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Cosa si intende per prove Equipollenti

Equipollente significa dello stesso valore.
  • Una interrogazione orale è di sicuro equipollente di una scritta, anche se la forma è diversa, se gli argomenti richiesti sono sostanzialmente gli stessi.
  • Allo stesso modo la verifica può essere a domande chiuse anziché aperte.
  • Anche il numero delle domande o degli esercizi può essere ridotto, pur conservando l’equipollenza, se si seleziona un campione di domande significativo.

In pratica sono delle verifiche personalizzate, diverse da quelle dei compagni, che consentono ugualmente di verificare se sono stati raggiunti gli obiettivi o le competenze previste per tutti.

In caso di disabilità, gli obiettivi da raggiungere non sono necessariamente identici a quelli della classe anche se la programmazione personalizzata porta ad un diploma valido ed è nel PEI che si decide quali adattamenti sono possibili.

L’equipollenza delle verifiche sarà poi valutata in base agli obiettivi del PEI, non a quelli della classe, ma le differenze non dovrebbero essere mai sostanziali.

Possono essere omessi contenuti considerati non essenziali, può essere consentita la consultazione di prontuari o glossari, si possono allungare i tempi o ridurre quantitativamente il numero di esercizi o domande…

Se una verifica di matematica prevede la soluzione di 6 problemi, in una prova equipollente possono essere ridotti di numero ma conservando un analogo livello di difficoltà.

Dalle Linee Guida PEI Allegato al Dlgs 153/23 pag. 37-38, si legge.

“B – Con l’opzione “B” si definisce un percorso che, pur personalizzato o adattato, conserva la sua validità ai fini del conseguimento del titolo di studio e prevede la possibilità di somministrare prove di verifica dichiarate equipollenti (in certi casi particolari, anche identiche), ossia dello stesso valore di quelle della classe pur se diverse rispetto ai contenuti, rendendo possibili semplificazioni che non compromettano la loro validità. Possono rientrare in questo ambito eventuali dispense da prestazioni
ritenute non indispensabili, supporti che garantiscono in ogni caso l’autonomia di base, facilitazioni non determinanti… Valutando queste personalizzazioni si terrà conto anche della rilevanza che
possono avere le varie discipline nello specifico indirizzo di studi. Modificando in questo modo la progettazione, anche se non in modo radicale, cambiano molto probabilmente anche i risultati attesi
per cui diventa necessario adattare i criteri di valutazione definiti per la classe. “

Sempre dalle linee guida a pag. 29 troviamo scritto:

” A titolo esemplificativo, si riportano alcune forme di personalizzazione che possono essere considerate:
− la possibilità di assegnare tempi più lunghi tutte le volte che è richiesto dalle condizioni
funzionali o di contesto;
− la riduzione per numero o dimensioni delle verifiche proposte se non è possibile assegnare
tempi aggiuntivi;
− l’adattamento della tipologia di prova: colloquio orale anziché prova scritta, a domande chiuse anziché aperte, verifiche strutturate (domande a risposta multipla, vero/falso, testo a
completamento etc.) o semistrutturate etc.;
− il ricorso a interventi di assistenza o supporto di vario tipo, più o meno determinanti nell’esito
della prestazione, secondo i casi;
− l’uso di strumenti compensativi, nel senso più ampio del termine e comprendendo quindi tutto quello che può servire per ridurre le difficoltà esecutive di vario tipo connesse alla disabilità,
comprese quelle di memorizzazione, organizzazione ed espressione dei contenuti e delle competenze da verificare;
− sistemi di compensazione tra modalità diverse di verifica, in particolare tra scritto e orale, tra
una prova strutturata e non strutturata etc., assicurandosi che un’eventuale difficoltà di
svolgimento non scaturisca dalla mancata comprensione delle consegne e/o da difficoltà
nell’applicazione di procedure.”

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Gli esami di Stato degli alunni con disabilità sono regolati dal DL 62/17 e dalle ordinanze annuali.

