O.M. 741 del 3/10/2017 Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
L’alunno con disabilità ha diritto a partecipare alla visita guidata, come tutti i suoi compagni.
E la scuola, che la organizza e ne è responsabile, deve garantirgli questa possibilità.
Se serve un supporto particolare per lui, senza il quale non può partecipare, ci deve essere.
Tutto questo, compresi ovviamente gli aspetti economici, vanno definiti quando viene redatto il PEI e non quando mancano pochi giorni all’uscita, quando ci si ricorda che in classe c’è un alunno con particolari esigenze.
Se una scuola organizza un viaggio o un’uscita prevedendo personale per tutti ma non per un alunno con disabilità, è discriminazione in base alla Legge 67 del 2006 art. 2 c. 2 .
Se l’alunno con disabilità per poter partecipare deve pagare una quota maggiore rispetto a quella dei compagni (per spese tipo: un operatore aggiuntivo o per una pedana sul pulman o per la partecipazione di un genitore per pernottamento in albergo o altro) , è discriminazione in base alla Legge 67 del 2006 art. 2 c. 2 .
Non si può imporre ai genitori di partecipare per sorvegliare e accudire il figlio, compito che spetta alla scuola e che si deve organizzare, e poi pretendere anche che paghino.
Leggere questo articolo.
Il Modello di PEI Nazionale allegato al Dlgs 153/23 prevede una specifica voce sull’organizzazione delle uscite didattiche (Sezione 9) dove va scritto come andranno organizzate le gite, con tutti gli accorgimenti per garantire la partecipazione anche al ragazzo con disabilità:«Interventi previsti per consentire all’alunno/a di partecipare alle uscite didattiche, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione organizzati per la classe ……………………»
Se, invece, sono i genitori che chiedono alla scuola accompagnare il proprio figlio con disabilità, spetta alla scuola decidere se accettare la presenza o rifiutare, se ritiene che l’intervento di supporto che è in grado di fornire sia adeguato e non serva altro.
Se la gita è stata organizzata tenendo conto anche delle esigenze dell’alunno con disabilità ma la famiglia preferisce comunque non mandarlo (per sue motivazioni) non è detto che debba essere accolto a scuola, non ci sono norme in proposito, dipende dalla scuola.
Per ciò che riguarda l’insegnante di sostegno la decisione di partecipare alla gita didattica è facoltativa, come per tutti gli altri insegnanti.
Se la gita è stata programmata tenendo conto delle necessità di tutti e l’insegnante di sostegno da la disponibilità di accompagnare la classe, se l’alunno con disabilità per motivi vari, non parteciperà, l’insegnante andrà comunque con la classe, anche perché la gita si è potuta organizzare anche grazie al fatto che l’insegnante ha dato la disponibilità (magari senza non ci sarebbero stati sufficienti accompagnatori).
Se non ha dato la disponibilità il docente di sostegno deve essere a scuola a disposizione durante il suo orario di servizio.
Per le uscite brevi in orari scolastici del tipo recarsi a manifestazioni, musei, teatri o altro nella stessa città, vanno programmate attentamente e si devono scrivere nel PEI le modalità di partecipazione dell’alunno con disabilità, la scuola deve organizzarsi autonomamente, possibilmente senza il coinvolgimento della famiglia.
Nei musei statali l’ingresso è gratuito per la persona con disabilità e il suo accompagnatore, e questo a prescindere dalla gravità o dal comma della legge 104 attribuito allo studente.
Negli altri casi (musei privati o comunali, teatri, cinema o altro) non ci sono norme uniche e tutto dipende dalle disposizioni di chi gestisce il servizio.
Il costo del viaggio (pullman o altro) assicurazione ed entuali soggiorni in albergo per gite di più giorni, gli studenti con disabilità pagano come tutti gli altri.
Uno studente può essere escluso da una gita per motivi comportamentali o a causa della sua disabilità/disturbo?
Un ragazzo con disabilità, può essere iscritto nella stessa classe per la terza volta (quindi dopo 2 bocciature) L. 104/92 art. 14 c. 1/c
e finché può essere iscritto a scuola il sostegno è sempre garantito L. 104 art. 13 c. 3.
La mancata ammissione alla classe successiva è decisa esclusivamente dagli insegnanti della classe al momento dello scrutinio finale. Non spetta decidere né ai genitori né agli specialisti.
Per il Primo Ciclo (scuola primaria e secondaria di primo grado) il riferimento è il DL 62/17 art. 11 c. 3:
L’ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.
In sostanza quindi si seguono, senza eccezioni, tutte le nome che valgono per tutti gli alunni, ma la valutazione sarà riferita al PEI.
ALLA SCUOLA PRIMARIA
La ripetenza nella scuola primaria è regolata per tutti, e quindi anche per gli alunni con disabilità, dall’art. 3 c. 3 che prevede tre condizioni:
I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunna o l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.
PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Per la secondaria di primo grado di applica il comma 2 dell’art. 6:
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo.
Anche in questo caso è richiesta l’adeguata motivazione, ma la decisone può essere presa a maggioranza.
Certamente il mancato raggiungimento degli obiettivi va esplicitato con voti negativi.
PER LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Nella secondaria di secondo grado si applica per la valutazione intermedia il DPR 122 del 2009 e, per l’ammissione all’esame, il DL 62/17 62/17 .
Gli studenti con disabilità vengono valutati in base al loro PEI, con le stesse procedure degli altri. La decisione è quindi sempre assunta dal consiglio di classe a seguito di valutazioni negative degli apprendimenti.
DPR 122/09 art. 9 c. 1:
La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall’articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed è espressa con voto in decimi secondo le modalità e condizioni indicate nei precedenti articoli. [ossia come tutti gli altri]
Per l’ammissione all’esame:
DL 62/17 art. 20 c. 1:
1. Le studentesse e gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 13. [ossia come tutti gli altri]