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DLgs 62 del 3 maggio 2024

Il governo ha approvato un decreto che entrerà in vigore il 30 giugno 2024,

DLgs 62 del 3 maggio 2024

Riscrive completamente l’art. 3 della L. 104/92 ridefinendo la condizione di disabilità secondo i principi della Convenzione ONU 2007.

Il decreto è un insieme di disposizioni che mettono al centro le persone in condizioni di disabilità, quindi una tutele maggiore dei loro diritti, senza discriminazione e soprattutto senza differenza con gli altri:

1️⃣ – Fornisce indicazioni per poter applicare effettivamente il principio dell’accomodamento ragionevole* e per approvare e attuare un progetto di vita

2️⃣ – Cambiano i termini:condizione di disabilità”, sarà questo il termine utilizzato per riferirsi a tutti coloro che sono affetti da un’invalidità a fini lavorativi, da invalidità civile, oppure da handicap

3️⃣ – Cambiano i tempi: dovrebbe essere più breve la procedura per poter ottenere il riconoscimento della condizione di disabilità:

– entro 9️⃣0️⃣ giorni la procedura dovrà essere conclusa e potrà esserci una sola proroga di 6️⃣0️⃣giorni giorni e al massimo una ulteriore di altri 6️⃣0️⃣giorni giorni, nei casi in cui sarà necessaria un’integrazione documentale specifica

– per i malati oncologici, il termine per l’apertura e la chiusura della procedura sarà di un massimo di 1️⃣5️⃣ giorni a decorrere dalla data di invio del certificato medico

– per i minori il termine per è di 3️⃣0️⃣ giorni

Ci aguriamo che i termini e soprattutto i principi contenuti in questo decreto vengano concretamente applicati e osservati da tutti.


COS’È   *L’ACCOMODAMENTO RAGIONEVOLE?

Legge 62/2000 art. 1 c. 4/e
Accomodamento ragionevole significa in sostanza che se una norma (vale anche per il regolamento di una scuola anche se paritaria) non garantisce alle persone con disabilita’ il godimento e l’effettivo e tempestivo esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle liberta’ fondamentali può essere adattata o ignorata se questo non impone un onere sproporzionato o eccessivo al soggetto obbligato.

Esempio: permettere di far entrare a scuola un bambino alle 10 per 2 giorni a settimana per delle terapie, non  rappresenta di sicuro un onere sproporzionato o eccessivo per la scuola ma tutela il diritto fondamentale all’istruzione.

Il principio dell’accomodamento ragionevole è alla base del recente DL 62/24 sulla disabilità in generale.


Cambia la Legge 104: le novità da giugno con il nuovo decreto approvato

Tutor DSA cosa fa, qual è la differenza con chi fa ripetizioni?

Deve aver fatto un corso specifico ed avere poi il diploma/attestato.

Ci sono tutor con attestato di poche ore di formazione (week end) oppure di mesi,
una laurea negli ambiti dell’educazione o della psicologia o un master, anche per questo che i costi variano molto.

  • Attualmente è una figura non normata a livello di legge.

Le competenze che deve avere un tutor DSA sono tantissime, ecco le principali:

🎯 Saper leggere una certificazione

🎯 Saper leggere un PDP

🎯 Avere le competenze per eventuali colloqui con i professori, psicologi e altri professionisti

🎯 Saper stilare report dell’andamento delle attività che sta svolgendo

🎯 Conoscere gli strumenti compensativi e dispensativi tradizionali e digitali tra cui mappe concettuali, sintesi vocali, per ogni materia ce n’è almeno uno

🎯 deve saper insegnare un metodo di studio e come Vanno costruite le mappe concettuali per portare lo studente all’autonomia

🎯 Deve sapere alla perfezione le varie normative per dare supporto alla famiglia e alla scuola

🎯 Essere consapevole che spesso gli studenti con DSA hanno in comorbilità altre difficoltà, spesso veramente impattanti

🎯 Saper gestire a livello emotivo le situazioni che si possono creare con lo studente ed insegnare allo studente la regolazione delle emozioni

🎯 Saper dialogare con i genitori e costruire un ambiente favorevole all’apprendimento

 

Per un alunno con programmazione differenziata che non sosterrà tutte le prove d’esame o sosterà soltanto il colloquio orale, come dev’essere compilata la griglia di valutazione?

