Questo è un libro “magico” per aiutare i bambini a migliorare la calligrafia, è riutilizzabile infatti una volta che l’inchiostro si asciuga scompare.
si trova su e su Amazon
E’ uno dei paradossi della nostra normativa: è possibile esonerare del tutto dallo studio delle lingue straniere (non solo della seconda) un alunno con DSA ma non uno con disabilità, per quanto grave.
La seconda lingua potrebbe essere sostituita dall’inglese potenziato (5 ore alla settimana di inglese) ma è una modalità che andrebbe definita, e a certe condizioni, per tutta la classe, non per un singolo alunno.
Di fatto si interviene, se necessario, con una personalizzazione molto spinta ma, almeno sulla carta, entrambe le lingue rimangono.
Nessuno dei due termini è utilizzato dalla normativa ufficiale, “paritario” e “semplificato” sono due termini usati correntemente nella scuola sec. di 2° grado per indicare un percorso personalizzato che porta a un diploma valido, sostituendo di fatto l’espressione precedente “per obiettivi minimi”.
Non essendo termini definiti dalla normativa non esiste una definizione ufficiale.
Possiamo però dire che “paritario” è riferito al fatto che non viene compromesso il diritto al titolo di studio, “semplificato” alla definizione di contenuti ridotti, dando per sottinteso in questo caso che esso sia anche paritario.
Può anche non essere necessaria nessuna semplificazione dei contenuti se, ad esempio, basta personalizzare le modalità di verifica.
Il DL 182/20 art. 13 comma 2/a, modificato dal decreto correttivo Dlgs 153 del 2023 è stato regolato in modo più rigido l’eventuale orario ridotto che è possibile solo per motivi di tipo sanitario, su richiesta della famiglia e dei clinici.
La scuola non può più chiedere o concedere (nel caso fosse la famiglia a richiederlo) un orario di scuola ridotto per esigenze organizzative, come ad esempio quando l’insegnante di sostegno non copra tutte le ore scolastiche, lo studente non è del solo insegnante di sostegno ma di tutto il corpo docente.
Per quanto riguarda gli studenti che, per ragioni sanitarie entrano a scuola in ritardo o ne escono prima o entrambi, anche se giustificate vanno comunque documentate nel registro di classe, che è un atto pubblico e formale da cui deve sempre risultare chi è presente a scuola e chi no.
Quando viene autorizzato un orario diverso, si esonerano i genitori dal chiedere ogni volta il permesso per entrare o uscire, ma nel registro di classe deve risultare che il tale alunno non c’è, anche eventualmente con un’annotazione permanente.
Formalmente si tratta di assenze tant’è che nella secondaria vanno conteggiate ai fini della validità dell’anno scolastico (sono previste eccezioni, come è noto, ma il CdC deve dichiarare che la valutazione è possibile anche se il numero di assenze è elevato).
Le riduzioni di orario vanno sempre approvate dal GLO, soprattutto se determinate da valutazioni di opportunità (“non ce la fa a fare 6 ore”).
Sono procedure che vanno per forza personalizzate, non possono essere applicate in modo indifferente a tutti gli alunni con disabilità che frequentano terapie in orario scolastico.
Se il bambino ha bisogno di un intervento personalizzato, senza il quale non può stare a scuola, e la famiglia ha chiesto di seguire un orario ridotto particolare, l’orario va rispettato perché la scuola ha organizzato le risorse in modo da rispondere a queste esigenze.
Nelle ore in cui è prevista la terapia il personale di supporto non c’è, e il bambino pertanto non può essere accolto.
Se invece il bambino può stare in classe come gli altri, anche senza assistenza specifica, non c’è motivo per rifiutare il suo ingresso a scuola.