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Esame Primo Ciclo: è possibile esonerare da alcune prove?

Esiste la possibilità dell’esonero dalle prove scritte? O solo da alcune?

Riferimento normativo è il DL 62/17 art. 11 c. 6 e DM 741 del 2017 art. 14. c. 1.

Si dice che in questi casi la commissione predispone “prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali.”
“Differenziate” in questo caso significa semplicemente differenti, o diverse, e non essendo specificate modalità o procedure minime da seguire, si intende che possono essere personalizzate liberamente anche rispetto al tipo di somministrazione, non solo ai contenuti.

Le prove sono predisposte in base del PEI relativamente alle attività svolte (sempre comma 6) e se ne deduce che se nel PEI non sono state previste attività didattiche su alcune materie, ad es. lingue straniere, non si sostengono neppure all’esame.

Delle prove ci devono essere ma non necessariamente prove scritte: vanno bene anche prestazioni di altro tipo, comprese attività di manipolazione, costruzione o altro, da documentare se serve, per lasciare agli atti, con delle fotografie.

In base al comma 8 dell’11 del DL 62 solo ai candidati che non si presentano all’esame viene rilasciato l’attestato.

La norma non dice nulla sulla loro eventuale partecipazione parziale: presenti ad alcune prove, assenti ad altre.

Questa situazione è invece prevista per l’esame del 2° ciclo (DL 62 art. 20 c. 5 ) dove si dice chiaramente che viene rilasciato l’attestato anche ai candidati che non sostengono una o più prove,  ma non se ne parla nel 1° ciclo.

Se la riduzione del numero di prove è stata decisa dalla sottocommissione come modalità di personalizzazione, non si può parlare di assenza e di sicuro non si può applicare il comma 8.

Possono esserci eventualmente dei dubbi interpretativi nel caso la commissione abbia previsto un esame completo, anche se personalizzato, e il candidato non si sia presentato ad una o più prove, anche se in questi casi è difficile affermare in assoluto che non si sia presentato all’esame.

Maturità – L’E-portfolio e il Capolavoro

Tre novità introdotte nell’a.s. 2023/24 per chi frequenta il triennio della scuola secondaria di II grado.

1ª novità

Entro la fine dell’anno scolastico gli studenti dovranno compilare un E-portfolio personale su una piattaforma che sarà attivata dal Ministero.

Di cosa si tratta?

Sarà un Port-folio digitale, suddiviso in 4 sezioni in cui si dovrà documentare:

  • il percorso di studi compiuti, anche tramite attività che ne documentino la personalizzazione;
  • lo sviluppo documentato delle competenze in prospettiva del proprio personale progetto di vita culturale e professionale. In tale spazio possono essere riportate, ad esempio, anche le competenze sviluppate in attività svolte nell’ambito dei progetti finanziati con fondi europei o, per gli studenti della secondaria di II grado, dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO);
  • le riflessioni in chiave valutativa, auto-valutativa e orientativa sul percorso svolto e, soprattutto, sulle sue prospettive;
  •  la scelta di almeno un prodotto riconosciuto dallo studente come il proprio “capolavoro”, cioè si dovrà caricare il prodotto che in quell’anno scolastico meglio lo rappresenta, può essere di qualsiasi tipologia, anche realizzato fuori dalla scuola, che sarà rappresentativo dei progressi fatti, delle competenze raggiunte, in ambito culturale, artistico, sportivo, artistico, scientifico, di volontariato (attenzione, non è un compito in più da fare, ma impleca un’attenta riflessione su cioò che si è fatto durante l’anno).

2ª novità

Gli studenti avranno un DOCENTE TUTOR che li seguirà in questo lavoro e sarà il loro riferimento non solo per la compilazione del E-portfolio, ma anche per le scelte di orientamento universitarie.

Ogni docente tutor seguirà più studenti, circa 30/50, in base alle necessità della scuola.

3ª novità

Saranno previsti dei moduli di orientamento della durata di 30 ore per il triennio della secondaria di secondo grado e sono curriculari non saranno ore aggiuntive al consueto monte orario.

In cosa consistono?

Ogni modulo prevede degli apprendimenti personalizzati che verranno registrati sul E-portfolio digitale.

Ogni scuola lavorerà in modo diverso, valorizzera le esperienze, le attività progettuali, i PCTO,  la didattica, allo scopo di realizzare dei percorsi che saranno personalizzabili volti alla riflessione in  chiave di orientamento.

