La scuola di un tempo non esiste più. Quella dove si mettevano gli studenti in punizione dietro una lavagna, quella delle bacchettate sulle mani, per non dire altro, quella scuola di stampo autoritario erede di un mondo che ha seminato valori tutt’altro che democratici e liberali non può essere rimpianta.
Vero è che la scuola di oggi è difficile, che le generazioni di oggi sono complesse, che il senso del rispetto non esiste più e che l’autorevolezza del personale scolastico è stata annacquata negli anni e non potrà essere recuperata con qualche incremento minimo salariale, ma serveranno anni ed anni di interventi mirati. In tutto ciò spesso si verificano pratiche che richiamano modalità che nella società di oggi oltre ad essere illegittime sono anche inopportune, come l’ispezione degli studenti o degli zaini o il sequestro del cellulare.
Anche se il personale docente o Dirigente è pubblico ufficiale non può perquisire
Più di una volta la giurisprudenza è intervenuta in modo netto nell’affermare che il personale scolastico non ha alcun diritto e potere di perquisizione ed ispezione nei confronti dello studente.
L’art. 357 c.p. dispone che “agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali, coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”. Quando ciò si verifica, anche se fatto in buona fede, si rischia di essere denunciati.
Solo le forze dell’ordine sono legittimate a compiere l’atto di perquisizione.
Da ricordare tra l’altro che nel nostro ordinamento penale, tra i più garantisti in Occidente, vi è il diritto della persona sottoposta alle indagini, di essere assistita da un difensore che ha facoltà di assistere al compimento dell’atto della perquisizione.
Diritto che può essere pretesto giustamente anche dallo studente. Dunque meglio evitare iniziative arbitrarie come le perquisizioni di zaini, o degli studenti o ispezioni dei cellulari, perchè i può incorrere in gravi illeciti penali.
La Cassazione nel 2013 aveva d’altronde affermato che la perquisizione arbitraria degli studenti è un comportamento che, incidendo sulla dignità e la riservatezza personale degli stessi, si connotava in termini di ben diversa gravità, immediatamente percepibile anche da parte di chi poteva, in relazione al primo segmento di condotta, avere erroneamente ritenuto di agire all’interno dei poteri disciplinari finalizzati ad un retto comportamento scolastico.
Dunque, è totalmente sconsigliato procedere arbitrariamente in tal senso, tanto per gli zaini, quanto per le ispezioni personali, quanto per quelle dei cellulari che comportano una violazione della privacy.
Ci sono alcune volte che le esigenze dello studente con disabilità al quale è stato riconosciuto un insegnante di sostegno vengono messe in secondo piano perchè viene detto: “il sostegno è sulla classe non sullo specifico studente”.
Non è assolutamente vero che prima ci sono le esigenze della classe.
«La richiesta deve necessariamente fare riferimento, in modo esclusivo, alle esigenze dell’alunno/a con disabilità titolare del PEI.
Le ore di sostegno sono assegnate alla classe, ma per sviluppare un progetto educativo personalizzato; nondevono intendersi come risorseaggiuntive che rientrano nella libera disponibilità della scuola, da utilizzare per qualsiasi attività di supporto destinata ad altri alunni e ad altre alunne della classe o della scuola.
Certamente la presenza del sostegno didattico in una classe può favorire l’attivazione di una didattica più aperta e flessibile da cui può trarre vantaggio tutta la classe, il team docenti e il consiglio di classe, ma deve essere sempre chiaro che questi interventi sono rivolti prioritariamente all’alunno o all’alunna con disabilità.»
Si dice che in questi casi la commissione predispone “prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali.” “Differenziate” in questo caso significa semplicemente differenti, o diverse, e non essendo specificate modalità o procedure minime da seguire, si intende che possono essere personalizzate liberamente anche rispetto al tipo di somministrazione, non solo ai contenuti.
Le prove sono predisposte in base del PEI relativamente alle attività svolte (sempre comma 6) e se ne deduce che se nel PEI non sono state previste attività didattiche su alcune materie, ad es. lingue straniere, non si sostengono neppure all’esame.
Delle prove ci devono essere ma non necessariamente prove scritte: vanno bene anche prestazioni di altro tipo, comprese attività di manipolazione, costruzione o altro, da documentare se serve, per lasciare agli atti, con delle fotografie.
