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Domanda: “Mio figlio non capisce/impara come l’insegnante vorrebbe, e non si riesce a fare in modo che il docente cambi in qualche modo strategia didattica”

Nei casi in cui un insegnante non accetti che la sua strategia didatica con un determinato ragazzo non funzioni diventa un’impresa ardua da affrontare per le famiglia e per il ragazzo stesso che si vede inanellane una serie di insufficiente che in buona parte non dipendano da lui ma dal “disturbo” per il/i quale/i ha una certificazione clinica e dalla NON personalizzazione della didattica e dalla NON strutturazione delle verifiche.

In questi casi c’è bisogno di tanta pazienza da parte di tutte le parti e farsi aiutare dalla normativa:

Legge 170 del 2010

Indicazioni dell’art. 5 riportato anche sulle Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA – allegate al DM n. 5669/11, pagina 7

 

Attestato dei crediti formativi per alunno con disabilità che non partecipa all’esame di Stato

Relativamente alla compilazione dell’attestato dei crediti formativi per alunno con disabilità che non partecipa all’esame di Stato le Linee Guida allegate al  DL 182 del  2020 a pag. 42, è scritto che se il candidato non sostiene gli esami l’attestato è firmato dal dirigente, non dal presidente della commissione.
 
L’attestato degli studenti che non hanno sostenuto l’esame non comprende la valutazione in centesimi che può essere riferita solo all’esito delle prove.
Si usano modelli diversi per chi ha sostenuto l’esame e chi no.

Quali parti del PEI vanno compilate nei tre incontri del GLO?

PEI INIZIALE: Le sezioni da 1 a 10 vanno compilate tutte all’inizio dell’anno scolastico, a parte ovviamente quelle che non sono previste, come la 3 se non c’è, neppure richiesto al comune, il progetto individuale o la 10  nelle classi in cui non si rilascia questa certificazione.
Non si compilano le parti che si trovano alla fine delle sezioni 5, 7, 8 dedicate alla “verifica conclusiva degli esiti” che rientrano appunto nella verifica finale.

PEI INTERMEDIO: Nell’incontro intermedio si affrontano le sezioni (sempre quelle da 1 a 10) in cui il GLO ritiene necessario intervenire, per correggere o integrare (se si dovesse presentare la necessità di PEI intermedi se ne possono fare più di uno) .

PEI FINALE E PROVVISORIO: Nell’incontro di verifica finale si compilano le parti delle sezioni 5, 7 e 8 dedicate alla “verifica conclusiva degli esiti” e l’intera sezione 11, per sapere nello specifico cosa va scritto nel PEI provvisorio vedere D.Igs. 153/23 art. 16.

Il PEI provvisorio

Va compilato per gli alunni certificati durante l’anno per i quali non c’è un PEI già approvato  per varie motivazioni:

  • perché la documentazione è arrivata tardi 
  • per i neo iscritti che entrano per la prima volta nel sistema di istruzione, non quelli che vengono iscritti per la prima volta a quella scuola, in quanto hanno il PEI della scuola precedente, in pratica sono i bambini che entrano all’infanzia, qualche eventuale alunno che si iscrive alla primaria senza aver frequentato l’infanzia,
  • alunni che terminano l’istruzione parentale
  • alunni che rientrano da un anno o più di frequenza all’estero
  • alunni adottati

Il PEI provvisorio va approvato, entro il 30 giugno. 

 
Il DI 182/20  modificato dal DI  153/23   definisce, all’art. 16 comma 2, i  contenuti del PEI provvisorio e la composizione dei particolari membri del GLO che deve quantificare le risorse per l’ anno successivo (ore per insegnante so sogno, eventuali operatori) e approvarlo. 
 
In caso di certificazioni arrivate a luglio o agosto è dà tenere presente che ci sono degli UST che chiedono sempre il PEI provvisorio per l’assegnazione di sostegno quindi è bene informarsi.
 
Con il PEI provvisorio non vanno compilati gli allegati C e C1 ma solo la sez. 12 dove si trova una tabella di sintesi identica a quella  che si trova nella seconda pagina dell’allegato C. Non c’è il riferimento ai range dell’allegato C1

I MEMBRI DEL GLO 

 
I membri del GLO sono definiti nel DL 182/17,  i genitori, i clinici gli insegnanti. 
 
Rispetto alla componente docenti:
  • in caso di nuova certificazione di un alunno già iscritto e frequentante, sono membri di diritto i docenti del consiglio di classe.
  • Se si tratta di nuova iscrizione e non è stata ancora assegnata una classe, il dirigente individua i docenti che possono far parte del GLO.

OBIETTIVI E STRATEGIE

 
Obiettivi e strategie non saranno indicati nel PEI provvisorio ma lo saranno nel PEI approvato dal GLO dell’anno successivo.

Contenuti del PEI provvisorio (DL 182/20 art. 16 c. 3):

“Per la redazione del PEI provvisorio, è prescrittiva la compilazione delle seguenti sezioni del modello di PEI allegato al presente decreto:
a. Intestazione e composizione del GLO;

  • b. Sezione 1 – Quadro informativo, con il supporto dei genitori;
  • c. Sezione 2 – Elementi generali desunti dal Profilo di Funzionamento;
  • d. Sezione 12 – PEI provvisorio per l’a. s. successivo;
  • e. Sezione 4 – Osservazioni sull’alunno per progettare gli interventi di sostegno didattico;
  • f. Sezione 6 – Osservazioni sul contesto: barriere e facilitatori.”
Il PEI provvisorio va redatto entro il 30 giugno (DI 182 art. 16 c. 1).

Non è previsto per certificazioni pervenute successivamente ma nonostante questo alcuni UST (Uffici Scolastici Territoriali) lo richiedono lo stesso.

ATTENZIONE

La nota del 24 maggio 2024 ha generato molta confusione dicendo che il PEI provvisorio andava redatto per i neoiscritti, ma si intendeva quelli iscritti per la prima volta al sistema di istruzione, non a quella specifica scuola, vedere le FAQ del ministero n. 20-22-23.