La scuola ad inizio anno comunicherà i nominiativi dei docenti tutor assegnati ad ogni studente, e poi gradualemtne saranno date tutte le indicazioni necessarie.
Per dare attuazione alla riforma, il Ministero dell’istruzione e del merito ha adottato, con DM n. 328/2022, le Linee guida per l’orientamento.

Per gli studenti con disabilità come funziona l’e-portfolio?

Poiché le norme ministeriali in materia ignorano del tutto gli studenti con disabilità, è difficile dare una risposta basata su dati certi.

Nessuno può obbligare qualcuno a fare cose che non è in grado di fare e penso che in ogni caso la questione vada gestita con flessibilità e buon senso.

Da qual che si capisce questo e-portfolio è collegato al curriculum che si rilascia all’esame di Stato e che, almeno in questo caso, è stato chiarito che essendo associato al diploma non si rilascia gli studenti che conseguono l’attestato.

Il capolavoro

E’ un “prodotto” di qualsiasi tipo che lo studente può selezionare o creare perché lo ritiene rappresentativo di quelli che sono stati i suoi progressi nell’ambito scolastico.

Ad ogni studente viene richiesto di  inserirne allmeno 1 per ogni anno scolastico e fino ad un massimo di 3.

Per inserirlo nell’E-portfolio si dovrà accedere alla piattaforma UNICA e selezionare “AGGIUNGI CAPOLAVORO” e seguire le istruzioni che verrano date.

Il capolavoro per essere caricato sulla piattaforma deve essere in formato PDF,  poi per l’esposizione nel colloquio orale si possono usare altri formati (Canva, PowerPoint, Video, altro).

Massima grandezza del file da inserire è 5MB, se fosse più grande deve  essere compresso, ci sono diversi siti che offrono questo servizio gratuitamente.

A COSA SERVE IL CAPOLAVORO?

  • Per mettere il luce le capacità dello studente in modo concreto e tangibile
  • Perchè contribuisce all’ottenimento di PUNTI BONUS utili per l’esame di maturità

ATTIVITA’ CHE SI POSSONO USARE COME CAPOLAVORO

Può esserre qualsiasi cosa che ha arricchito in qualche modo lo studente e dato delle competenze in più, dalle attività scolastiche a quelle extra-scolastiche.

Per le attività scolastiche
  • le uscite didattiche
  • laboratori fatti durante l’anno
  • tavole o temi che sono particolarmente piaciuti e che hanno dato tante competenze
  • attività di PCTO
  • si è aiutato un compagno a recuperare una materia
Per le attività extra-scolastiche
  • Per uno studente atleta lo sport
  • Qualcosa fatto durante l’anno ad esempio poesie, attività teatrali
  • Lavoro estivo
  • attività di animatore/trice nei Grest degli  oratorio
  • attività di volontariato
  • esperienze scout
  • Attività svolte nell’ambito universatario che vorrà intrapendere
ATTENZIONE: evidenziare gli obiettivi e le competenze che queste attività hanno fornito.

Il docente Tutor darà tutte le indicazioni che serviranno.

 

Tutorial CAPOLAVORO

LISTA delle competenze in accordo con il quadro delle competenze europee

  • competenza alfabetica funzionale;
  • competenza multilinguistica;
  • competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie;
  • competenza digitale;
  • competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;
  • competenza sociale e civica in materia di cittadinanza;
  • competenza imprenditoriale;
  • competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

A inizio anno scolastico vale il PDP dell’anno precedente?

Il PDP ha validità solo per l’anno scolastico per il quale è stato redatto, in quanto nella prima pagina è scritto PDP per l’anno x/y, inoltre da un anno all’altro possono cambiare docenti e dirigente scolastico, nonché le figure specialistiche quindi un “patto educativo” firmato da altre persone non può avere validità, specialmodo nel primo anno in una nuova scuola.

Il buon senso dice che, fino a che non è pronto il nuovo vale il PDP dell’anno precedente, anche se fossero cambiati dei docenti, purtroppo però, non sempre regna il buon senso, quindi qualche anno fa alcune associazione hanno contattato direttamente il MIUR nella persona del prof. Guido dell’Acqua al quale hanno rivolto delle domande, tra le quali:

Gli studenti DSA hanno diritto ad usare gli strumenti previsti nel vecchio PDP fino alla redazione del nuovo nei test d’ingresso e nelle prove scritte e orali?

