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Test d’ingresso all’università: il Consiglio di Stato riconosce il pieno diritto degli studenti con DSA a utilizzare gli strumenti compensativi previsti dalla legge 170/2010

Fonte: AID

Il 22 maggio scorso il Consiglio di Stato ha emesso un’ordinanza che riconosce il pieno diritto degli studenti universitari con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) a utilizzare, nei test d’ingresso per i corsi di laurea ad accesso programmato, tutti gli strumenti compensativi previsti dalla legge 170/2010.

L’ordinanza arriva a seguito del ricorso con cui Viola, studentessa torinese dislessica e socia AID, ha chiesto che le venissero riconosciuti, nel test d’ingresso di Medicina, gli strumenti a lei necessari per sostenere la prova, così come previsto dalla legge 170/2010, e non solo la calcolatrice non scientifica, il videoingranditore o l’affiancamento di un lettore umano, ovvero i tre strumenti indicati nel decreto che disciplina i test d’ingresso nei corsi di laurea ad accesso programmato, emesso ogni anno dal Ministero dell’Università e della Ricerca.

Con questa ordinanza i giudici del Consiglio di Stato hanno rovesciato il precedente pronunciamento del Tar del Lazio, secondo cui Viola avrebbe dovuto prima fare il test di accesso con i soli strumenti compensativi concessi dal decreto ministeriale e, se per caso non lo avesse superato, solo allora avrebbe potuto ricorrere.

Come evidenziato in questo articolo de “La Repubblica”, Il giudice Raffaello Sestini della settima sezione del Consiglio di Stato, nell’accogliere il ricorso, ha fatto riferimento “alle rilevanti questioni che coinvolgono i principi dell’ordinamento concernenti l’accesso agli studi dei capaci e meritevoli” oltre al “principio di tutela della persona e delle sue potenzialità di sviluppo anche in caso di condizioni svantaggiate”. Tanto più che il decreto del Ministero “rendeva omogenea”, su tutto il territorio nazionale, la disparità di trattamento per i candidati con DSA.

La petizione di AID per i diritti degli studenti universitari con DSA

L’ordinanza del Consiglio di Stato sancisce quindi uno dei diritti che AID rivendica da anni per gli studenti universitari con DSA.

La raccolta firme, tuttora aperta, chiede al Governo e Parlamento di approvare una norma per garantire:

  • Strumenti compensativi, misure dispensative, modalità di verifiche e valutazione adeguate nei test d’ingresso e negli esami all’università.  
  • Un centro sanitario pubblico in ogni regione per la certificazione diagnostica degli adulti, senza la quale gli studenti universitari, ma anche i candidati ai concorsi pubblici e i lavoratori nelle aziende private, sarebbero privi di diritti.

L’ordinanza del Consiglio di Stato rappresenta un importante precedente a cui gli studenti con DSA potranno fare riferimento, in futuro, per far valere i loro diritti. 

L’auspicio di Associazione Italiana Dislessia è che l’ordinanza possa indurre il legislatore a integrare la normativa vigente in virtù dei principi di diritto da essa sanciti, per garantire pari diritti e opportunità agli studenti universitari con disturbi specifici dell’apprendimento.

Terminologia corretta da usare per gli alunni con disabilità

In ottemperanza al Decreto 62 /24, ecco le termilogie esatte da usare:

a) Alunno/a in condizione di disabilità;
b) Alunno/a con disabilità;
c) Alunno/a con necessità di sostegno elevato o molto elevato;
d) Alunno/a con necessità di sostegno intensivo.

Dalla quale scaturiscono le seguenti combinazioni:

a + c1) = Alunno/a in condizione di disabilità, con necessità di sostegno elevato;

a + c2) = Alunno/a in condizione di disabilità, con necessità di sostegno molto elevato;

a + d) = Alunno/a in condizione di disabilità, con necessità di sostegno intensivo;

b + c1) = Alunno/a con disabilità, bisognevole di sostegno elevato;

b + c2) = Alunno/a con disabilità, bisognevole di sostegno molto elevato;

b + d) = Alunno/a con disabilità, bisognevole di sostegno intensivo.

Su una verifica di uno studente con disgrafia, si valuta come errore una o più parole parola incomprensibili?

La disgrafia è, come tutti i dsa, una caratteristica “nascosta” che può essere scambiata per disinteresse e sciatteria.

Per fare un esempio, un docente di scienze motorie segnalerebbe ad un alunno paraplegico l’incapacità di fare le scale con perizia ed agilità? Non credo.

Tornando al quesito: L’insegnante dovrebbe segnare le parole non leggibili  per farle notare allo studente, in un’ottica di possibile miglioramento, ma non deve assolutamente far influire questa problematica sulla valutazione, ma anzi deve trovare una possibile soluzione al problema, che può essere l’uso del PC durante le veriche.

 

La penna cancellabile sempre usata dallo studente, è ammmessa agli esami?

All’esame si devono rispettare delle procedure formali che nelle verifiche in corso d’anno possono essere ignorate e non sempre quello che è stato scritto nel PDP si può applicare.

Le prove d’esame sono documenti che vanno conservati e hanno valore legale, esattametne come non si può scrivere un contratto o un testamento con una penna cancellabile, non si può fare con un compito d’esame che potrebbe essere successivamente modificato  per favorire o sfavorire un candidato.

Molti diranno che queste cose non succedono, ma la regola vale lo stesso.

Se fosse l’esame di un concorso pubblico sarebbe fuori discussione.

Una soluzione al problema sarebbe far usare allo studente un PC così che possa correggere ogni volta che vuole, ma alla consegna il documento verrà stampato e non sarà più possibile una modifica.

Oppure si può far usare la penna cancellabile allo studente poi alla consegna fotocopiare la prova in modo da avere una copia non modificabile conforme all’originale, per eliminare ogni timore di manomissione.

Ma il dirigente e il deve accettare questa modalità.

A un’alunno è stato certificato un DSA a poche settimane dalla fine della scuola, la scuola è tenuta a redigere il PDP in ogni caso?

Secondo l’ Accordo Stato-Regioni del 2012  la prima certificazione “ “La diagnosi di DSA deve essere prodotta in tempo utile
per l’attivazione delle misure didattiche e delle modalità di valutazione previste, quindi, di norma, non oltre il 31 marzo per gli alunni che frequentano gli anni terminali di ciascun ciclo scolastico, in
ragione degli adempimenti connessi agli esami di Stato. Fa eccezione la prima certificazione diagnostica, che è prodotta al momento della sua formulazione, indipendentemente dal periodo dell’anno in cui ciò avviene
(art. 1 c. 3).

L’alunno, pertanto, va considerato da subito alunno con DSA e si applica per lui la L. 170, anche se non è stato ancora approvato il PDP.
 
Nessuna norma dice entro quanto tempo va redatto il PDP in caso di certificazioni sopraggiunte.
Considerando valida la scadenza massima del trimestre, che troviamo nelle Linee Guida a  pag 8, se una certificazione viene consegnata a scuola dopo metà marzo si arriverebbe alla fine dell’anno e il PDP potrebbe quindi non  essere redatto.
 
Ricordiamo però che quella del trimestre è una scadenza massima, che considera anche il tempo necessario all’inizio dell’anno per conoscere un nuovo alunno che in questi casi esso dovrebbe essere già ben noto ai suoi insegnanti.
 
Ribadiamo però che la L. 170 va applicata anche se non c’è ancora il PDP, le strategie e le tutele personalizzate saranno definite con meno precisione, ma non possono mancare.