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In quale orario può essere convocato il GLO?

Essendo tutti gli insegnanti della classe membri del GLO tutti devono essere messi in condizione di partecipare agli incontri, quindi questi non possono essere convocati in orario di lezione, ma di pomeriggio.

Era così anche prima ma adesso è stato ulteriormente precisato dal recente DIgs 153/23, art. 4 c. 5.

Purtroppo però, gli specialisti dell’ASL che seguono i bambini/ragazzi e che sono membri del GLO anch’essi, spesso se non sempre, danno disponibilità di partecipare ai GLO solo di mattina, per loro esigenze organizzataive, quindi come fare?

La normativa dice che, anche se i clinici non partecipano, devono garantire al GLO il “necessario supporto” (L. 104/92 art 15 c. 10) e questo può essere fatto in tanti modi, anche organizzando un incontro extra, in presenza o on line, di mattina e con pochi membri del GLO, che poi riporteranno tutto ai membri del  GLO e si prenderanno le decisioni del caso.

Attenzione deve essere chiaro, questo incontro EXTRA non sostituisce il GLO.

All’incontro extra possono partecipare anche i genitori in quanto si parlerà del loro figlio e  hanno diritto ad esserci.

Ricordo che in Italia ci sono circa 1.000 neuropsichiatri infantili e 300.000 alunni con disabilità. E’ impensabile che siano tutti sempre presenti a tutti i GLO.

I ragazzi con disabilità possono uscire da scuola in autonomia?

Nota MIUR 2379 del 2017 – uscita autonoma da scuola  (applicazione dell’art. 19-bis della L. 172/17).

La nota sopra riportata dice che se i genitori o i tutori legali autorizzano l’uscita, la scuola non può impedirlo.

Lo studente può prendere un mezzo pubblico o andare a piedi, la responsabilità è della famiglia.

Né la nota 2379 né la L. 172 citano gli alunni con disabilità, ma è evidente che la norma si applica a tutti gli studenti di età compresa fra i 14 e i 18 anni.

 

Revisione voto in condotta, chi prende 6 sarà rimandato a settembre. Cambiano anche le sospensioni. ULTIMA BOZZA disegno di legge approvato

Fonte:Orizzonte Scuola

Il Consiglio dei Ministri approva il provvedimento che cambia le regole sul voto in condotta. Un voto inferiore al 6 in condotta comporta l’automatica bocciatura dell’alunno o la non ammissione all’esame di Stato.

Chi prende 6 sarà rimandato a settembre e dovrà presentare un elaborato critico in materia di Cittadinanza; se succede in quinta superiore, dovrà trattare l’elaborato nell’Esame di Stato.

Solo chi prende 9 o 10 in condotta avrà diritto a ottenere il massimo dei crediti scolastici che andranno poi a fare media nel calcolo del voto finale di Maturità.

Previsto il voto in condotta anche alle medie, e farà media: finora era espressa tramite un giudizio.

Cambiano anche le sospensioni: l’alunno che ha subìto fino a due giorni di sospensione dalle lezioni svolgerà attività scolastiche su temi legati ai comportamenti messi in atto con elaborato finale.

Nel caso di sospensioni più lunghe dovrà svolgere attività di cittadinanza solidale presso delle strutture convenzionate.

DDL bozza approvata voto in condotta

Il comunicato del governo

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara, ha approvato, con procedura d’urgenza, un disegno di legge volto all’istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale e di revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti.

Inoltre, in merito alla disciplina relativa alla valutazione del comportamento degli studenti, si prevede che nella scuola secondaria di primo grado la valutazione sia espressa in decimi e, nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, che il consiglio di classe deliberi la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato conclusivo del percorso di studi.

Per la scuola secondaria di secondo grado, in caso di giudizio pari a sei decimi, il Consiglio di classe assegnerà allo studente un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell’esame di Stato.

Analogamente a quanto avviene per il primo ciclo, nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il Consiglio di classe dovrà deliberare la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del percorso di studi.

Infine, il punteggio più alto nell’ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti dello scrutinio finale sarà attribuito soltanto se il voto di comportamento sia pari o superiore a nove decimi.

Se la certificazione di disabilità arriva in estate o a anno scolastico inoltrato come si fa con il PEI? Come si fa per chiedere le ore di sostegno?

Secondo la normativa (DL 66/17 art. 7) entro il 30 giugno il GLO si riunisce per fare il PEI finale e quello provvisiorio dove vengono chieste le ore di sostegno necessario per l’anno seguente.

Ci sono però casi in cui le certificazioni arrivano alle famiglie nei mesi di luglio , agosto, settembre o addiriittura ad anno scolastico inoltrato,  come fare dunque per chiedere le ore per il sostegno?

Secondo la normativa la scuola dovrebbe redigere direttamente il PEI iniziale entro il 30 ottobre, ma ci sono degli UST che chiedono in ogni caso il PEI provvisorio per assegnare il sostegno alle nuove certificazioni.

Sarà il dirigente a quantificare le risorse da proporre e chiederà le ore necessarie  inviando all’UST i documenti in possesso della scuola.

Inoltre durante l’inizio dell’anno scolastico  (ma anche durante l’estate in alcune province) si aprono altre finestre per fare richiesta dell’insegnante di sostegno, molto dipende dalle disponibilità in organico, comunque quando una certificazione arriva, in qualsiasi momento dell’a.s. la scuola deve farsene carico e mettere in atto tutte le strategie utili a far fronte ai bisogni del bambino   D.lgs.182 del 29-12-2020 modificato dal Dlgs 153 del 2023.

 

l PEI in corso d’anno va redatto sempre, anche se arriva ad anno scolastico molto inoltrato, se per l’alunno vengono impegnate da subito delle risorse, sostegno o assistenza.

Negli altri casi decide la scuola in base ai bisogni.

Se, ad esempio, per l’alunno è stato redatto un PDP che sta funzionando adeguatamente e anche se si passasse a un PEI non cambierebbe nulla perché si sta già facendo quello che è possibile fare senza sostegno, si può benissimo continuare con il PDP e in questo caso entro giugno si farà il PEI provvisorio.

Una situazione particolare si ha nelle classi terminali di entrambi i cicli, perché con il PEI sono possibili personalizzazioni che il PDP non consente e quindi può rivelarsi necessario anche se non c’è il sostegno.