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Come viene convocato il GLO?

Il GLO è convocato dal Dirigente o da un suo delegato (mezzo mail a tutti i membri) con un CONGRUO preavviso in modo di dare la possibilità a tutti i  di organizzarsi per partecipare DL 182/20  art. 4 c. 7:

«7. Il GLO, nella composizione di cui all’articolo 3, comma 8 del presente Decreto è convocato dal Dirigente scolastico o da suo delegato, con un congruo preavviso al fine di favorire la più ampia partecipazione».

La convocazione va fatta in maniera ufficiale come da linee guida allegate al DL 182/20  «La convocazione del GLO avviene tramite comunicazione diretta a coloro che hanno diritto a parteciparvi da parte del Dirigente scolastico»   quindi o tramite cartaceo o posta istituzionale, mai con un messaggio WhatsApp o una telefonata. 


Il GLO è valido anche se non  tutti i membri sono presenti DL 182/20  art. 4 c 4

«4. Il GLO è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.»

INVALSI Anno Scolastico 2023/24

 

Nota INVALSI BES 2024

con questa nota scompare, per quelli non tutelati dalla L. 170, la precedente distinzione tra i BES in possesso di una certificazione clinica e quelli individuati autonomamente dalla scuola, unico requisito richiesto è ora l’approvazione formale di un PDP.

In conclusione : per gli alunni con PDP ora è possibile applicare durante le prove INVALSI, di tutti gli ordini di scuola, le stesse personalizzazioni previste in caso di DSA tranne quelle che riguardano l’inglese.

Confermate le disposizioni sulle prove di quinta della sec. di 2° grado: le prove invalsi per gli alunni con disabilità che possono essere personalizzate secondo le necessità dello studente ma sono necessarie per sostenere l’esame, anche in caso di percorso differenziato.


La normativa che regolamenta le modalità di svolgimento personalizzate delle delle Prove INVALSI per gli studenti con BES è il DL 62 del 13 aprile 2017.

Hanno quindi diritto a una modalità di svolgimento con misure compensative o dispensative,  gli studenti con:

  • disabilità certificata
  • certificazione di DSA
  • BES senza certificazione ai sensi delle leggi 104 e 170, ma che abbiano un PDP

Strumenti compensativi previsti da  nota INVALSI BES 2024

  • sintetizzatore vocale
  • tempo aggiuntivo fino a 15 minuti per ciascuna prova
  • calcolatrice
  • dizionario

Nel caso della prova di Inglese, se il PDP prevede la dispensa dalla prova scritta o il completo esonero della lingua straniera, lo studente con DSA non svolge la prova di lettura o di ascolto oppure l’intera prova nazionale.

Come conseguenza gli studenti non riceveranno al termine del primo e del secondo ciclo di studi la descrizione dei livelli di apprendimento da parte dell’INVALSI.


Orizzontescuola – I risultati delle prove Invalsi faranno parte del curriculum dello studente allegato al diploma

Sul PEI vanno scritte anche eventuali attività svolte fuori dall’aula

Gli studenti con disabilita hanno diritto a rimanere nella loro classe insieme ai compagni, ma possono essere necessari  per loro dei “progetti o degli interventi fuori dall’aula”, i quali non possono essere improvvisati ma vanno adeguatamente programmati ed  inseriti nel PEI nella sezione 9, precisando, almeno in linea generale cosa si andrà a fare:

Dalle Linee Guida allegate al DL 182/20 pag. 48.
  • quali risorse professionali sono coinvolte (docente di sostegno, assistente, docenti curricolari etc.);
  • se l’attività si svolge in modalità cooperativa, in piccolo gruppo con forme di tutoraggio tra pari o – per comprovate esigenze educativo-didattiche – a livello individuale;
  • le motivazioni a supporto di questa scelta, anche in considerazione di una eventuale
    compensazione per la mancata partecipazione alle attività che contemporaneamente sono
    previste nella sezione o in classe.

Se si tratta di attività occasionali, non è necessario fornire ulteriori specificazioni.

 

 

Le firme del PEI 

I membri del GLO (TUTTI) devono apporre la loro firma per approvazione in due momenti distinti, Linee Guida allegate al DL 182/20  pag. 1):

  • Nell’approvazione del PEI iniziale
  • Nell’approvazione del PEI finale (o nel caso di nuova certificazione nel PEI provvisorio) 

«La firma di tutti i membri del GLO è prevista sul PEI redatto in via definitiva entro il mese di ottobre e, alla fine dell’anno scolastico, nell’incontro di verifica. »

Il PEI intermedio non deve essere firmato. 

