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Con una certificazione di privati si fa il PDP?

Il PDP è obbligatorio per gli alunni con DSA certificati in base alla L. 170/10 e del DM 5669/11 e successive norme regionali.

In alcune regioni la diagnosi rilasciata da privati non è sufficiente per attivare la L. 170, in altre è accettata ugualmente.

Se nella vostra regione è richiesta la certificazione pubblica, questo alunno non è formalmente considerato con DSA per la scuola, e quindi il PDP non è obbligatorio, ma viene in aiuto la Circolare MIUR sui BES n 8 del 6-3-2013 “Per quanto riguarda gli alunni in possesso di una diagnosi di DSA rilasciata da una struttura privata, si raccomanda – nelle more del rilascio della certificazione da parte di strutture sanitarie pubbliche o accreditate – di adottare preventivamente le misure previste dalla Legge 170/2010”

Questo significa che in attesa che una struttura pubblica emetta la sua certificazione o convalidi quella privata il MIM raccomanda di considerare lo studente sotto la tutela della Legge 170/10 e predisporre tutte le tutele del caso, PDP compreso.

I professori anche senza certificazione sono tenuti ad intervenire se ci sono difficoltà, possono mettere in atto tutte le strategie didattiche necessarie per il raggiungimento del successo formativo degli alunni, DPR ‪275 1999‬ punto 4.

Aggiunte mappe Storia – Il Fascismo 5° Socio Sanitario

01. L’AFFERMAZIONE DEL FASCISMO IN ITALIA
02. NASCITA DEL PARTITO FASCISTA
03. MUSSOLINI ALLA CONQUISTA DEL POTERE
04. IL GOVERNO MUSSOLINI
05. IL GOVERNO MUSSOLINI parte 2
06. IL DELITTO MATTEOTTI E L’INIZIO DELLA DITTATTURA
07. LE LEGGI FASCISTISSIME
08. I PATTI LATERANENSI
09. LA RICERCA DEL CONSENSO
10. LA POLITICA ECONOMICA DEL FASCISMO
11. RAPPORTI FRA IMPRESE E LAVORATORI
12. LA POLITICA ESTERA – LA GUERRA IN ETIOPIA
13. L’ALLEANZA CON LA GERMANIA
14. L’ITALIA ANTIFASCISTA
15. L’AVVENTO DEL FASCISMO
16. IL REGIME FASCISTA

Si può utilizzare l’insegnante di sostegno per fare supplenze quando sono presenti gli alunni con disabilità per cui è stato nominato?

“Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi……. sono garantite attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati.”  Legge 104/92 art 13 comma 3, garantite ossia assicurate in ogni caso e non vanno pertanto considerate come interventi aggiuntivi o opzionali di cui la scuola può disporre in modo discrezionale, sospendendoli e dirottando il personale assegnato allo scopo per rispondere ad altre esigenze. 

La nota MIUR 9839 del 2010  dice che:

è possibile inviare un insegnante di sostegno a fare supplenze SOLO in casi non altrimenti risolvibili, quindi appare chiaro che si può fare solo in CASI ECCEZIONALI, non deve essere una regola e deve esserci un ordine di servizio del dirigente,  quindi sono situazioni che possono capitare 1 o 2 volte l’anno.

A riguardo c’è l’indicazione che troviamo nelle Linee Guida MIUR sull’integrazione scolastica del 2009 (pag. 15): «l’insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto».

In alcune scuole invece è la prassi inviare a fare sostituzioni i docenti di sostegno, non solo, in alcune scuole gli insegnanti devono portarsi dietro anche lo studente con disabiltà, cosa che reputo indecente,  l’alunno ha diritto a rimanere nella sua classe, con i suoi insegnanti e i suoi compagni, e non può essere umiliato con questo peregrinare in classi non sue solo perché è ritenuto un’appendice del “suo” insegnante.

Se il ragazzo è considerato talmente grave che non può stare in classe senza un supporto specifico è un motivo in più per non utilizzare per supplenze l’insegnante di sostegno.

In caso di assenza dell’alunno con disabilità, l’insegnante di sostegno può essere utilizzato su altri posti, sostituzione?

Nel momento in cui l’alunno disabile è assente, l’insegnante di sostegno, ha lo stesso diritto e dovere di un insegnante curriculare, rendendosi disponibili a sostituire un collega in caso di assenza.

E’ superfluo dire che, l’insegnante di sostegno, avendo contitolarità nella classe dell’alunno disabile a cui è assegnato, nel caso di assenza dello studente o dell’insegnante curricolare resta a disposizione della stessa classe, questa non può essere definita una sostituzione. 

Supplenze sulla stessa classe

L’insegnante di sostegno è “contitolare” della classe (L. 104/92 art. 13 c. 6) e quindi gli alunni, tutti gli alunni non solo quello con disabilità, sono anche suoi alunni.

Di sicuro, pertanto, è possibile affidare la classe all’insegnante di sostegno e in questo caso, a rigore, non si dovrebbe neppure parlare di supplenza.

