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Agevolazioni Legge 104 comma 3

La differenza fondamentale tra il comma 1 e il comma 3 è legata al riconoscimento o meno per la persona disabile dello stato di gravità.

L’articolo 3 comma 1 (disabilità non grave), infatti definisce persona handicappata “colui che presenta una minorazione fisica psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.

L’articolo 3 comma 3 (disabilità grave), specifica che “la situazione assume connotazione di gravità qualora la minorazione singola o plurima abbia ridotto l’autonomia personale correlata all’età in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”.

E’ abbastanza semplice quindi intuire che il riconoscimento di un comma oppure dell’altro all’interno del verbale di handicap dà diritto ad agevolazioni differenti.

Le agevolazioni per persone disabili con legge 104 articolo 3 comma 3 sono 6:

  1. permessi retribuiti; dopo il compimento del terzo anno di vita i genitori di una persona con handicap grave hanno diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito, analogo beneficio spetta anche ai lavoratori che assistono un familiare con handicap grave, inclusi le unioni civili, le convivenze di fatto, infine i lavoratori con handicap grave hanno diritto a due ore di permesso giornaliero o a 3 giorni di permesso mensile retribuiti
  2. congedo di 2 anni retribuito; la normativa vigente prevede la concessione al lavoratore che assiste un familiare con gravi disabilità la concessione di un congedo retribuito fino a 2 anni da poter fruire anche in modalità frazionata, tale beneficio spetta al coniuge convivente, incluse le unioni civili, ai genitori, ai figli conviventi, ai fratelli e sorelle conviventi e in casi eccezionali ad altri parenti o affini fino al terzo grado se conviventi
  3. scelta della sede di lavoro; la normativa vigente prevede che il lavoratore che assiste un familiare con handicap e il lavoratore disabile hanno diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, questa disposizione a causa di quel “ove possibile” si configura come un interesse legittimo ma non come un diritto soggettivo insindacabile, di fatto quindi l’azienda può produrre rifiuto, motivandolo con ragioni di organizzazione del lavoro
  4. rifiuto al trasferimento; la normativa vigente prevede che il lavoratore che assiste un familiare con handicap o il lavoratore disabile, non possono essere trasferiti senza il loro consenso ad altra sede, diversamente da quanto detto sopra per la scelta della sede, il rifiuto al trasferimento si configura come un vero e proprio diritto soggettivo
  5. le persone handicap e con un grado di invalidità superiore ai 2/3, nel caso in cui vengono assunte presso gli enti pubblici come vincitori di concorso o ad altro titolo hanno detto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili
  6. agevolazioni auto; le agevolazioni fiscali sui veicoli destinati alle persone con disabilità consistono in  3 disposizioni:

1. l’applicazione dell’IVA agevolata al momento dell’acquisto dell’auto nuova o usata 4% anziché 22%
2. nella detraibilità in sede di denuncia annuale dei redditi del 19% della spesa sostenuta
3. esenzione dal pagamento del bollo auto e delle tasse di trascrizione come IPT, sono ammesse all’agevolazione le persone con disabilità motoria e intellettiva, solo se titolare di accompagnamento, e con certificato di handicap grave e di disabilità sensoriale (ciechi e sordi)

Le relative condizioni devono risultare nei verbali di invalidità o handicap, queste sono le diciture che devono apparire per le agevolazioni auto e il tagliandino invalidi:

  1.  per acquisto auto con modifiche = “portatore di handicap con ridotte o impedite capacità motorie e permanenti ai sensi dell’art 8, L. 449/1997″
  2.  per acquisto auto senza modifiche con iva agevolata 4% e/o esenzione bollo auto = “invalido con gravi limitazioni della capacità di deambulazione o affetto da pluri-amputazioni ai sensi dell’art’30, comma 7, L. 338/2000″
  3.  per ottenere contrassegno parcheggio auto = “invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta ai sensi dell’ art. 381 DPR 495/1992″

La frase : “l’interessato NON possiede alcun requisito tra quelli dell’articolo 4 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5” esclude categoricamente l’accesso a tutti i suddetti benefici.

