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INVALSI Anno Scolastico 2023/24

 

Nota INVALSI BES 2024

con questa nota scompare, per quelli non tutelati dalla L. 170, la precedente distinzione tra i BES in possesso di una certificazione clinica e quelli individuati autonomamente dalla scuola, unico requisito richiesto è ora l’approvazione formale di un PDP.

In conclusione : per gli alunni con PDP ora è possibile applicare durante le prove INVALSI, di tutti gli ordini di scuola, le stesse personalizzazioni previste in caso di DSA tranne quelle che riguardano l’inglese.

Confermate le disposizioni sulle prove di quinta della sec. di 2° grado: le prove invalsi per gli alunni con disabilità che possono essere personalizzate secondo le necessità dello studente ma sono necessarie per sostenere l’esame, anche in caso di percorso differenziato.


La normativa che regolamenta le modalità di svolgimento personalizzate delle delle Prove INVALSI per gli studenti con BES è il DL 62 del 13 aprile 2017.

Hanno quindi diritto a una modalità di svolgimento con misure compensative o dispensative,  gli studenti con:

  • disabilità certificata
  • certificazione di DSA
  • BES senza certificazione ai sensi delle leggi 104 e 170, ma che abbiano un PDP

Strumenti compensativi previsti da  nota INVALSI BES 2024

  • sintetizzatore vocale
  • tempo aggiuntivo fino a 15 minuti per ciascuna prova
  • calcolatrice
  • dizionario

Nel caso della prova di Inglese, se il PDP prevede la dispensa dalla prova scritta o il completo esonero della lingua straniera, lo studente con DSA non svolge la prova di lettura o di ascolto oppure l’intera prova nazionale.

Come conseguenza gli studenti non riceveranno al termine del primo e del secondo ciclo di studi la descrizione dei livelli di apprendimento da parte dell’INVALSI.


Orizzontescuola – I risultati delle prove Invalsi faranno parte del curriculum dello studente allegato al diploma

Sul PEI vanno scritte anche eventuali attività svolte fuori dall’aula

Gli studenti con disabilita hanno diritto a rimanere nella loro classe insieme ai compagni, ma possono essere necessari  per loro dei “progetti o degli interventi fuori dall’aula”, i quali non possono essere improvvisati ma vanno adeguatamente programmati ed  inseriti nel PEI nella sezione 9, precisando, almeno in linea generale cosa si andrà a fare:

Dalle Linee Guida allegate al DL 182/20 pag. 48.
  • quali risorse professionali sono coinvolte (docente di sostegno, assistente, docenti curricolari etc.);
  • se l’attività si svolge in modalità cooperativa, in piccolo gruppo con forme di tutoraggio tra pari o – per comprovate esigenze educativo-didattiche – a livello individuale;
  • le motivazioni a supporto di questa scelta, anche in considerazione di una eventuale
    compensazione per la mancata partecipazione alle attività che contemporaneamente sono
    previste nella sezione o in classe.

Se si tratta di attività occasionali, non è necessario fornire ulteriori specificazioni.

 

 

Le firme del PEI 

I membri del GLO (TUTTI) devono apporre la loro firma per approvazione in due momenti distinti, Linee Guida allegate al DL 182/20  pag. 1):

  • Nell’approvazione del PEI iniziale
  • Nell’approvazione del PEI finale (o nel caso di nuova certificazione nel PEI provvisorio) 

«La firma di tutti i membri del GLO è prevista sul PEI redatto in via definitiva entro il mese di ottobre e, alla fine dell’anno scolastico, nell’incontro di verifica. »

Il PEI intermedio non deve essere firmato. 

Anche gli studenti (scuola secondaria di II grado) se in grado di capire, possono firmare il PEI essendo membri del GLO, anche se sono minorenni. 


ATTENZIONE

Solo il GLO può approva il PEI quindi è illecito chiedere ai genitori di firmare il documento senza aver fatto il GLO.

ALLORA PERCHÉ AGLI INSEGNAMI VIENE CHIESTO DI FIRMARLO SENZA AVER PARTECIPATO AL GLO?

L’importante è che il docente sia stato convocato se non partecipa è una suo “scelta” e il GLO È valido.

La presenza o meno del docente risulterà dal verbale.

La firma sul PEI è una sottoscrizione di quanto programmato, ciascuno approva e si impegna.

Quindi se anche un docente non ha partecipato al GLO il PEI lo ha sicuramente letto in quanto ha collaborato (o almeno avrebbe dovuto) alla sua stesura.

Quel docente lavorerà tutto l’anno con quell’alunno come fa a non sottoscrivere il documento?

Se poi non ne approva dei passaggi lo farà presente prima, al momento della stesura, e cercherà una via di mediazione con i colleghi e la famiglia, ma tutto questo PRIMA del GLO.

Ciascun convocato, in base al suo ruolo, anche se non può partecipare deve essere messo nelle condizioni di conoscere ed intervenire sul PEI.


Durante il primo GLO viene discusso e approvato il PEI, non solo condiviso. L. 104/92 art. 15 c. 10.

E’ l’approvazione l’atto più importante: va ufficializzata nel verbale e rende valido a tutti gli effetti il PEI.

Sia il verbale che le firme possono essere previsti anche in un secondo momento, ma il PEI deve essere effettivamente approvato dai presenti durante l’incontro.

Anche se come docente o dirigente si è pubblico ufficiale a scuola non si possono ispezionare zaini e studenti

Fonte: Orizzonte scuola

La scuola di un tempo non esiste più. Quella dove si mettevano gli studenti in punizione dietro una lavagna, quella delle bacchettate sulle mani, per non dire altro, quella scuola di stampo autoritario erede di un mondo che ha seminato valori tutt’altro che democratici e liberali non può essere rimpianta.