Naturalmente questa diversa organizzazione didattica (un solo insegnante anziché due) ha delle ricadute sulla qualità del servizio di inclusione e non può essere considerata come modalità abituale per risolvere i problemi derivanti dalle assenze.

Ricordiamo che in base all’art. 13 c. 3 della L. 104/92 le attività di sostegno per gli alunni con disabilità sono “garantite”, ossia assicurate in ogni caso, e non possono essere considerate come prestazioni accessorie a cui si può liberamente rinunciare.

Può essere che in certi casi sia preferibile affidare tutta la classe, compreso l’alunno con disabilità, all’insegnante di sostegno che conosce tutti, senza far ricorso a persone esterne, ma non è sempre così: bisogna considerare quanto dura l’assenza, quali sono i bisogni dell’alunno con disabilità, se veramente non può stare da solo in classe con i compagni, ecc.

Di quanti ragazzi devono essere formate le classi che accolgono gli alunni con disabilità

Il numero dei ragazzi di una classe può essere controllato solo nel primo anno di corso.

Se nei successivi anni, si dovessero aggiungere altri studenti, per i più svariati motivi, non si potrà dividere una classe già formata da anni.

Si applica il DPR 81 del 29-3-09  art 5 comma 2 pag 5:

“2. Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilita’ sono costituite, di norma, con non piu’ di 20 alunni, purche’ sia esplicitata e motivata la necessita’ di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purche’ il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola. L’istituzione delle predette classi deve in ogni caso far conseguire le economie previste nei tempi e nelle misure di cui all’articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133″.

cioè prevede al massimo 20 alunni, con possibilità di derogare del 10%, quindi 22, ma anche che possono esserci situazioni particolari che vanno comunque salvaguardate garantendo l’iscrizione a tutti.

Le classi numerose con all’interno uno o più ragazzi con disabilità se ci fossero i numeri si possono sdoppiare, la normativa dice che non si possono formare classi con meno di 15 alunni, ma dice anche che c’è una tolleranza del 10% in eccesso o in difetto, quindi una classe di 29 alunni potrebbe essere doppiata in 2 classe da 15 e 14 alunni, poi comunque bisogna capire se l’ufficio scolastico concederà insegnanti per entrambi le classi. 

Non esiste norma che indichi un numero massimo di  ragazzi con disabilità che possono essere inseriti in una classe, ma può esserci un regolamento di istituto che regola le ammissioni (di tutti gli studenti) ma tale regolamento deve essere pubblico e inserito nel sito della scuola.

Anno Scolastico 2022/2023

DL 62 del 13 aprile 2017come devono essere gli esami di maturità  (per tutti gli studenti). 

FAQ del Ministero dell’istruzione e del Merito sugli esami di Maturità (vedere la parte per i candidati con DSA)

Ordinanza annuale O.M. 45 del 09-03-2023
Allegato_A  (OM 45-2023) griglia valutazione voto orale

 

Mappe Riepilogative

Maturità 2023: i 5 punti bonus

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Indicazioni generali per gli Esami di Stato ORDINANZA G.U. 2860 DEL 30 DICEMBRE 2022

La commissione di esame torna ad essere come era in passato:

  • 1 presidente esterno
  • 3 commissari esterni
  • 3 commissari interni

Per essere ammessi agli esami si devono SVOLGERE PROVE INVALSI ma  NON faranno media sul voto.

#Maturità2023 annunciate le discipline della seconda prova scritta dell’Esame conclusivo del secondo ciclo.

Potete cercarle attraverso l’apposito motore di ricerca

 

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Le modalità di verifica e valutazione dei candidati con DSA sono disciplinate da:
  • La Legge 170 del 2010 art. 5 comma 4 

Il voto complessivo è sulla base di 100/100 così suddivisi
Max 40 per i crediti relativi alla media del triennio
Max 20 prima prova scritta
Max 20 seconda prova scritta 
Max 20 colloquio 

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Per i candidati con con Legge 104 e Percorso B (obiettivi minimi) è possibile portare agli Esami di Stato per il colloquio orale una “tesina” ovvero un percorso pluridisciplinare che includa anche l’esperienza di PCTO e che tocchi le varie materie coinvolte, se il cdc reputi questa prova equipollente.

Questo è possibile in base al DL 62 del 13 aprile 2017 art. 20 c. 1, che dice che la tipologia delle prove sono definite dal consiglio di classe che dichiara se vanno ritenute equipollenti.

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Calcolatrice ammesse nota del 20-03-2023

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TRACCE ESAMI 1 prova

Analisi del testo (tipologia A): “Alla nuova luna” di Salvatore Quasimodo e Alberto Moravia con un brano tratto da “Gli Indifferenti”

Testo argomentativo (tipologia B): Federico Chabod, “L’idea di Nazione” – Piero Angela, “Dieci cose che ho imparato” – Oriana Fallaci, “Intervista con la storia”.

Tema di attualità (tipologia C): Lettera aperta al Ministro Bianchi sull’esame di Maturità e Marco Belpoliti con “Elogio dell’attesa nell’era di Whatsapp”

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