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Il DL 62/17 non contiene nessuna definizione di prove equipollenti ma dice solo che decidere se la tipologia delle prove ha valore equipollente spetta al consiglio di classe (art. 20 c. 1) mentre spetta alla commissione decidere sulle specifiche prove.

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PROVE EQUIPOLLENTI PER GLI ESAMI DI STATO DEL SECONDO CICLO
GRIGLIE DI VALUTAZIONE

OM 55 del 2024 – Esami maturità art. 24 c. 8:

«8. Le commissioni adattano, ove necessario, al PEI le griglie di valutazione delle prove scritte e la griglia di valutazione della prova orale di cui all’allegato A.»
Adattare le griglie significa modificarle e certamente è possibile anche cambiare i descrittori. Ovviamente se la prova è equipollente le griglie ministeriali non possono essere stravolte, ma in ogni caso decide la commissione anche in base alle indicazioni del CdC.

Durante l’anno nelle verifiche si riducono le prove, di solito, se non è possibile aumentare i tempi di erogazione, ma all’esame questo problema non c’è,  è comunque possibile la riduzione degli esercizi pur conservando l’equipollenza ma ovviamente questo non deve essere intesa come facilitazione.

PROVE EQUIPOLLENTI

Se il candidato con disabilità sosterrà prove differenti da quelle degli altri ma comunque ritenute equipollenti (con rilascio di regolare Diploma) la commissione dovrà preparare per lui le prove da sorteggiare esattamente come avviene per gli altri candidati (ovviamente preparate in anticipo e  non il giorno della prova).

La terna da sorteggiare è prevista da un Regio Decreto del 1925 (ben 99 anni fa!) che risulta mai abrogato.

Deciderà il presidente di commissione se applicarla o meno.
Anche la prova equipollente può prevedere opzioni diverse tra cui scegliere, come quella ministeriale.
 
Come dovranno essere fatte le prove equipollonti lo decide il consiglio di classe tenendo conto di quanto stabilito nel PEI
Dlgs 62/17 art. 20 c. 1:
«Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d’esame e se le stesse hanno valore equipollente all’interno del piano educativo individualizzato.»

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Articolo dell’avv. Salvatore Nocera: Per evitare problemi, serve una definizione normativa di “prove equipollenti

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Articolo di Max Bruschi Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.: A proposito di prove equipollenti, strumenti compensativi, misure dispensative ed esami di Stato

 

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Chi deve creare le mappe concettuali?

Le mappe rientrano tra gli strumenti compensativi che, in quanto strumenti, vanno definiti in base ai bisogni e all’efficacia.

Ma una domanda si fanno frequentemente i  genitori: chi deve fare le mappe concettuali? Gli studenti, i genitori o gli insegnanti?

Le mappe vanno fatte dagli studenti secondo il loro modo di apprendere (profilo di funzionamento) e secondo i bisogni individuali di ognuno. 

MA ATTENZIONE

Compito della scuola è
incentivare l’uso ed insegnare allo studente il modo di strutturare una mappa efficace e funzionale,
non basta dire “così non vanno bene, sono troppo scritte, modificale” :

 il D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011, l’ art. 4 comma 4 (che è il decreto attuativo della Legge 170 del 2010): «Le Istituzioni scolastiche assicurano l’impiego degli opportuni strumenti compensativi, curando particolarmente l’acquisizione, da parte dell’alunno e dello studente con DSA, delle competenze per un efficiente utilizzo degli stessi.»

Come si evince dalla legge è compito della scuola aiutare gli studenti a promuovere le competenze necessarie per un loro efficiente utilizzo dei sistemi compensativi, mappe comprese ovviamente.

Quindi:

 ▶️ l’uso delle mappe rientra nell’autonomia di studio e vanno predisposte dall’alunno stesso;

▶️ se non lo sa fare, è compito della scuola insegnarglielo;

Si possono distinguere diversi tipi di mappe a secondo del bisogno del singolo studente:
▶️per chi ha difficoltà a ricordare i passaggi di un determinato ragionamento, usa una mappa che si chiama "procedurale";

▶️ per chi ha difficoltà nel recupero dell'etichetta lessicale usa mappe mnemoniche (parola chiave- connettore);

▶️ per chi ha una scarsa memoria usa mappe con qualche parola in più e con le date (non riassunti)

Negare questo tipo di mappe è molto grave.