In base al comma 8 dell’11 del DL 62 solo ai candidati che non si presentano all’esame viene rilasciato l’attestato.
La norma non dice nulla sulla loro eventuale partecipazione parziale: presenti ad alcune prove, assenti ad altre.
Questa situazione è invece prevista per l’esame del 2° ciclo (DL 62 art. 20 c. 5 ) dove si dice chiaramente che viene rilasciato l’attestato anche ai candidati che non sostengono una o più prove, ma non se ne parla nel 1° ciclo.
Se la riduzione del numero di prove è stata decisa dalla sottocommissione come modalità di personalizzazione, non si può parlare di assenza e di sicuro non si può applicare il comma 8.
Possono esserci eventualmente dei dubbi interpretativi nel caso la commissione abbia previsto un esame completo, anche se personalizzato, e il candidato non si sia presentato ad una o più prove, anche se in questi casi è difficile affermare in assoluto che non si sia presentato all’esame.
Tre novità introdotte nell’a.s. 2023/24 per chi frequenta il triennio della scuola secondaria di II grado.
1ª novità
Entro la fine dell’anno scolastico gli studenti dovranno compilare un E-portfolio personale su una piattaforma che sarà attivata dal Ministero.
Di cosa si tratta?
Sarà un Port-folio digitale, suddiviso in 4 sezioni in cui si dovrà documentare:
il percorso di studi compiuti, anche tramite attività che ne documentino la personalizzazione;
lo sviluppo documentato delle competenze in prospettiva del proprio personale progetto di vita culturale e professionale. In tale spazio possono essere riportate, ad esempio, anche le competenze sviluppate in attività svolte nell’ambito dei progetti finanziati con fondi europei o, per gli studenti della secondaria di II grado, dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO);
le riflessioni in chiave valutativa, auto-valutativa e orientativa sul percorso svolto e, soprattutto, sulle sue prospettive;
la scelta di almeno un prodotto riconosciuto dallo studente come il proprio “capolavoro”, cioè si dovrà caricare il prodotto che in quell’anno scolastico meglio lo rappresenta, può essere di qualsiasi tipologia, anche realizzato fuori dalla scuola, che sarà rappresentativo dei progressi fatti, delle competenze raggiunte, in ambito culturale, artistico, sportivo, artistico, scientifico, di volontariato (attenzione, non è un compito in più da fare, ma impleca un’attenta riflessione su cioò che si è fatto durante l’anno).
2ª novità
Gli studenti avranno un DOCENTE TUTOR che li seguirà in questo lavoro e sarà il loro riferimento non solo per la compilazione del E-portfolio, ma anche per le scelte di orientamento universitarie.
Ogni docente tutor seguirà più studenti, circa 30/50, in base alle necessità della scuola.
3ª novità
Saranno previsti dei moduli di orientamento della durata di 30 ore per il triennio della secondaria di secondo grado e sono curriculari non saranno ore aggiuntive al consueto monte orario.
In cosa consistono?
Ogni modulo prevede degli apprendimenti personalizzati che verranno registrati sul E-portfolio digitale.
Ogni scuola lavorerà in modo diverso, valorizzera le esperienze, le attività progettuali, i PCTO, la didattica, allo scopo di realizzare dei percorsi che saranno personalizzabili volti alla riflessione in chiave di orientamento.
La scuola ad inizio anno comunicherà i nominiativi dei docenti tutor assegnati ad ogni studente, e poi gradualemtne saranno date tutte le indicazioni necessarie.
Per dare attuazione alla riforma, il Ministero dell’istruzione e del merito ha adottato, con DM n. 328/2022, le Linee guida per l’orientamento.
Per gli studenti con disabilità come funziona l’e-portfolio?
Poiché le norme ministeriali in materia ignorano del tutto gli studenti con disabilità, è difficile dare una risposta basata su dati certi.
Nessuno può obbligare qualcuno a fare cose che non è in grado di fare e penso che in ogni caso la questione vada gestita con flessibilità e buon senso.
Da qual che si capisce questo e-portfolio è collegato al curriculum che si rilascia all’esame di Stato e che, almeno in questo caso, è stato chiarito che essendo associato al diploma non si rilascia gli studenti che conseguono l’attestato.
Il capolavoro
E’ un “prodotto” di qualsiasi tipo che lo studente può selezionare o creare perché lo ritiene rappresentativo di quelli che sono stati i suoi progressi nell’ambito scolastico.
