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Se qualche insegnante è assente al GLO e non firma il PEI è libero di non rispettarlo?

Le Linee Guida del Dlgs 153/23, pag. 12, dicono che:

«La firma di tutti i membri del GLO è prevista sul PEI redatto in via definitiva entro il mese di ottobre e, alla fine dell’anno scolastico, nell’incontro di verifica. »

Il PEI approvato dal GLO va rispettato da tutti, anche dai membri assenti.

Se non sono d’accordo su qualcosa lo metteranno per iscritto e chiederanno la convocazione di un altro incontro.

Tutti gli insegnanti devono partecipare al GLO?

  • Tutti gli insegnanti sono membri del GLO e vanno invitati all’incontro. Dlgs 153/23 art. 4 c. 7
  • Per permettere a tutti di parteciparegli incontri vanno fissati fuori dall’orario di lezione
  • le ore dedicate al GLO rientrano nelle 40 ore di attività collegiali obbligatorie
  • L’incontro del GLO è valido anche se non tutti i membri sono presenti. Dlgs 153/23 art. 4 c. 4
  • Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento

Non possiamo pretendere che l’insegnante che ha nove classi sia presente a tutti gli incontri ma deve essere chiaro che è comunque “corresponsabile” per progetto di inclusione, anche se non partecipa fisicamente al GLO: si tiene informato, legge i documenti, concorre a compilare la parte disciplinare che gli compete…

E se uno degli alunni con disabilità delle sue nove classi presenta problemi nelle sue ore, gli si chiederà di partecipare fisicamente almeno al suo GLO.

Cosa sono i PON?

La sigla “PON” è l’acronimo “Programmi Operativi Nazionali” del Miur, sono finanziati dall’Unione Europea per promuovere l’uguaglianza sociale, occupazionale ed economica tra le varie aree dell’UE.

Le scuole che desiderano accedere a questi finanziamenti, devono elaborare un piano da consegnare all’Autorità di Gestione dei PON.

Quest’ultima, se li trova meritevoli, ne autorizza l’erogazione.

A quel punto la scuola può mettere in atto il suo progetto, sempre sotto la supervisione dell’Autorità.

La partecipazione ai progetti PON è libera e l’organizzazione del progetto è fatta, in completa autonomia, dalla scuola che vi aderisce.

Gli obiettivi, gli alunni che parteciperanno, i docenti che li seguiranno, i tempi, i luoghi e le modalità vengono esplicitati nel progetto predisposto a seconda delle attività da volgere e dei bisogni individuali di ogni territorio.

Il docente di sostegno, così come altre figure non obbligatorie, possono essere remunerate con i fondi previsti per le spese generali.


Per le attività scolastiche Tipo i PON, è giusto escludere i ragazzi con disabilità perché non c’è un insegnante di sostegno? 

Le attività organizzate dalla scuola devono essere accessibili a tutti gli alunni e non discriminare nessuno. Questo vale certamente anche per i PON.
Il fatto che le norme sui PON non prevedano esplicitamente l’obbligo di fornire risorse particolari per gli alunni con disabilità non significa certo che le scuole siano autorizzate ad escluderli.

Le attività organizzate dalla scuola devono essere accessibili a tutti gli alunni e non discriminare nessuno. Questo vale certamente anche per i PON.
Il fatto che le norme sui PON non prevedano esplicitamente l’obbligo di fornire risorse particolari per gli alunni con disabilità non significa certo che le scuole siano autorizzate ad escluderli.

Può essere che alcune iniziative non siano adatte a tutti e, in alcuni casi, se non è possibile intervenire altrimenti, si potrà proporre per alcuni delle attività diverse, motivando la decisione, ma non si può assolutamente escludere tutti gli alunni con disabilità da tutte le attività integrative proposte dalla scuola.

Escludere un alunno dalle attività scolastiche proposte dalla scuola solo perché ha una certificazione di disabilità è un evidente atto di discriminazione, come definita dall’art. 2 c. 2 della Legge 67/06
«2. Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga»
 

Purtroppo tante scuole ignorano i principi dell’inclusione, o li considerano degli optional, e allora non resta che ricordarglielo utilizzando strumenti “antipatici” come diffide formali via raccomandata o PEC. 

Le classi con alunni con 104 da quanti ragazzi devono essere composti?

La normativa regola solo le classe iniziali in fatti nel   DPR 81 del 2009 art. 5 c. 2 leggiamo:

” Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate
dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola. ….”

e in tale articolo non vi è alcun riferimento al comma di gravità (1, 3) dell’alunno disabile. 

L’art. 16 c. 2 dice che nella secondaria di 2° grado non si possono in ogni caso superare i 30 studenti per classe.


C’è una legge che fissa il numero massimo di alunni con disabilità per classe?

Attualmente nessuna norma fissa un numero massimo di alunni con disabilità perché è troppo alto il rischio che da forma di tutela si trasformi in causa di discriminazione, complicando se non impedendo l’accesso all’istruzione per gli studenti con disabilità.

Ovviamente la scuola farà di tutto per evitare una concentrazione di “molti” alunni con disabilità in un’unica classe ma, se non ci sono alternative, va assicurato il diritto all’istruzione di questi alunni, tanto più se sono in obbligo scolastico, devono tutti essere accolti.