Tutti gli articoli di Nicoletta

Profilo di Funzionamento

ll profilo di funzionamento è un documento clinico, spetta  redigerlo alle USL, o meglio all’Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) delle USL in base e al DL 66/17 ART. 5 C. 3 e 4:

3. Il Profilo di funzionamento di cui all’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale, come modificato dal presente decreto, e’ redatto da una unita’ di valutazione multidisciplinare, nell’ambito del SSN, composta da:
a) uno specialista in neuropsichiatria infantile o un medico specialista, esperto nella patologia che connota lo stato di salute del minore;
b) almeno due delle seguenti figure: un esercente di professione sanitaria nell’area della riabilitazione, uno psicologo dell’eta’ evolutiva, un assistente sociale o un pedagogista o un altro delegato, in possesso di specifica qualificazione professionale, in rappresentanza dell’Ente locale di competenza.
4. Il Profilo di funzionamento di cui all’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:
[…]  e’ redatto con la collaborazione dei genitori o di chi esercita la responsabilita’ genitoriale della bambina o del bambino, dell’alunna o dell’alunno, nonche’, nel rispetto del diritto di autodeterminazione nella massima misura possibile, della studentessa o dello studente con disabilita’, con la partecipazione del dirigente scolastico ovvero di un docente specializzato sul sostegno didattico, dell’istituzione scolastica ove e’ iscritto la bambina o il bambino, l’alunna o l’alunno, la studentessa o lo studente;

Va redatto ancora il PDF (Profilo Dinamico Funzionale)?

Tutta la normativa che istituiva il Profilo Dinamico Funzionale (PDF), art. 12 c. 5 della L. 104/92 (completamente riscritto) e l’atto di indirizzo DPR del 24/2/94 e la Diagnosi Funzionale con il  DL 66/17, vengono aboliti e sostituiti dal Profilo di Funzionamento, o meglio saranno sostituiti perchè ancora la norma non è realmente in vigore, quindi fino a quando non sarà effettiva si applicherà la vecchia normativa, che prevedeva di redigere il Profilo Dinamico Funzionale congiuntamente tra ASL e scuola con la collaborazione dei genitori.

Non è di competenza del GLO, né del consiglio di classe, né dei soli docenti, né tanto meno dell’insegnante di sostegno.

Se viene redatto solo dagli insegnanti di sostegno non serve a nulla. 

Nel  DI 153 (art. 21 c. 6)  del 2024 è scritto che, se manca il profilo di funzionamento, il PEI va redatto tenendo conto “della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale, ove compilato”.  “ove compilato” significa ovviamente che non è indispensabile.

L’analisi funzionale rientra tra le valutazioni cliniche, soprattutto in caso di comportamento disfunzionale, ma non ha una regolamentazione normativa ufficiale come il profilo di funzionamento, Si basa generalmente sul modello ABC (A = Antecedente, B = Comportamento, C = Conseguenza) al fine di comprendere come nasce e si alimenta il problema per poter poi intervenire in modo efficace. 

Per il Profilo di Funzionamento non è stato definito ancora un acronimo, almeno non ufficialmente.

Qualcuno usa PdF, qualcuno PF ma i rischi di equivoci sono molto alti per cui se si usano queste sigle è opportuno specificarne sempre il significato.

 

Il servizio di Neuropsichiatria infantile deve partecipare ai GLO?

Gli specialisti dell’ASL vanno sempre nominati e convocati agli incontri perché sono membri del GLO.

Non sono obbligati a partecipare ma devono garantire comunque il “necessario supporto”. L. 104/92 modif. dal DL 96/19 art. 15 c. 10.

La non presenza dei clinici Asl ai GLO è giustificata dal fatto che ci sono tantissimi bambini/ragazzi con disabilità e pochi specialisti infantili in carico nei servizi Asl ed è quindi impossibile per i medici essere presenti a tutti i GLO.

Lo specialista privato partecipa appunto come privato, non fa le veci dell’ASL, a meno che non sia un privato convenzionato.

Se a causa della lentezza della burocrazia di ASL e INPS la certificazione di disabilità o di DSA tarda ad arrivare, cosa fare?

La scuola può  sollecitare gli specialisti ASL,  e intanto  avvalersi della normativa sui BES e redigere un PDP, con tutti gli accorgimenti del caso, con il consenso dei genitori.

Oppure può comunque mettere in atto tutte le forme di adattamento che ritiene necessarie per aiutare e sostenere gli alunni (del resto si apprende solo ciò che si può) in attesa di una diagnosi più precisa sui bisogni.

Se lo studente ha una disagnosi privata, ma la scuola come da normativa attende che questa sia convalidata dall’ASL, cosa fare nel frattempo?

La scuola non può ignorare una diagnosi redatta da uno specialista anche se privato, deve farsene carico fin dal primo giorno, non è obbligatorio il PDP , in questi casi (normativa BES), ma l’utilizzo di strategie utili a supportare lo studente è dovuto.

In alcune scuole il GLO si riunisce senza i genitori per circa 30 minuti, è corretto?

E’ una pratica assolutamente scorretta.

I genitori sono membri di diritto del GLO ed è un abuso convocarlo senza di loro.

Gli insegnanti se vogliono si riuniscono da soli, ma non sarà un incontro del GLO.

Insegnanti e specialisti non si possono incontrare e parlare di un alunno con disabilità senza il coinvolgimento, o almeno il consenso, dei genitori.

E’ possibile personalizzare obiettivi e modalità di valutazione in un alunno della scuola secondaria di I grado e II grado con diagnosi di DSA?

E’ possibile nel rispetto del DL 5669/11
Riguardo gli obiettivi l’art. 4 c. 2:

“2. I percorsi didattici individualizzati e personalizzati articolano gli obiettivi, compresi comunque all’interno delle indicazioni curricolari nazionali per il primo e per il secondo ciclo, sulla base del livello e delle modalità di apprendimento dell’alunno e dello studente con DSA, adottando proposte di insegnamento che tengano conto delle abilità possedute e potenzino anche le funzioni non coinvolte nel disturbo”.

Riguardo le modalità di valutazione, l’art. 6. c. 2:

“2. Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all’alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare – relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove – riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria”.

Per la valutazione si veda anche il DL 21/17 art. 11 c. 10, molto simile.