È un riferimento a un disturbo clinico e questo viola la Legge sulla privacy sui dati sensibili inerenti la salute, che la scuola può conservare ma mai divulgare, neppure indirettamente;
È ingiusto perché nella valutazione questi alunni, in base alla normativa, possono usare strategie compensative che hanno lo scopo di consentire loro di essere valutato equamente e non rappresentano una facilitazione;
Se l’alunno con DSA o con 104 o BES ha raggiunto gli obiettivi minimi previsti per la classe, si è guadagnato la sua sufficienza e prenderà un 6.
Un vero “6” e non è giusto sminuire i suoi risultati.
Nei casi in cui un insegnante non accetti che la sua strategia didatica con un determinato ragazzo non funzioni diventa un’impresa ardua da affrontare per le famiglia e per il ragazzo stesso che si vede inanellane una serie di insufficiente che in buona parte non dipendano da lui ma dal “disturbo” per il/i quale/i ha una certificazione clinica e dalla NON personalizzazione della didattica e dalla NON strutturazione delle verifiche.
In questi casi c’è bisogno di tanta pazienza da parte di tutte le parti e farsi aiutare dalla normativa:
Relativamente alla compilazione dell’attestato dei crediti formativi per alunno con disabilità che non partecipa all’esame di Stato le Linee Guida allegate al DL 182 del 2020 a pag. 42, è scritto che se il candidato non sostiene gli esami l’attestato è firmato dal dirigente, non dal presidente della commissione.
L’attestato degli studenti che non hanno sostenuto l’esame non comprende la valutazione in centesimi che può essere riferita solo all’esito delle prove.
Si usano modelli diversi per chi ha sostenuto l’esame e chi no.
PEI INIZIALE: Le sezioni da 1 a 10 vanno compilate tutte all’inizio dell’anno scolastico, a parte ovviamente quelle che non sono previste, come la 3 se non c’è, neppure richiesto al comune, il progetto individuale o la 10 nelle classi in cui non si rilascia questa certificazione.
Non si compilano le parti che si trovano alla fine delle sezioni 5, 7, 8 dedicate alla “verifica conclusiva degli esiti” che rientrano appunto nella verifica finale.
PEI INTERMEDIO: Nell’incontro intermedio si affrontano le sezioni (sempre quelle da 1 a 10) in cui il GLO ritiene necessario intervenire, per correggere o integrare (se si dovesse presentare la necessità di PEI intermedi se ne possono fare più di uno) .
PEI FINALE E PROVVISORIO: Nell’incontro di verifica finale si compilano le parti delle sezioni 5, 7 e 8 dedicate alla “verifica conclusiva degli esiti” e l’intera sezione 11, per sapere nello specifico cosa va scritto nel PEI provvisorio vedere D.Igs. 153/23 art. 16.
Sito di Supporto allo studio per tutti gli studenti in modo particolare Bambini e Ragazzi con BES