Agevolazioni Legge 104 comma 1

La differenza fondamentale tra il comma 1 e il comma 3 è legata al riconoscimento o meno per la persona disabile dello stato di gravità.

L’articolo 3 comma 1 (disabilità non grave), infatti definisce persona handicappata “colui che presenta una minorazione fisica psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.

L’articolo 3 comma 3 (disabilità grave), specifica che “la situazione assume connotazione di gravità qualora la minorazione singola o plurima abbia ridotto l’autonomia personale correlata all’età in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”.

E’ abbastanza semplice quindi intuire che il riconoscimento di un comma oppure dell’altro all’interno del verbale di handicap dà diritto ad agevolazioni differenti.

Le agevolazioni per persone disabili con legge 104 articolo 3 comma 1 sono 8, è bene precisare che i seguenti benefici sono per tutti i portatori di handicap quindi sia comma 1 che comma 3:

  1.  contributi previdenziali; nella dichiarazione dei redditi è possibile detrarre al 19% i contributi previdenziali a che sono stati versati per baby sitter e badanti per servizi domestici e assistenza personale e familiare alla persona con handicap
  2. spese mediche assistenza specifica; la normativa prevede che sia le persone con handicap sia i familiari che eventualmente li abbiano fiscalmente a carico, possono dedurre dalle tasse le spese sostenute per prestazioni mediche generiche e per l’assistenza fisica è stata da parte di personale Medico Specialistico ivi compresi i fisioterapisti
  3. le agevolazioni lavorative nella pubblica amministrazione; l’articolo 21 della legge 104 stabilisce che le persone con handicap e con un grado di invalidità superiore ai 2/3 che è stata assunta da enti pubblici come vincitrice di concorso, aspetta sia è un diritto di scelta prioritaria per le sedi disponibili sia la precedenza in sede di domanda di trasferimento
  4. agevolazioni nel settore auto; sui veicoli destinati alle persone con disabilità motoria intellettiva o sensoriale sono previste una serie di agevolazioni, in caso di verbale di handicap qualora sussistano le diciture di cui parlavi un altro mio video, queste agevolazioni consistono nell’applicazione dell’IVA al 4% al momento dell’acquisto nella detraibilità del 19% della spesa sostenuta dichiarazione dei redditi e nell’ esenzione dal pagamento del bollo auto e delle tasse di trascrizione
  5. acquisto sussidi tecnici informatici; le agevolazioni nel caso in cui sia associata una specifica prescrizione medica valgono anche per l’acquisto di sussidi informatici tramite applicazione dell’IVA agevolata la spesa potrà poi essere detratta nella dichiarazione dei redditi rientra in questa categoria tutto quello che possa migliorare lo stato di handicap da cui è affetto il disabile per rendere più agevole la sua condizione quotidiana
  6. acquisto o erogazione ausili medici; per l’acquisto di ausili medici destinati a persone con handicap viene applicata l’IVA agevolata al 4% poi inoltre è possibile detrarre la spesa per la dichiarazione dei redditi la misura di 19%
  7. divieto di lavoro notturno; il DL 66/2003 stabilisce che non è obbligato a prestare lavoro notturno il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 104/1992, specificando che, per lavoro notturno si intende il periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra mezzanotte e le 5 del mattino
  8. eliminazione delle barriere architettoniche; gli interventi diretti ad eliminare le barriere architettoniche a favore di persone con handicap anche non gravi possono accedere a detrazioni Irpef che variano dal 50% nella ristrutturazione edilizia con limiti di spesa ovviamente fino al famoso superbonus 110% per interventi cosiddetti trainanti.

 

Cosa deve scrivere la famiglia  nella sezione  1 del PEI?