Purtroppo però spesso le attività di  incentivare ed insegnare, vengono spesso disattese dalla scuola.

Lo studente si ritrova così ad imparare da solo a costruire le mappe per riportare in memoria informazioni che ha appreso ma che per la sua neurodiversità fatica a recuperare.

Non si nasce “imparati” ed occorre dare tempo allo studente per acquisirne competenza.

Inoltre le mappe saranno più “ricche” inizialmente per diventare sempre più “snelle” con il passare del tempo.

Non denigriamo la mappa che sembra un riassunto e ricordiamo che la velocità di lettura non permette di leggere velocemente quanto riportato, piuttosto viene sfruttata la memoria fotografica di chi, avendo studiato, recupera in memoria quanto ha appreso.

Del resto se non si ha studiato non è utile neanche il manuale perchè non si sa dove e cosa andare a cercare.

È palese che se si costruisce la mappa si ha studiato, come è palese che non è stracciando o ritirando la mappa durante la verifica o l’interrogazione che si incentiva l’utilizzo della mappa ma si umilia lo studente che spesso viene poi deriso dai compagni.

Attenzione: è come lo studente che indossa per la prima volta gli occhiali in classe che si può sentire a disagio con i compagni.

Spesso gli studenti con DSA sono seguiti da professionisti  con master in DSA: sfruttiamo la competenza che questi studenti hanno acquisito o stanno acquisendo per farla condividere con i compagni.

Le mappe sono utili a tutti.

Leggi per studenti con altri BES (senza certificazioni di L. 104 o L. 170)

Alunni con Bisogni Educativi Speciali: BES (chi sono?)

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La prima cosa fondamentale da puntualizzare è che La diagnosi di BES NON esiste.

Il fatto che lo specialista riporti nella relazione clinica  da consegnare alla scuola  la sigla BES, significa che il neuropsichiatra ha riscontrato delle fragilità nel ragazzo, ma non tali da essere inserito in un codice clinico, pertanto CONSIGLIA alla scuola di farlo rientrare nella categoria scolastica BES perchè effettivamente quel ragazzo ha dei Bisogni Educativi Speciali che però probabilmente con una didatica mirata può superare.

La scuola può accettare il suggerimento dello speciliata e redigere un PDP (Piano Educativo Personalizzato) oppure no, non è obbligata a farlo, se la scuola decide di non redigere il PDP deve motivare questa decisione per iscritto, ma è bene specificare che è comunque in obbligo di  attuare strategie didattiche tali da permettere allo studente di raggiungere il successo formativo.

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NORMATIVE

 

