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Per un alunno con programmazione differenziata che non sosterrà tutte le prove d’esame o sosterà soltanto il colloquio orale, come dev’essere compilata la griglia di valutazione?

Se l’alunno con programma differenziato (percorso C) non  sostiene tutte le prove d’esame il punteggio va determinato proporzionalmente  OM 55 del 2024  art. 24 comma 9

“9. Agli studenti con disabilità per i quali sono state predisposte dalla commissione/classe, in base alla deliberazione del consiglio di classe di cui al comma 1, prove d’esame non equipollenti, o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, è rilasciato l’attestato di credito formativo di cui all’articolo 20, comma 5, del d. lgs. 62/2017. Il punteggio complessivo delle prove scritte risulterà a verbale e potrà essere calcolato in automatico con l’utilizzo dell’applicativo “Commissione web” o, in alternativa, determinato proporzionalmente. Il riferimento all’effettuazione delle prove d’esame non equipollenti è indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni dell’istituto, né nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti
gli studenti della classe di riferimento”.

Se sostiene solo la prova orale tutti i punti disponibili per l’esame possono quindi essere assegnati all’orale.

Le 4 DIMENSIONE del PEI

Le 4 DIMENSIONE del PEI:

  1. Dimensione della relazione, socializzazione e interazione :si faccia riferimento alla sfera affettivo relazionale, considerando l’area del sé, il rapporto con gli altri, la motivazione verso la relazione consapevole, anche con il gruppo dei pari, le
    interazioni con gli adulti di riferimento nel contesto scolastico, la motivazione all’apprendimento
  2. Dimensione della comunicazione e del linguaggio:  si faccia riferimento alla competenza linguistica, intesa come comprensione del linguaggio orale, produzione verbale e relativo uso comunicativo del linguaggio verbale o di linguaggi alternativi o integrativi; si consideri anche la dimensione comunicazionale, intesa come modalità di interazione, presenza e tipologia di contenuti prevalenti, utilizzo di mezzi privilegiati
  3. Dimensione dell’autonomia e dell’orientamento: si faccia riferimento all’autonomia della persona e all’autonomia sociale, alle dimensioni motorio-prassica (motricità globale, motricità fine, prassie semplici e complesse) e sensoriale (funzionalità visiva, uditiva, tattile)
  4. Dimensione cognitiva, neuropsicologica e dell’apprendimento: capacità mnesiche, intellettive e organizzazione spazio-temporale; livello di sviluppo raggiunto in ordine alle strategie utilizzate per la risoluzione di compiti propri per la fascia d’età, agli stili cognitivi, alla capacità di integrare competenze diverse per la risoluzione di compiti, alle competenze di lettura, scrittura, calcolo, decodifica di testi o messaggi

La scuola può pretendere da un ragazzo che ha sempre scritto in stampato che firmi dei documenti o faccia gli esami di maturità in corsivo?

A volte le scuole chiedono a ragazzi (con DSA o disabilità) che hanno sempre scritto in stampato (perchè hanno determinate caratteristiche certificate, che non gli consentono l’uso del corsivo) di scrivere in corsivo, richiesta che diventa pretesa per gli esami di maturità.

Questa richiesta è a dir poco folle!

Come si può pretendere da un ragazzo che ha sempre scritto in  stampato, che è stato in quella scuola ben 5 anni, che ha fatto verifiche e quant’altro in stampato, chiedergli di cambiare, di fare qualcosa che è per lui è difficilissimo, sarebbe come chiedere a una persona che ha sempre scritto con la mano destra di scrivere con la mano  sinistra.

A volte gli insegnanti dietro queste richieste dicono che è la normativa che lo richiede, ebbene NON E’ VERO!

Non  esiste una norma che impone l’uso del corsivo, neanche per la sola firma.

Occorre solo che la firma sia la medesima di quella depositata per cui si possa abbinare al suo autore.

Il consiglio di stato ha affermato che il corsivo non e’ indispensabile.

L'autografia non viene meno qualora l'autore della firma scriva il proprio nome e cognome in lettere maiuscole o in stampatello

Anche la cassazione civile si e’ occupata della questione in occasione della validita di un testamento olografo sottoscritto in stampatello.

Un estratto della Sentenza Cassazione Civile n. 31457 del 05-12-2018(pag 4)

Disabilità e invalidità civile, approvato il decreto sul progetto di vita. Locatelli: “Eliminate le visite di rivedibilità. Via il termine handicappato”

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva l’ultimo decreto attuativo derivante dalla legge delega sulle questioni di disabilità, concentrato sul cosiddetto Progetto di vita.

