OM 67 del 31 marzo 2025
Legge 23 del 1996 – Edilizia Scolastica
“5.3.11. Temperatura ed umidità relativa dell’aria degli ambienti – La temperatura degli ambienti adibiti ad usi scolastici dovrà essere assicurata, in condizioni invernali, da un adatto impianto di
riscaldamento capace di assicurare in tutti gli ambienti, quando all’esterno si verificano le condizioni invernali di progetto, le seguenti condizioni interne: temperatura ……. 20 °C ± 2 °C”
Ausili del tipo:
➡️ banco speciale
➡️ tablet/pc
➡️ tastiera facilitata
➡️ un mouse/scanner
➡️ …
Bisogna rivolgersi al CTS* della vostra provincia (*CTS, Centro Territoriale di Supporto), è una scuola polo che ha il compito di fornire questi ausili.
Fondi ce ne sono, ma purtroppo opera per bandi, ed è possibile presentare le richieste solo in certi momenti dell’anno scolastico.
Il TAR Campania, sentenza n. 00343 pubblicata il 13 gennaio 2025, si è pronunciato su una questione legata all’assegnazione di ore di sostegno scolastico. Il tribunale ha stabilito un risarcimento per un alunno con disabilità, al quale erano state assegnate ore di sostegno inferiori all’orario scolastico previsto.
Nel caso esaminato, l’alunno riceveva 18 ore settimanali di sostegno, a fronte delle 26 ore di frequenza scolastica.
Tale assegnazione è stata ritenuta insufficiente rispetto alle necessità dello studente, considerando anche l’assenza di una giustificazione specifica.
I genitori, ritenendo leso il diritto del minore, hanno presentato ricorso.
Il giudice amministrativo ha riconosciuto l’insufficienza delle ore assegnate e l’assenza di una motivazione adeguata.
La decisione del TAR si basa su una normativa consolidata e prevede due importanti conseguenze.
Fonte: Orizzontescuola
Il TAR di Bologna ha condannato un istituto scolastico a rimborsare 1.000 euro di spese legali a una coppia di genitori. Questi ultimi avevano richiesto l’accesso ai documenti relativi al Piano Educativo Individualizzato del figlio, affetto da disturbo dello spettro autistico.
La scuola, inizialmente, aveva negato l’accesso agli atti, costringendo i genitori a rivolgersi al TAR. Solo a ricorso presentato, l’istituto ha consegnato la documentazione. La sentenza, numero 1002/2024 pubblicata il 31 dicembre 2024, sottolinea l’importanza del diritto di accesso agli atti per i genitori degli studenti con disabilità.
La vicenda ha inizio a settembre 2024, quando i genitori, tramite PEC, richiedono alla scuola il PEI, il verbale del Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione e altri documenti. Trascorsi i 30 giorni previsti dalla legge 241/1990, la scuola nega esplicitamente il rilascio. Il silenzio-rifiuto, seguito dal diniego scritto del 3 ottobre 2024, spinge i genitori a intraprendere le vie legali. Il giorno prima dell’udienza, fissata per il 4 dicembre, la scuola deposita in tribunale i documenti richiesti.
Pur riconoscendo il diritto dei genitori e condannando la scuola alle spese, il TAR non ha accolto la richiesta di risarcimento danni. I giudici hanno ritenuto infondata la domanda, sostenendo che il rilascio dei documenti, seppur tardivo, avesse sanato la situazione.
Fonte: Orizzonte Scuola