  1. Direttiva BES  5659 del 27 Dicembre 2012 
  2. Circolare MIUR sui BES n 8 prot. 561 del 6 marzo 2013 “Strumenti d’intervento per alunni con bisognieducativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” indicazionioperative: per ricordare alle scuole che anche in assenza di certificazione valida la scuola deve comunque garantire gli interventi di personalizzazione necessari, anche per garantire ai ragazzi in attesa di certificazione di usare strumenti  compensativi e dispensativi come se già avesse la diagnosi, questo per non creare un danno allo studente a causa delle lungaggini, che purtroppo, ci sono nel servizio sanitario  nazionale, Il Consiglio di Classe decide a maggioranza se fare il PDP,  Il consenso della famiglia è necessario.
  3. Nota Prot. n. 2563 del 22 novembre 2013 indicazioni operative Direttiva BES, “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali – A.S. 2013/2014”. A pag 2  «Si ribadisce che, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o di DSA il Consiglio di classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione».
  4. Nota prot. 1551 del 27 giugno 2013 – Piano Annuale per l’inclusività
  5. Linee guida per favorire il diritto allo studio degli alunni figli adottivi
  6. LINEE GUIDA BES DSA 104
  7. ordinanza ministeriale n. 205 dell’11-03-2019 studenti con DSA e BES art 21 pag 31-32)
  8. Nota MIUR n. 562 03.04.2019 Alunni e studenti ad alto potenziale intellettivo.Con questa nota, a firma del Capo Dipartimento Carmela Palumbo, il ministero interviene ulteriormente sulla questione BES correggendo, in parte, la linea della nota 1143 dell’anno precedente.Si conferma la possibilità, in certi casi, di personalizzare la verifica anche all’esame di stato per gli alunni con BES non certificato L. 104 e L. 170.Si parla per la prima volta di alunni ad alto potenziale intellettivo per i quali, ” in presenza di eventuali situazioni di criticità con conseguenti manifestazioni di disagio, possono adottare metodologie didattiche specifiche in un’ottica inclusiva, sia a livello individuale sia di classe, valutando l’eventuale convenienza di un percorso di personalizzazione formalizzato in un PDP.”
  9. Nota Min. 5772 del 2019 – Esami 1 ciclo Indicazioni in merito allo svolgimento degli Esami di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione e alla certificazione delle competenze.
    Reintroduce la possibilità di usare strumenti compensativi per i candidati con BES non tutelati dalle L. 104 o 170 purché il PDP sia stato approvato in base  a una certificazione clinica.
  10. C.M. 4089 del 15-06-2010 (ADHD)
  11. Linee guida integrazione alunni stranieri OCR del 2014 (Purtroppo la versione ufficiale pubblicata nel sito del ministero è un PDF immagine, assolutamente inaccessibile. Il testo qui pubblicato è stato elaborato con un programma OCR ma non è stato possibile sottoporlo a una adeguata verifica.) Per la didattica delle lingue straniere agli alunni stranieri che non parlano ancora l’italiano,  il consiglio di classe può esonerare l’alunno dalla seconda lingua comunitaria per sostituirla con lezioni di lingua italiana, comunque grazie al DL 71 del 31 maggio 2024 art. 11, ci saranno importanti novità a partire dal prossimo anno scolastico e dovrebbero arrivare indicazioni operative più precise

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DL 62 del 13 aprile 2017 (corretto dal DL Valditara del 2024 versione non ufficiale redatta da “Aiuto Dislessia.net”)  (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato) DL 62 del 13 aprile 2017

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ALUNNI CON PROBLEMI COMPORTAMENTALI

Con alunni con problematiche di comportamento bisogna essere formati, bisogna attuare strategie efficaci e non essere sempre in emergenza.

Bisogna fare gruppo, programmare tutte le attività.

Tutti i docenti sono responsabili di tutti gli alunni e si devono trovare strategie efficaci per la gestione delle crisi comportamentali.

Si devono programmare attività e strategie insieme, non ci deve pensare solo il docente di sostegno!

Consiglio di leggere questo protocollo creato dell’USR Emilia Romagna in cui potrete trovare strategie da adottare e consigli utili

 Prevenzione e gestione delle “crisi comportamentali” a scuola. II edizione

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Linee Guida CNUDD Università per studenti con BES (2024)

Tra le novità più rilevanti da segnalare anche una sezione dedicata agli studenti con BES non tutelati dalla L. 104/92 o dalla L. 170/10.

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ALTRO

OM 2024 valutazione scuola primaria
Allegato A – OM Valutazione-primaria

 

Leggi Per ragazzi con Certificazioni ai sensi della Legge 170

Alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)

 
Prima della legge 170 del 2010 c’erano:

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Risposta MIUR del prof. Guido Dell’Acqua sulla questioni riguardanti il PDP e i 90 giorni di osservazione

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DL 62 del 13 aprile 2017 (corretto dal DL Valditara del 2024 versione non ufficiale redatta da “Aiuto Dislessia.net”)  (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato) DL 62 del 13 aprile 2017

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CIRCOLARI CHE DISCIPLINANO GLI ESAMI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

CIRCOLARI CHE DISCIPLINANO GLI ESAMI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

Per gli esami di maturità il Miur pubblicherà  (di solito nel mese di maggio) una ordinanza ministeriale in cui spiegherà come si procederà durante le prove. Le trovate qua