Il decreto rappresenta un passaggio fondamentale per il sistema di valutazione e gestione della disabilità in Italia.

L’obiettivo principale del decreto è fornire un processo di valutazione completo delle disabilità, e interessa gli aspetti sanitari, sociosanitari e sociali. L’integrazione mira a eliminare la frammentazione attuale delle prestazioni e dei servizi offerti, creando un sistema più coeso e funzionale.

Il decreto include anche significative riforme nelle procedure di accertamento dell’invalidità civile e di valutazione multidimensionale.

Le novità entreranno in vigore con una fase sperimentale che avrà inizio il 1 gennaio 2025 in alcune province selezionate.

Locatelli: “Il cuore della riforma”

Si tratta del cuore della riforma – spiega il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli – che semplifica il sistema di accertamento dell’invalidità civile, eliminando le visite di rivedibilità e che introduce il “Progetto di vita”, come strumento di accompagnamento nella vita delle persone. Si tratta di una rivoluzione culturale e civile, che sviluppa un nuovo paradigma nella presa in carico della persona con disabilità, eliminando le estreme frammentazioni tra le prestazioni sanitarie, socio sanitarie e sociali. Dal primo gennaio del 2025 si avvierà la sperimentazione, ma già da quest’anno partirà una formazione intensa e capillare tra Enti e categorie per l’adozione di questo nuovo modello”.

Siamo davanti ad una straordinaria opportunità per le persone con disabilità, per le famiglie, per il nostro Paese – conclude il Ministro Locatelli – Iniziamo a ribaltare la prospettiva e a parlare non più solo di assistenzialismo ma di valorizzazione delle persone, semplifichiamo e sburocratizziamo gli iter e soprattutto partiamo dai desideri e dalle scelte di ogni persona, come previsto dalla Convenzione Onu, per arrivare a un percorso di vita dignitoso per ogni persona. Per questa ragione un passo importante nella nuova visione che proponiamo è relativo alla modifica di tutte le leggi ordinarie: finalmente rimuoviamo i termini “handicappato” e “portatore di Handicap” per restituire dignità e centralità alla “Persona con disabilità”. La sfida è appena iniziata ma sono molto determinata e non mi fermerò”.

Fonte: Orizzonte scuola

 

Come avere il sostegno scolastico?

Le nuove procedure introdotte dal DL 66 del 2017 (art. 5) (integrato e corretto dal DL 96 del 2019 che ha apportato modifiche alla legge 104/92), nonostante siano passati diversi anni dalla sua approvazione, non sono mai entrate pienamente in vigore per cui rimangono attive le disposizioni definite localmente, regione per regione, anche molto diverse tra loro.

Nel dettaglio:
PRIMO PASSO – CERTIFICATO ASL

Prima di tutto serve un “certificato medico’‘ rilasciato dall’ Asl, ma finché non entrerà pienamente in vigore in tutte le regioni il DL 66/17, questo certificato sarà diverso da regione a regione:
Diagnosi Funzionale (o il Profilo di Funzionamento quando entrerà pianamente in funzione)
UVM (verbale di accertamento secondo il DPCM 185/05) ,
CIS (Certificato Integrazione Scolastica), esiste solo in: Lazio, Emilia Romagna (nel Lazio il riferimento è la Nota dell’USR per il Lazio Prot. n. 13348 del 20.05.2014).

I patronati, di sicuro conoscono le procedure in uso localmente, infatti svolgono un ruolo informativo di supporto e possono aiutare le famiglie a superare gli ostacoli burocratici.
 SECONDO PASSO – RICHIESTA LEGGE 104

La richiesta va presentata tramite “certificato telematico” del medico curante/pediatra (è a pagamento).

Per evitare che si applichi il sostegno anche ad alunni con disabilità che non ne hanno bisogno, il Dlgs 66 del 2017 art 5, ha definito due tipi di certificazione L. 104 (per i minori):
➡️ una generica: per ragazzi che abbiano “solo problemi fisici o sanitari”, senza ricadute sugli apprendimenti o la frequenza scolastica.
➡️ una specifica per la scuola, chiamata “certificazione della condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica”

Nessuna ASL rilascia a ragazzi che hanno solo problemi fisici o sanitari, senza ricadute sugli apprendimenti o la frequenza scolastica,  il sostegno scolastico.