Gli specialisti dell’ASL vanno sempre nominati e convocati agli incontri perché sono membri del GLO.
Non sono obbligati a partecipare ma devono garantire comunque il “necessario supporto”. L. 104/92 modif. dal DL 96/19 art. 15 c. 10.
La non presenza dei clinici Asl ai GLO è giustificata dal fatto che ci sono tantissimi bambini/ragazzi con disabilità e pochi specialisti infantili in carico nei servizi Asl ed è quindi impossibile per i medici essere presenti a tutti i GLO.
Lo specialista privato partecipa appunto come privato, non fa le veci dell’ASL, a meno che non sia un privato convenzionato.
La scuola piò sollecitare gli specialisti ASL, e intanto avvalersi della normativa sui BES e redigere un PDP, con tutti gli accorgimenti del caso. con il consenso dei genitori.
Oppure può comunque mettere in atto tutte le forme di adattamento che ritiene necessarie per aiutare e sostenere gli alunni (del resto si apprende solo ciò che si può) in attesa di una diagnosi più precisa sui bisogni.
“2. I percorsi didattici individualizzati e personalizzati articolano gli obiettivi, compresi comunque all’interno delle indicazioni curricolari nazionali per il primo e per il secondo ciclo, sulla base del livello e delle modalità di apprendimento dell’alunno e dello studente con DSA, adottando proposte di insegnamento che tengano conto delle abilità possedute e potenzino anche le funzioni non coinvolte nel disturbo”.
Riguardo le modalità di valutazione, l’art. 6. c. 2:
“2. Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all’alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare – relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove – riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria”.
Per la valutazione si veda anche il DL 21/17 art. 11 c. 10, molto simile.
Il sostegno è stato richiesto dai genitori consegnando alla scuola una documentazione/certificazione, poi il GLO (di cui fanno parte anche i genitori) ha quantificato le ore di sostegno necessarie.
A seguito di questa richiesta la scuola ha assunto un insegnante, investendo quindi risorse pubbliche.
In seguito possono accedere delle cose che possano portare i genitori del ragazzo con disabilità a decidere di togliere il sostegno, i motivi possono essere molteplici, ma i più frequenti sono due:
lo studente ha raggiunto un grado di autonomia tale da non aver più bisogno del decente di sostegno
incompatibilità fra studente e docente di sostegno tanto grave da essere deleteria o creare addirittura una regressione nel ragazzo (la sostituzione del docente assegnato è quasi impossibile).
I genitori possono liberamente, e in autonomia, ritirare la documentazione/certificazione e in quel caso il ragazzo non sarà più considerato alunno con disabilità, non avrà sostegno ma neppure il PEI.
Nel caso la famiglia decida di ritirare la certificazione si può anche decidere di inserire lo studente in situazione di Alunno con Bisogni Educativi Speciali e redigere un PDP al posto del PEI.
Se viceversa la certificazione rimane, per la scuola è ancora un alunno con disabilità ma gli interventi di personalizzazione possono essere liberamente calibrati, anche tenendo conto delle richieste della famiglia. Il GLO può decidere, ad esempio, di sospendere il sostegno mantenendo però alcune tutele nella valutazione e di decidere alla fine dell’anno se rinunciare a tutto definitivamente. In questo modo ci sarebbe il vantaggio, oltre che di poter ripristinare il sostegno in caso di necessità, di mantenere le ore alla scuola, da usare per altre situazioni, mentre con il ritiro della certificazione andrebbero restituite all’UST.
In ogni caso, si dovrà cerchare di trovare un accordo da entrambe le parti (famiglia/scuola), si spera in modo responsabile.
Sito di Supporto allo studio per Bambini e Ragazzi con BES