RISPOSTA: Gli strumenti compensativi e le misure dispensative sono generalmente già elencati nella certificazione. In attesa della formalizzazione del Piano Didattico Personalizzato (PDP) vanno attuate preventivamente le misure indicate nella certificazione; gli eventuali voti negativi ottenuti senza gli strumenti compensativi e le misure dispensative vanno riconsiderati alla luce del PDP e non possono assolutamente fare media. I test di ingresso essendo tali non dovrebbero a priori fare media

LE ALTRE DOMANDE E RISPOSTE

In alcuni casi ai ragazzi viene vietato l’accesso ai sistemi compensativi perché il PDP ancora non è pronto, o peggio nessuno ha pensato di informare il nuovo insegnante che ha in classe uno o più studenti con  “bisogni educativi speciali”.

Non è possibile lasciare i ragazzi senza tutele fino a novembre/dicembre termine ultimo per approvare il PDP (un terzo dell’anno scolastico!).

In questi casi bisogna che le famiglie si facciano valere, la legge 170/10 è sempre in vigore anche senza PDP.


Nota BES 2563 del 2013 pag 2-3
«E’ quindi peculiare facoltà dei Consigli di classe o dei team docenti individuare – eventualmente anche sulla base di criteri generali stabiliti dal Collegio dei docenti – casi specifici per i quali sia utile attivare percorsi di studio individualizzati e personalizzati, formalizzati nel Piano Didattico Personalizzato, la cui validità rimane comunque circoscritta all’anno scolastico di riferimento».

 


Profilo di Funzionamento

ll profilo di funzionamento è un documento clinico, spetta  redigerlo alle USL, o meglio all’Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) delle USL in base e al DL 66/17 ART. 5 C. 3 e 4:

3. Il Profilo di funzionamento di cui all’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale, come modificato dal presente decreto, e’ redatto da una unita’ di valutazione multidisciplinare, nell’ambito del SSN, composta da:
a) uno specialista in neuropsichiatria infantile o un medico specialista, esperto nella patologia che connota lo stato di salute del minore;
b) almeno due delle seguenti figure: un esercente di professione sanitaria nell’area della riabilitazione, uno psicologo dell’eta’ evolutiva, un assistente sociale o un pedagogista o un altro delegato, in possesso di specifica qualificazione professionale, in rappresentanza dell’Ente locale di competenza.
4. Il Profilo di funzionamento di cui all’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:
[…]  e’ redatto con la collaborazione dei genitori o di chi esercita la responsabilita’ genitoriale della bambina o del bambino, dell’alunna o dell’alunno, nonche’, nel rispetto del diritto di autodeterminazione nella massima misura possibile, della studentessa o dello studente con disabilita’, con la partecipazione del dirigente scolastico ovvero di un docente specializzato sul sostegno didattico, dell’istituzione scolastica ove e’ iscritto la bambina o il bambino, l’alunna o l’alunno, la studentessa o lo studente;

Va redatto ancora il PDF (Profilo Dinamico Funzionale)?

Tutta la normativa che istituiva il Profilo Dinamico Funzionale (PDF), art. 12 c. 5 della L. 104/92 (completamente riscritto) e l’atto di indirizzo DPR del 24/2/94 e la Diagnosi Funzionale con il  DL 66/17, vengono aboliti e sostituiti dal Profilo di Funzionamento, o meglio saranno sostituiti perchè ancora la norma non è realmente in vigore, quindi fino a quando non sarà effettiva si applicherà la vecchia normativa, che prevedeva di redigere il Profilo Dinamico Funzionale congiuntamente tra ASL e scuola con la collaborazione dei genitori.

Non è di competenza del GLO, né del consiglio di classe, né dei soli docenti, né tanto meno dell’insegnante di sostegno.

Se viene redatto solo dagli insegnanti di sostegno non serve a nulla. 

Nel  DI 153 (art. 21 c. 6)  del 2024 è scritto che, se manca il profilo di funzionamento, il PEI va redatto tenendo conto “della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale, ove compilato”.  “ove compilato” significa ovviamente che non è indispensabile.

L’analisi funzionale rientra tra le valutazioni cliniche, soprattutto in caso di comportamento disfunzionale, ma non ha una regolamentazione normativa ufficiale come il profilo di funzionamento, Si basa generalmente sul modello ABC (A = Antecedente, B = Comportamento, C = Conseguenza) al fine di comprendere come nasce e si alimenta il problema per poter poi intervenire in modo efficace. 

Per il Profilo di Funzionamento non è stato definito ancora un acronimo, almeno non ufficialmente.

Qualcuno usa PdF, qualcuno PF ma i rischi di equivoci sono molto alti per cui se si usano queste sigle è opportuno specificarne sempre il significato.