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Un alunno con problemi di comportamento può essere escluso da una gita?

Quella che chiamiamo gita è una attività didattica organizzata dalla scuola ed escludere un alunno è di fatto una sospensione.
 
La legge (DPR 235/07 – Statuto degli studenti) infatti chiama la sospensione “allontanamento dalla comunità scolastica” (non dall’edificio scolastico) ed è evidente che se tutti i compagni vanno in gita e lui no questo allontanamento c’è di sicuro.
 
La sospensione deve essere decisa dal consiglio di classe a seguito di gravi comportamenti, non può quindi essere data in via preventiva.
 
Ci sono però altre questioni da considerare: gli insegnanti non sono obbligati a portare in gita i ragazzi ed è comprensibile che, se accettano, chiedano di farlo in sicurezza.
 
Se si insiste sull’obbligo di portare tutti si rischia di annullare la gita e in questo caso sarebbe già deciso a chi dare la colpa.
 
Sarebbe molto meglio metterla in positivo: l’aspettativa della gita, che ha molto valore per i ragazzi, potrebbe essere usata per stringere un patto educativo (“Vieni in gita anche tu se..,”) che potrebbe avere buone probabilità di successo se si pongono condizioni realistiche per un ragazzo ADHD-DOP, con risultati positivi anche per il futuro.
 
Viceversa, se si sentisse ingiustamente escluso il giorno dopo, quando tutti i compagni inevitabilmente parleranno a scuola della gita a cui lui non ha partecipato, è facile prevedere che sarà ancora più oppositivo.
 

 
Nel PEI c’è un riquadro specifico da compilare, alla sez. 9:
Uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione
Interventi previsti per consentire allo/a studente/essa di partecipare alle uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione organizzati per la classe _______________
 
Dalle Linee Guida allegate al DL153/23 (pag. 50)
«In questo campo è possibile indicare interventi, supporti, iniziative e precauzioni da adottare per consentire la partecipazione – con il massimo livello di autonomia e sicurezza – alle uscite didattiche e alle visite o viaggi di istruzione organizzati dalla scuola per la classe di appartenenza. Anche in questo ambito è necessario un intervento sul contesto, eliminando le possibili barriere, scegliendo mete o modalità organizzative adeguate e inclusive.»

Sospensione disciplinare per alunno con disabilità: è possibile?

Un alunno con disabilità può essere sottoposto a sanzioni disciplinari come gli altri, basta verificare che sia in grado di comprendere quello che ha fatto e sappia cogliere il senso della punizione.

Sono da escludere, di solito, sanzioni di questo tipo in caso di ritardo cognitivo medio-grave ed è bene ragionarci attentamente quando la disabilità è collegata a problemi comportamentali perché una punizione mal gestita può essere controproducente (in questi casi sarebbe meglio condividere la scelta con gli specialisti).

È però una questione di convenienza educativa, non di legittimità.

Il DPR 235/07, Statuto degli studenti, dice all’art. 1 comma 5 che le sanzioni “devono tenere conto della situazione personale dello studente”,  quindi, certamente, anche della certificazione di disabilità, con quello che comporta, ma in nessuno caso essa può essere considerata come un diritto all’impunità che sarebbe deleterio dal punto di vista educativo, oltre che profondamente iniquo.

Ricordiamo infine che gli alunni con disabilità vanno valutati in base al loro PEI anche nel comportamento.


SOSPENSIONE ALLA PRIMARIA?

Alla primaria nessun alunno può essere sospeso.

Le punizioni disciplinari sono regolate dal DPR 235/17, Statuto degli studenti, ma si applica solo alla secondaria.

E alla primaria?

Secondo la logica educativa e il buon senso, più che la normativa, si dovrebbe semplicemente dire che nella scuola primaria queste punizioni formali non si applicano, eppure fino al 2019 è rimasto in vigore il Regio Decreto 26 aprile 1928 n. 1297 che dava ancora la possibilità alle scuole di sospendere dalle lezioni i bambini della primaria.

Con la Legge n. 92 del 2019, quella che introduce l’insegnamento dell’educazione civica nelle scuole, sono stati abrogati gli articoli del Regio Decreto del 1929 che consentivano la sospensione e introdotto anche alla primaria, rafforzando la collaborazione con le famiglie, il patto educativo di corresponsabilità già previsto con lo Statuto delle studentesse e degli studenti nella secondaria. Art. 7 – Scuola e famiglia.

Non sono però stati estese a questo ordine di scuole le procedure per le punizioni disciplinari per cui adesso, finalmente, si può veramente dire che alla scuola primaria non si può sospendere più nessuno.