Ad ogni studente viene richiesto di inserirne allmeno 1 per ogni anno scolastico e fino ad un massimo di 3.
Per inserirlo nell’E-portfolio si dovrà accedere alla piattaforma UNICA e selezionare “AGGIUNGI CAPOLAVORO” e seguire le istruzioni che verrano date.
Il capolavoro per essere caricato sulla piattaforma deve essere in formato PDF, poi per l’esposizione nel colloquio orale si possono usare altri formati (Canva, PowerPoint, Video, altro).
Massima grandezza del file da inserire è 5MB, se fosse più grande deve essere compresso, ci sono diversi siti che offrono questo servizio gratuitamente.
A COSA SERVE IL CAPOLAVORO?
Per mettere il luce le capacità dello studente in modo concreto e tangibile
Perchè contribuisce all’ottenimento di PUNTI BONUS utili per l’esame di maturità
ATTIVITA’ CHE SI POSSONO USARE COME CAPOLAVORO
Può esserre qualsiasi cosa che ha arricchito in qualche modo lo studente e dato delle competenze in più, dalle attività scolastiche a quelle extra-scolastiche.
Per le attività scolastiche
le uscite didattiche
laboratori fatti durante l’anno
tavole o temi che sono particolarmente piaciuti e che hanno dato tante competenze
attività di PCTO
si è aiutato un compagno a recuperare una materia
Per le attività extra-scolastiche
Per uno studente atleta lo sport
Qualcosa fatto durante l’anno ad esempio poesie, attività teatrali
Lavoro estivo
attività di animatore/trice nei Grest degli oratorio
attività di volontariato
esperienze scout
Attività svolte nell’ambito universatario che vorrà intrapendere
ATTENZIONE: evidenziare gli obiettivi e le competenze che queste attività hanno fornito.
Il docente Tutor darà tutte le indicazioni che serviranno.
Il PDP ha validità solo per l’anno scolastico per il quale è stato redatto, in quanto nella prima pagina è scritto PDP per l’anno x/y, inoltre da un anno all’altro possono cambiare docenti e dirigente scolastico, nonché le figure specialistiche quindi un “patto educativo” firmato da altre persone non può avere validità, specialmodo nel primo anno in una nuova scuola.
Il buon senso dice che, fino a che non è pronto il nuovo vale il PDP dell’anno precedente, anche se fossero cambiati dei docenti, purtroppo però, non sempre regna il buon senso, quindi qualche anno fa alcune associazione hanno contattato direttamente il MIUR nella persona del prof. Guido dell’Acqua al quale hanno rivolto delle domande, tra le quali:
Gli studenti DSA hanno diritto ad usare gli strumenti previsti nel vecchio PDP fino alla redazione del nuovo nei test d’ingresso e nelle prove scritte e orali?
RISPOSTA: Gli strumenti compensativi e le misure dispensative sono generalmente già elencati nella certificazione. In attesa della formalizzazione del Piano Didattico Personalizzato (PDP) vanno attuate preventivamente le misure indicate nella certificazione; gli eventuali voti negativi ottenuti senza gli strumenti compensativi e le misure dispensative vanno riconsiderati alla luce del PDP e non possono assolutamente fare media. I test di ingresso essendo tali non dovrebbero a priori fare media
In alcuni casi ai ragazzi viene vietato l’accesso ai sistemi compensativi perché il PDP ancora non è pronto, o peggio nessuno ha pensato di informare il nuovo insegnante che ha in classe uno o più studenti con “bisogni educativi speciali”.
Non è possibile lasciare i ragazzi senza tutele fino a novembre/dicembre termine ultimo per approvare il PDP (un terzo dell’anno scolastico!).
In questi casi bisogna che le famiglie si facciano valere, la legge 170/10 è sempre in vigore anche senza PDP.
Nota BES 2563 del 2013 pag 2-3 «E’ quindi peculiare facoltà dei Consigli di classe o dei team docenti individuare – eventualmente anche sulla base di criteri generali stabiliti dal Collegio dei docenti – casi specifici per i quali sia utile attivare percorsi di studio individualizzati e personalizzati, formalizzati nel Piano Didattico Personalizzato, la cui validità rimane comunque circoscrittaall’anno scolastico di riferimento».
Sito di Supporto allo studio per Bambini e Ragazzi con BES