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Sospensione disciplinare per alunno con disabilità: è possibile?

Un alunno con disabilità può essere sottoposto a sanzioni disciplinari come gli altri, basta verificare che sia in grado di comprendere quello che ha fatto e sappia cogliere il senso della punizione.

Sono da escludere, di solito, sanzioni di questo tipo in caso di ritardo cognitivo medio-grave ed è bene ragionarci attentamente quando la disabilità è collegata a problemi comportamentali perché una punizione mal gestita può essere controproducente (in questi casi sarebbe meglio condividere la scelta con gli specialisti).

È però una questione di convenienza educativa, non di legittimità.

Il DPR 235/07, Statuto degli studenti, dice all’art. 1 comma 5 che le sanzioni “devono tenere conto della situazione personale dello studente”,  quindi, certamente, anche della certificazione di disabilità, con quello che comporta, ma in nessuno caso essa può essere considerata come un diritto all’impunità che sarebbe deleterio dal punto di vista educativo, oltre che profondamente iniquo.

Ricordiamo infine che gli alunni con disabilità vanno valutati in base al loro PEI anche nel comportamento.


SOSPENSIONE ALLA PRIMARIA?

Alla primaria nessun alunno può essere sospeso.

Le punizioni disciplinari sono regolate dal DPR 235/17, Statuto degli studenti, ma si applica solo alla secondaria.

E alla primaria?

Secondo la logica educativa e il buon senso, più che la normativa, si dovrebbe semplicemente dire che nella scuola primaria queste punizioni formali non si applicano, eppure fino al 2019 è rimasto in vigore il Regio Decreto 26 aprile 1928 n. 1297 che dava ancora la possibilità alle scuole di sospendere dalle lezioni i bambini della primaria.

Con la Legge n. 92 del 2019, quella che introduce l’insegnamento dell’educazione civica nelle scuole, sono stati abrogati gli articoli del Regio Decreto del 1929 che consentivano la sospensione e introdotto anche alla primaria, rafforzando la collaborazione con le famiglie, il patto educativo di corresponsabilità già previsto con lo Statuto delle studentesse e degli studenti nella secondaria. Art. 7 – Scuola e famiglia.

Non sono però stati estese a questo ordine di scuole le procedure per le punizioni disciplinari per cui adesso, finalmente, si può veramente dire che alla scuola primaria non si può sospendere più nessuno.

Scrivere i compiti sul Registro Elettronico è o non è obbligatorio

Il DL 95-2012 art. 7 comma 31 (pag 26) introduce nelle scuole il registro elettronico,  che è una piattaforma online che consente ai docenti,  e non solo,  di inserire i dati principali sull’andamento scolastico degli alunni:

  • le presenze e le assenze
  • i voti
  • le comunicazioni 
  • i compiti da fare a casa.

Non è chiara però la sua effettiva obbligatorietà, nello specifico per i compiti a casa.

C’è chi sostiene che se l’uso del RE è sancito da decisioni prese dal collegio dei docenti, allora diventa obbligatorio redigerlo in ogni sua parte (compiti compresi).

Una sola cosa è sicura, per gli  studenti con Bisogni Educativi Speciali, che hanno difficoltà a scriversi da soli i compiti nel proprio diario, questo diventa un vero e proprio strumento dispensativo e compensativo (dispensa dallo scrivere nel diario che va ad essere compensata con l’uso del RE) che è meglio far scrivere nel PDP/PEI, in modo che sia sicuro che poi, anche solo nella parte riservata a quello specifico studente (che ogni RE ha) , i compiti vengano scritti. 


Questo del registro Elettronico è un argomento molto dibattuto perchè il legislatore non è stato chiaro sulla sua obbligatorietà o meno.

Di seguito due articoli (con sentenze di cassazione) che dicono uno il contrario dell’altro, ma in rete ce ne sono molti…

Il registro elettronico non è obbligatorio, lo sottolinea la Cassazione. Il registro di classe e del professore sono atto pubblico

Una interessante sentenza della Cassazione penale che tratta il caso di reato di falsità in atti, analizza in modo puntiglioso la funzione del registro di classe e del professore e sottolineando altresì che il registro elettronico è tutt’altro che obbligatorio, cosa che anche qui su Orizzonte Scuola abbiamo fatto presente più volte, almeno fino a quando non verrà attuato il piano di dematerializzazione contemplato dalla legge di cui oramai si è persa ogni traccia. La sentenza in questione è quella della Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 02-07-2019) 21-11-2019, n. 47241. continua a leggere su ORIZZONTE SCUOLA


IL REGISTRO ELETTRONICO E’ ATTO PUBBLICO E I DOCENTI DEVONO USARLO PER I COMPITI A CASA.

Secondo i giudici della Corte, inoltre, il registro dei professori rientra nell’accezione del “giornale di classe” ai sensi dell’art. 41 R.D. 965/1924 dove vanno annotate “tutte le attività svolte” e quelle compiute dal pubblico ufficiale che “attesta fatti avvenuti alla sua presenza o da lui percepiti” (Cass.34479/2021). Nello specifico il registro elettronico e il registro dei professori costituiscono “atti pubblici di fede privilegiata” in relazione a quei fatti che gli insegnanti di scuola pubblica o ad essa equiparata, qualificati come pubblici ufficiali, attestano essere avvenuti in loro presenza o da loro compiuti.

Pertanto, afferma la Suprema Corte, la compilazione del registro elettronico, in ogni sua parte, non può avvenire al di fuori della classe. Ciò vale anche per l’assegnazione dei compiti a casa. continua a leggere su FOCUS DIRITTO