Vero è che la scuola di oggi è difficile, che le generazioni di oggi sono complesse, che il senso del rispetto non esiste più e che l’autorevolezza del personale scolastico è stata annacquata negli anni e non potrà essere recuperata con qualche incremento minimo salariale, ma serveranno anni ed anni di interventi mirati. In tutto ciò spesso si verificano pratiche che richiamano modalità che nella società di oggi oltre ad essere illegittime sono anche inopportune, come l’ispezione degli studenti o degli zaini o il sequestro del cellulare.

 

Anche se il personale docente o Dirigente è pubblico ufficiale non può perquisire

Più di una volta la giurisprudenza è intervenuta in modo netto nell’affermare che il personale scolastico non ha alcun diritto e potere di perquisizione ed ispezione nei confronti dello studente.

L’art. 357 c.p. dispone che “agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali, coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”. Quando ciò si verifica, anche se fatto in buona fede, si rischia di essere denunciati.

Solo le forze dell’ordine sono legittimate a compiere l’atto di perquisizione.

Da ricordare tra l’altro che nel nostro ordinamento penale, tra i più garantisti in Occidente, vi è il diritto della persona sottoposta alle indagini, di essere assistita da un difensore che ha facoltà di assistere al compimento dell’atto della perquisizione.

Diritto che può essere pretesto giustamente anche dallo studente. Dunque meglio evitare iniziative arbitrarie come le perquisizioni di zaini, o degli studenti o ispezioni dei cellulari, perchè i può incorrere in gravi illeciti penali.

La Cassazione nel 2013 aveva d’altronde affermato che la perquisizione arbitraria degli studenti è un comportamento che, incidendo sulla dignità e la riservatezza personale degli stessi, si connotava in termini di ben diversa gravità, immediatamente percepibile anche da parte di chi poteva, in relazione al primo segmento di condotta, avere erroneamente ritenuto di agire all’interno dei poteri disciplinari finalizzati ad un retto comportamento scolastico.
Dunque, è totalmente sconsigliato procedere arbitrariamente in tal senso, tanto per gli zaini, quanto per le ispezioni personali, quanto per quelle dei cellulari che comportano una violazione della privacy.

Il sostegno è sullo studente con disabilità o sulla classe?

L’articolo 13 comma 6 della legge 104 del 92 stabilisce che gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità della classe presso cui sono chiamati ad operare, contitolarità significa condividere la titolarità delle funzioni con altra figura nella fattispecie con gli altri docenti, quindi l’insegnante di sostegno e insegnante anche degli altri alunni della classe, non solo del ragazzo con disabilità, così come gli altri docenti sono docenti anche del ragazzo con disabilità oltre che della classe.

Ciò non significa che la scuola possa liberamente disporre degli insegnanti di sostegno, che ricordiamoci, sono chiamati ad operare e a condividere la titolarità delle funzioni nella misura in cui deve attuare un progetto inclusivo in favore del ragazzo con disabilità.

Ci sono alcune volte che le esigenze dello studente con disabilità al quale è stato riconosciuto un insegnante di sostegno vengono messe in secondo piano perchè viene detto:  “il sostegno è sulla classe non sullo specifico studente”.

Non è assolutamente vero che prima ci sono le esigenze della classe.

Qualora non fosse chiaro questo aspetto intervengono a fugare ogni possibile dubbio Linee Guida pag 56 allegate al  Dlgs 182 del 2020 le quali testualmente dicono:

«La richiesta deve necessariamente fare riferimento, in modo esclusivo, alle esigenze dell’alunno/a con disabilità titolare del PEI.

Le ore di sostegno sono assegnate alla classe, ma per sviluppare un progetto educativo personalizzato; non devono intendersi come risorse aggiuntive che rientrano nella libera disponibilità della scuola, da utilizzare per qualsiasi attività di supporto destinata ad altri alunni e ad altre alunne della classe o della scuola.

Certamente la presenza del sostegno didattico in una classe può favorire l’attivazione di una didattica più aperta e flessibile da cui può trarre vantaggio tutta la classe, il team docenti e il consiglio di classe, ma deve essere sempre chiaro che questi interventi sono rivolti prioritariamente all’alunno o all’alunna con disabilità.»

sempre linee guida a pag. 56 fondo pagina:

«In particolare, quando si chiede di aumentare le ore di sostegno assegnate, è indispensabile motivarea la proposta non solo descrivendo i bisogni, ma anche dimostrando che effettivamente le ore assegnate sono state utilizzate in modo adeguato, con interventi attivati rigorosamente sull’alunno/a, con risorse concentrate dove effettivamente, in base alla progettazione del PEI, sono maggiori le esigenze, escludendo categoricamente impieghi impropri come l’uso della risorsa sostegno per attività di supporto destinate genericamente a tutta la classe senza nessun riferimento agli obiettivi del singolo PEI, o per altre esigenze della scuola non immediatamente riferibili all’alunno/a titolare del PEI, quali ad esempio la possibilità di sostituire docenti assenti.»

Quindi PRIMA vengono le esigenze dello studente al quale è stato riconosciuto il sostegno, e  solo DOPO,  arrivano le esigenze della classe (se rimane tempo), altrimenti ci sono i docenti curricolari, che, meglio far presente, se non ci fosse l’alunno certificato, non ci sarebbe neanche l’insegnante di sostegno  e quindi si sarebbero trovati, comunque, a fronteggiare le diverse situazioni da soli.