I genitori non sono obbligati a fornire queste informazioni, ma è una opportunità che viene data loro per poter integrare formalmente la descrizione del minore, soprattutto se ritengono che il quadro che emerge dalla documentazione clinica o dall’osservazione in contesto scolastico risulti non adeguato a far emergere le potenzialità del loro figlio.

Gli insegnanti, assieme eventualmente agli altri membri del GLO, possono offrire loro un supporto alla sua redazione, come indicato nelle Linee Guida a pag. 13.

Per la scuola secondaria di II grado la sezione è integrata da una parte gestita dallo studente stesso.

Un ragazzo che usa strumenti compensativi può prendere voti alti?

Gli strumenti compensativi non rappresentano mai una facilitazione ma hanno lo scopo di mettere lo studente con DSA nello stesso piano degli altri. Quindi la risposta al questio è CERTAMENTE SI’.

Non si troverà mai da nessuna parte un elenco “ufficiale“ oppure esaustivo di tutti gli strumenti compensativi e dispensativi.

Ma quello che la legge, giustamente, indica, è la definizione degli stessi, dunque qualsiasi strumento che svolge la funzione di compensare, oppure dispensare, uno studente con DSA va bene, come indicato nella norma di riferimento DM n. 5669 del 12 luglio 2011   e  Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA – allegate al DM n. 5669

nello specifico: DM 5669/11 art. 6 c. 2: Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all’alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare

Che gli strumenti compensativi non siano una facilitazione è detto espressamente nelle Linee Guida MIUR per i DSA del 2011, pag. 7. Gli strumenti compensativi sollevano l’alunno o lo studente con DSA da una prestazione resa difficoltosa dal disturbo, senza peraltro facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo.”

Se gli insegnanti ritengono che gli strumenti compensativi usati da uno specifico studente rappresentino per lui una facilitazione hanno il dovere di promuovere competenze e autonomie di studio più efficaci, ma questo non c’entra nulla con la valutazione.


In questo stralcio di video di un convegno del Prof. Guido Dell’Acqua (uno dei referenti area BES del MIUR), viene affrontato in maniera inequivocabile questo aspetto.

Vengono esplicitati diversi punti:

  • Alcuni insegnanti non danno la possibilità di utilizzare strumenti (compensetivi e/o dispensativi) e questo costituisce attività illecita, anche di natura DISCRIMINATORIA;
  • La normativa dice che si può dare, per una verifica scritta, o del tempo in più, o degli esercizi in meno, se, facendo un esempio, ci sono 10 esercizi e l’insegnante dice allo studente di farne solo 7 e di sceglierli lui, è una cosa terribile,  è il docente che deve fare la riduzione e scegliere quali deve fare;
  • in alcuni casi (purtroppo FREQUENTI) in  cui tali strumenti non sono negati,  tuttavia, c’è il malcostume di alcuni docenti di ridurre il voto massimo per quegli alunni che hanno svolto la prova utilizzando strumenti compensativi e dispensativi : <<Ci sono dei Professori che riducono la verifica però dicono: “tu come voto massimo hai 7, perché hai gli strumenti quindi di più non posso darti”.   Questo è imbarazzante….>>.

<<E’ talmente illegale che tutto ciò prefigura anche l’ipotesi di condotta discriminatoria, ex Legge 67 del 2006>>.

L’alunno con DSA ha diritto a prendere il massimo dei voti, se la verifica è svolta bene.


Se vi doveste trovare in una simile condizione, chiedete all’insegnante qual è la normativa che gli consente di partire dal voto 8 (o amche meno), non saprà cosa rispondervi perchè non esiste, per tutti gli studenti, di qualsiasi “tipologia”, il voto per essere valutati parte da 10 (voto in decimi), anche se usano strumenti compensativi.

Questo sia che si sia in una secondaria di secondo grado (dpr 122/2009) sia che si sia in una secondaria di I grado (62/2017) o in una primaria (OM 172/2020).

Asserire una cosa diversa evidenzia una GRAVE lacuna nel profilo professionale.