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Norme sul trattenimento alla scuola dell’infanzia

Come è regolato il trattenimento all’infanzia? Chi lo decide? Quali sono le norme di riferimento?

Quando compiono 6 anni i bambini sono soggetti all’obbligo scolastico, ma questo non significa che tutti, qualsiasi sia la loro situazione, debbano entrare in una classe.

La possibilità di deroga è prevista dall’art. 114 del DPR 297 del 1994 per motivi di salute o altri impedimenti gravi oppure se i genitori dimostrano di procurare altrimenti l’istruzione. In caso di disabilità di fatto ci sono entrambe queste condizioni perché il bambino viene istruito in base alle sue potenzialità e non viene certo abbandonato, mandato a lavorare o cose simili.

Il ministero si è espresso su questo tema con le note 547 del 2014 e 4555 del 2015, ed entrambe, pur ponendo alcune limitazioni per evitare abusi, non escludono la possibilità della permanenza all’infanzia in casi particolari.

È possibile trattenere i bambini all’Infanzia in caso di disabilità o recente adozione internazionale, al massimo per un anno (mai oltre i 7 anni, quindi) su richiesta dei genitori e se tutti sono d’accordo: oltre ai genitori, quindi, anche insegnanti e specialisti che seguono il bambino. Acquisiti questi pareri, la responsabilità della decisione spetta al Dirigente Scolastico della scuola dell’Infanzia (Nota MIUR 547 del 21/2/14).

Più recentemente questa possibilità è prevista anche nelle circolari annuali delle iscrizioni. In quella del 2023 (n. 33071 del 30/11/23) a pag. 10 si legge: «Con riferimento alle deroghe all’obbligo di istruzione riguardanti bambini di sei anni con disabilità o arrivati per adozione internazionale, relative al trattenimento per un anno alla scuola dell’infanzia, si ricorda che le stesse sono consentite su richiesta della famiglia, in casi circostanziati, supportati da documentazione che ne attesti la necessità e in via del tutto eccezionale. Si rinvia sull’argomento alle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati di cui alla Nota prot. n. 7443 del 14/12/2014, nonché all’articolo 114, comma 5, del d. lgs. 297/1994.»