseguenza, il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio scolastico competente sono stati obbligati ad assegnare un docente specializzato per tutte le ore previste dal Pei, in conformità con la normativa vigente sull’inclusione scolastica.

Le richieste della Federazione First

La Federazione First ha espresso soddisfazione per la sentenza, sottolineando l’importanza di garantire il diritto allo studio degli studenti con disabilità. In particolare, ha auspicato che il Ministero dell’Istruzione adotti misure per evitare situazioni simili in futuro, stabilendo il principio che nessun docente privo di specializzazione possa sostituire un insegnante di sostegno qualificato.

Anno Scolastico 2024/2025

Per gli esami di fine ciclo della secondaria di primo grado è  in vigore l’Ordinanza Ministeriale 4155 del 07-02-2023 

MAPPE RIEPILOGATIVE 

➡️ Gli alunni con DSA, svolgeranno le prove degli esami come tutti gli altri, ma potranno usare tutti gli strumenti compensativi previsti nei loro PDP.
➡️ Gli alunni con Legge 104, svolgeranno le prove degli esami coerenti ai loro PEI, anche differenti se necessario, e questo non avrà ricadute sul diploma finale. Solo se lo studente non si presenterà agli esami non riceverà il diploma ma avrà un certificato delle competenze. 

Per gli alunni con BES (senza legge 104 e 170) è ancora in vigore (l’assurda) nota 5772 del 2019 :

➡️ Per gli studenti con BES aventi PDP basato su una diagnosi clinica, svolgeranno le prove degli esami come tutti gli altri, ma potranno usufruire di tutti gli strumenti compensativi previsti nei loro PDP. 
➡️ Per gli studenti con BES aventi PDP NON  basato su una diagnosi clinica, svolgeranno le prove degli esami come tutti gli altri, ma NON potranno usufruire di NESSUNO degli strumenti compensativi previsti nei loro PDP. 

 

Sentenza TAR: lo studente con DSA non è tutelato dal PDP ma dalla legge 170/10

LE MISURE DISPENSATIVE, GLI STRUMENTI COMPENSATIVI E LE ADEGUATE FORME DI VERIFICA VANNO SEMPRE APPLICATE, SEMPRE, CHE SIANO PREVISTE O MENO DAL PDP, PERCHÈ È LEGGE.

“E’ illegittima la mancata applicazione delle misura compensativa della prova orale nell’esame conclusivo del percorso didattico individualizzato e personalizzato in favore dell’alunno affetto da DSA per violazione del diritto alla istruzione come costituzionalmente garantito in favore di alunni affetti da DSA. “

Cons St., sez. III, 6 maggio 2016, n. 1839.

Ha ricordato il Tar che tale regula iuris è stata di recente ancor più chiaramente ribadita dal giudice amministrativo di appello (Cons St., sez. III, 29 ottobre 2019, n. 7410) che ha avuto modo di sancire che “la tutela cautelare non è la rimozione di un ostacolo procedurale interposto dall’amministrazione , ma solo l’effetto della protezione interinale di una posizione giuridica di guisa che il tempo del processo non abbia a compromettere definitivamente la utilità cui il ricorrente aspira”.

Ecco la sentenza
Pubblica istruzione – Bocciatura – Alunno affetto da DSA – Mancata applicazione delle misura compensativa della prova orale nell’esame conclusivo del percorso didattico individualizzato – Conseguenza

Differenza fra: Plusdotazione – Alto potenziale – Gifted

Ti sei mai chiesto qual è la differenza tra plusdotazione, alto potenziale e gifted?

PLUSDOTAZIONE

In Italia, ci riferiamo a plusdotazione in presenza di alunni con un’intelligenza significativamente superiore alla media di solito riferimento è un quoziente intellettivo pari o superiore a 130

ALTO POTENZIALE

Il focus non è solo sul quoziente intellettivo, ma su un potenziale nascosto da sviluppare.

In questi casi il talento c’è ma c’è bisogno anche del nostro supporto per farlo emergere

GIFTED

Il termine viene dalla cultura anglosassone, è una definizione molto più ampia si riferisce sia ad alunni che hanno delle capacità intellettive elevate che ad alunni che hanno dei talenti specifici come ad esempio nel campo sportivo o in quella artistico o semplicemente nella creatività.

RICAPITOLANDO
  • Plusdotazione:  intelligenza sopra la media spesso misurata con il quoziente intellettivo
  • Alto potenziale: talento nascosto da coltivare
  • Gifted: visione più ampia talento innato in diversi ambiti