Se l’alunno con programma differenziato (percorso C) non  sostiene tutte le prove d’esame il punteggio va determinato proporzionalmente  OM 55 del 2024  art. 24 comma 9

“9. Agli studenti con disabilità per i quali sono state predisposte dalla commissione/classe, in base alla deliberazione del consiglio di classe di cui al comma 1, prove d’esame non equipollenti, o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, è rilasciato l’attestato di credito formativo di cui all’articolo 20, comma 5, del d. lgs. 62/2017. Il punteggio complessivo delle prove scritte risulterà a verbale e potrà essere calcolato in automatico con l’utilizzo dell’applicativo “Commissione web” o, in alternativa, determinato proporzionalmente. Il riferimento all’effettuazione delle prove d’esame non equipollenti è indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni dell’istituto, né nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti
gli studenti della classe di riferimento”.

Se sostiene solo la prova orale tutti i punti disponibili per l’esame possono quindi essere assegnati all’orale.

Le 4 DIMENSIONE del PEI

Le 4 DIMENSIONE del PEI:

  1. Dimensione della relazione, socializzazione e interazione :si faccia riferimento alla sfera affettivo relazionale, considerando l’area del sé, il rapporto con gli altri, la motivazione verso la relazione consapevole, anche con il gruppo dei pari, le
    interazioni con gli adulti di riferimento nel contesto scolastico, la motivazione all’apprendimento
  2. Dimensione della comunicazione e del linguaggio:  si faccia riferimento alla competenza linguistica, intesa come comprensione del linguaggio orale, produzione verbale e relativo uso comunicativo del linguaggio verbale o di linguaggi alternativi o integrativi; si consideri anche la dimensione comunicazionale, intesa come modalità di interazione, presenza e tipologia di contenuti prevalenti, utilizzo di mezzi privilegiati
  3. Dimensione dell’autonomia e dell’orientamento: si faccia riferimento all’autonomia della persona e all’autonomia sociale, alle dimensioni motorio-prassica (motricità globale, motricità fine, prassie semplici e complesse) e sensoriale (funzionalità visiva, uditiva, tattile)
  4. Dimensione cognitiva, neuropsicologica e dell’apprendimento: capacità mnesiche, intellettive e organizzazione spazio-temporale; livello di sviluppo raggiunto in ordine alle strategie utilizzate per la risoluzione di compiti propri per la fascia d’età, agli stili cognitivi, alla capacità di integrare competenze diverse per la risoluzione di compiti, alle competenze di lettura, scrittura, calcolo, decodifica di testi o messaggi

La scuola può pretendere da un ragazzo che ha sempre scritto in stampato che firmi dei documenti o faccia gli esami di maturità in corsivo?

A volte le scuole chiedono a ragazzi (con DSA o disabilità) che hanno sempre scritto in stampato (perchè hanno determinate caratteristiche certificate, che non gli consentono l’uso del corsivo) di scrivere in corsivo, richiesta che diventa pretesa per gli esami di maturità.

Questa richiesta è a dir poco folle!

Come si può pretendere da un ragazzo che ha sempre scritto in  stampato, che è stato in quella scuola ben 5 anni, che ha fatto verifiche e quant’altro in stampato, chiedergli di cambiare, di fare qualcosa che è per lui è difficilissimo, sarebbe come chiedere a una persona che ha sempre scritto con la mano destra di scrivere con la mano  sinistra.

A volte gli insegnanti dietro queste richieste dicono che è la normativa che lo richiede, ebbene NON E’ VERO!

Non  esiste una norma che impone l’uso del corsivo, neanche per la sola firma.

Occorre solo che la firma sia la medesima di quella depositata per cui si possa abbinare al suo autore.

Il consiglio di stato ha affermato che il corsivo non e’ indispensabile.

L'autografia non viene meno qualora l'autore della firma scriva il proprio nome e cognome in lettere maiuscole o in stampatello

Anche la cassazione civile si e’ occupata della questione in occasione della validita di un testamento olografo sottoscritto in stampatello.

Un estratto della Sentenza Cassazione Civile n. 31457 del 05-12-2018(pag 4)