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Come contattare il prof. GUIDO DELL’ACQUA uno dei responsabili area BES del MIUR
Il convegno del Prof. Dell’Acqua (tenuto a Parma il 20 aprile 2016) spezzettato punto per punto
La valutazione didattica dei ragazzi con DSA e DSA e didattica inclusiva (slide prof. Guido Dell’Acqua)
Tutto quello che bisogna sapere sul PDP (Piano Didattico Personalizzato) con alcuni chiarimenti dati dal prof. Guido Dell’Acqua

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Leggi Regionali sui DSA ( dal sito AID)
Normativa regionale sui DSA

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Linee Guida CNUDD Università per studenti con BES (2024)

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ALTRO

OM 2024 valutazione scuola primaria
Allegato A – OM Valutazione-primaria

Leggi Per ragazzi con Certificazioni ai sensi della Legge 104

 

Allegati modificati:

  1. ALLEGATO_ B_ Linee Guida (aggiornate dal DL 153/23)
  2. ALLEGATO_A1_PEI_INFANZIA
  3. ALLEGATO_A2_PEI_PRIMARIA
  4. ALLEGATO_A3_PEI_SEC_1_GRADO
  5. ALLEGATO_A4_PEI_SEC_2_GRADO
  6. ALLEGATO C_Scheda Supporti al funzionamento
  7. ALLEGATO_C_1_Tabella_Fabbisogni

  • D.L.182 del 29-12-2020 (decreto attuativo DL 66 del 2017) con l’entrata in vigore del presente decreto, cessano di produrre effetti le disposizioni contenute nell’Ordinanza Ministeriale 90 del 21 maggio 2001. 

Allegati al decreto 182/20:

  1. ALLEGATO-B_LINEE-GUIDA
  2. ALLEGATO-A1_PEI_INFANZIA
  3. ALLEGATO-A2_PEI_PRIMARIA
  4. ALLEGATO-A3_PEI_SEC-1¯-GRADO
  5. ALLEGATO-A4_PEI_SEC_2-GRADO
  6. ALLEGATO-C_Scheda-Debito-di-funzionamento
  7. ALLEGATO-C_1_Tabella-Fabbisogni

INCLUSIONE SCOLASTICA

Anche se pubblicate come testo autonomo, senza nessun collegamento a provvedimenti normativi, queste Linee Guida hanno rappresentato, e rappresentano tuttora, un valido e autorevole punto di riferimento interpretativo, e come tale sono da ritenersi ancora valide anche dopo i provvedimenti più recenti.

Circa la questione di “creare dei laboratori” fuori dall’aula per studente con disabilità, o fare gruppetti di alunni con disabilità, a pag .14 viene scritto:

“Sulla base di tale assunto, è contraria alle disposizioni della Legge 104/92, la costituzione di laboratori che accolgano più alunni con disabilità per quote orarie anche minime e per prolungati e reiterati periodi dell’anno scolastico.”

Nel caso fosse necessario quindi portare fuori dall’aula uno studente, tutto va inserito nel PEI, per quante ore viene portato fuori, per quali motivi, cosa va a fare e con chi, quali sono gli obiettivi da raggiungere, se ci sono dei miglioramenti/peggioramenti (nel PEI INTERMEDIO E FINALE).

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ALTRO

OM 2024 valutazione scuola primaria
Allegato A – OM Valutazione-primaria

Guida alla gestione degli alunni con disabilità SITO SIDI
Linee Guida CNUDD Università per studenti con BES (2024)

 

FAQ sui diritti dei ragazzi con legge 104

Decreto del 2 agosto 2007   (Quali patologie NON sono soggette a revisione dell’invalidità).

Convenzione Onu per i diritti delle persone con Disabilità
ratificata dall’Italia con la LEGGE 18 del 3 marzo 2009

Ausili per disabili con Iva al 4 basta il certificato di invalidita

Ufficio delle Entrate a 2023 – Guida  alle agevolazioni fiscali per_le persone con disabilità