Sono parecchie le norme che tutelano il diritto all’istruzione anche quando non è possibile la frequenza scolastica ordinaria, ma conviene partire dalle Linee di indirizzo nazionali sull’istruzione ospedaliera e domiciliare pubblicate dal MIUR nel giugno del 2019.
Secondo il Dlgs 66/17 art. 16 si attiva per gli alunni “per i quali sia accertata l’impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate“ (per tutti gli alunni, non solo quelli con disabilità . Legge 104/92).
Nel 2019 il DL 96 ha modificato il DL 66/17, introducendo in particolare due nuovi commi all’art. 16 sull’Istruzione Domiciliare, il 2-bis e il 2-ter, che avrebbero dovuto regolare in particolare la partecipazione degli insegnanti di sostegno.
1. Le istituzioni scolastiche, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali, individuano azioni per garantire il diritto all’istruzione alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti per i quali sia accertata l’impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate, anche attraverso progetti che possono avvalersi dell’uso delle nuove tecnologie.
2-bis. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono definite le modalità di svolgimento del servizio dei docenti per il sostegno didattico impegnati in attività di istruzione domiciliare.
2-ter. Dall’attuazione delle modalità di svolgimento del servizio dei docenti impegnati nell’istruzione domiciliare, di cui ai commi 1 e 2-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
Il decreto attuativo previsto nel comma 2-bis non è ancora stato emanato.
La DAD che si faceva durante la pandemia non è più proponibile ma nessuno vieta alla scuola di collegare l’alunno assente a distanza se ritenuto utile, il DPR 275/99 art. 4 comma 2 sull’autonomnia dice chiaramente che per raggiungere il successo formativo la scuola può attivare tutte le forme di flessibilità che ritiene opportune.
In base alle attuali norme contrattuali, non è obbligato.
La sede di lavoro dell’insegnante è la sua scuola di titolarità e non può essere costretto a recarsi altrove senza considerare distanze, eventuali difficoltà di trasporto o altro.
È uno degli aspetti che avrebbe dovuto chiarire il decreto ministeriale previsto dall’art. 16 c- 2-bis del DL 66/17, ma, come già detto, il decreto attuativo ancora non è stato emanato.
Se accetta, l’incarico va formalizzato e le ore svolte a domicilio vanno considerate nel normale orario di servizio.
In base ai bisogni e alle esigenze didattiche si deciderà quante ore dedicare all’istruzione domiciliare, quante ad eventuali attività didattiche a distanza o altro.
Se questa organizzazione è prevista per tutto l’anno deve certamente essere esplicitata e condivisa nel PEI.
Le figure strumentali hanno origine dal contratto di lavoro della scuola (art.33 del CCNL scuola 2006/2009).
È il collegio dei docenti che definisce quali FS attivare (non è obbligatorio avere una FS per l’inclusione) e individua per ciascuna i docenti assegnati.
La figura del coordinatore per l’inclusione deriva da una nota MIUR del 2015 n. 37900 che istituisce dei corsi di formazione specifici per i docenti di sostegno specializzati destinati a svolgere ruoli di coordinamento rispetto i temi dell’inclusione.
Negli anni successivi sono state organizzate altre annualità di questi corsi di formazione.
Ricapitolando: - la funzione strumentale, decisa dal collegio dei docenti - il docente referente per l'inclusione, che viene nominato dal dirigente
Ci si può trovare nella necessità di trovare un mezzo alternativo alla scrittura “normale” al computer, cioè senza l’uso della tastiera, semplicemente dettando al PC cosa scrivere….
Con questa app (gratuita per android, ma su ios è a pagamento), concepita per le persone sorde, è possibile fare svariate cose:
Questa app lavora senza necessità di connessione ad Internet:
Qui un breve e semplice tutorial a cura di Annamaria Sabatini:
Generalmente i portatili hanno il microfono integrato (per vedere se il microfono è attivato bisogna controllare in “gestione dispositivi”. Fai tasto desto su icona computer, proprietà, gestione dispositivi, audio).
Su PC fissi bisogna avere il microfono.
Entrambi questi programmi sono da utilizzarsi stando collegati alla rete.
Torna il giudizio sintetico in pagella (come: insufficiente, sufficiente, buono e distinto).
Il voto in condotta sarà numerico e avrà un peso e farà media con tutte le altre discipline
Con le nuove regole, la bocciatura potrà scattare “a fronte di comportamenti che configurino mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dal regolamento di istituto”.
Il giudizio per chi prenderà 6 resterà in sospeso: dopo le vacanze lo studente o la studentessa dovranno presentare un “elaborato critico in materia di cittadinanza e costituzione“, se non risulterà sufficiente scatterà la bocciatura
Qualora si tratti di studenti dell’ultimo anno, l’elaborato verrà discusso durante il colloquio orale dell’esame di Stato.
Altra novità che riguarda gli studenti bravi nell’apprendimento ma esuberanti: se per il loro comportamento prenderanno un voto inferiore al nove non potranno aspirare al massimo dei crediti scolastici da cui dipende quasi la metà del voto finale degli esami di fine ciclo.
Nel caso di provvedimenti che prevedono fino a 2 giorni, lo studente non starà a casa, ma farà attività educative a scuola (legate alle azioni che hanno causato la sospenzione).
Se la sospenzione supera i 2 giorni, lo studente dovrà svolgere attività di cittadinanza solidale in strutture stabilite (saranno coinvolti in attività di cittadinanza solidale presso enti convenzionati, come ospedali o case di riposo).
Per gli studenti della secondaria di Primo grado le nuove norme sono in vigore da subito. Per gli studenti delle secondarie di Secondo grado si dovrà aspettare il decreto attuativo, che si prevede arriverà entro breve.
Oltre all’eventuale risarcimento del danno, dovrà pagare una multa da 500 a 10.000 euro.
Un passo in avanti per responsabilizzare i ragazzi e restituisca autorevolezza ai docenti, ha dichiarato il ministro Valditara.