Anche gli studenti (scuola secondaria di II grado) se in grado di capire, possono firmare il PEI essendo membri del GLO, anche se sono minorenni. 


ATTENZIONE

Solo il GLO può approva il PEI quindi è illecito chiedere ai genitori di firmare il documento senza aver fatto il GLO.

ALLORA PERCHÉ AGLI INSEGNAMI VIENE CHIESTO DI FIRMARLO SENZA AVER PARTECIPATO AL GLO?

L’importante è che il docente sia stato convocato se non partecipa è una suo “scelta” e il GLO È valido.

La presenza o meno del docente risulterà dal verbale.

La firma sul PEI è una sottoscrizione di quanto programmato, ciascuno approva e si impegna.

Quindi se anche un docente non ha partecipato al GLO il PEI lo ha sicuramente letto in quanto ha collaborato (o almeno avrebbe dovuto) alla sua stesura.

Quel docente lavorerà tutto l’anno con quell’alunno come fa a non sottoscrivere il documento?

Se poi non ne approva dei passaggi lo farà presente prima, al momento della stesura, e cercherà una via di mediazione con i colleghi e la famiglia, ma tutto questo PRIMA del GLO.

Ciascun convocato, in base al suo ruolo, anche se non può partecipare deve essere messo nelle condizioni di conoscere ed intervenire sul PEI.


Durante il primo GLO viene discusso e approvato il PEI, non solo condiviso. L. 104/92 art. 15 c. 10.

E’ l’approvazione l’atto più importante: va ufficializzata nel verbale e rende valido a tutti gli effetti il PEI.

Sia il verbale che le firme possono essere previsti anche in un secondo momento, ma il PEI deve essere effettivamente approvato dai presenti durante l’incontro.

Anche se come docente o dirigente si è pubblico ufficiale a scuola non si possono ispezionare zaini e studenti

Fonte: Orizzonte scuola

La scuola di un tempo non esiste più. Quella dove si mettevano gli studenti in punizione dietro una lavagna, quella delle bacchettate sulle mani, per non dire altro, quella scuola di stampo autoritario erede di un mondo che ha seminato valori tutt’altro che democratici e liberali non può essere rimpianta.

Vero è che la scuola di oggi è difficile, che le generazioni di oggi sono complesse, che il senso del rispetto non esiste più e che l’autorevolezza del personale scolastico è stata annacquata negli anni e non potrà essere recuperata con qualche incremento minimo salariale, ma serveranno anni ed anni di interventi mirati. In tutto ciò spesso si verificano pratiche che richiamano modalità che nella società di oggi oltre ad essere illegittime sono anche inopportune, come l’ispezione degli studenti o degli zaini o il sequestro del cellulare.

 

Anche se il personale docente o Dirigente è pubblico ufficiale non può perquisire

Più di una volta la giurisprudenza è intervenuta in modo netto nell’affermare che il personale scolastico non ha alcun diritto e potere di perquisizione ed ispezione nei confronti dello studente.

L’art. 357 c.p. dispone che “agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali, coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”. Quando ciò si verifica, anche se fatto in buona fede, si rischia di essere denunciati.

Solo le forze dell’ordine sono legittimate a compiere l’atto di perquisizione.

Da ricordare tra l’altro che nel nostro ordinamento penale, tra i più garantisti in Occidente, vi è il diritto della persona sottoposta alle indagini, di essere assistita da un difensore che ha facoltà di assistere al compimento dell’atto della perquisizione.

Diritto che può essere pretesto giustamente anche dallo studente. Dunque meglio evitare iniziative arbitrarie come le perquisizioni di zaini, o degli studenti o ispezioni dei cellulari, perchè i può incorrere in gravi illeciti penali.

La Cassazione nel 2013 aveva d’altronde affermato che la perquisizione arbitraria degli studenti è un comportamento che, incidendo sulla dignità e la riservatezza personale degli stessi, si connotava in termini di ben diversa gravità, immediatamente percepibile anche da parte di chi poteva, in relazione al primo segmento di condotta, avere erroneamente ritenuto di agire all’interno dei poteri disciplinari finalizzati ad un retto comportamento scolastico.
Dunque, è totalmente sconsigliato procedere arbitrariamente in tal senso, tanto per gli zaini, quanto per le ispezioni personali, quanto per quelle dei cellulari che comportano una violazione della privacy.