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Può un alunno con disabilità usare agli esami del primo ciclo la connessione ad internet per usufruire di Google Translate?

La possibilità di connettersi a internet è esclusa categoricamente all’esame di stato del 2° ciclo ma non esiste una norma analoga per il 1° ciclo per cui decide la commissione.

L’esame degli alunni con disabilità può essere personalizzato liberamente in base al PEI, anche rispetto alle modalità di somministrazione, e se un ragazzo ha sempre tradotto con Google Translate (che per alcuni alunni può costituire comunque un traguardo di tutto rispetto) è possibile per lui farlo anche all’esame.

Sempre che la commissione sia d’accordo.

Approvato oggi dal Consiglio dei Ministri il disegno di legge di Semplificazione con una serie di misure che intervengono sull’istruzione.

Le nuove disposizioni riguarderanno il contrasto al fenomeno dei “diplomifici”, la semplificazione delle procedure di accreditamento dei contributi per le scuole paritarie, la continuità didattica per gli studenti con disabilità, l’ulteriore sburocratizzazione delle pratiche per le iscrizioni online da parte delle famiglie e il rafforzamento del sistema 0-6 anni.

“Di particolare rilievo”, prosegue Valditara, “l’intervento sul fronte del Sostegno, che per noi rappresenta una risposta doverosa, seppur non ancora esaustiva, alle esigenze degli alunni con disabilità: le famiglie, se lo riterranno opportuno, potranno chiedere la conferma del docente precario sulla cattedra di Sostegno, con il consenso del docente e qualora non sia intervenuta l’assegnazione di un docente di ruolo. L’esigenza è quella di consentire allo studente di beneficiare della continuità didattica, che è presidio fondamentale per la relazione discente-docente e per la qualità degli apprendimenti”.   

Per il momento questo è solo un disegno di legge che deve essere ora approvato dal Parlamento, poi ci vorrà un decreto attuativo, quindi la cosa, se andrà in porto, non sarà per un prossimo futuro.

Per adesso non cambia nulla.

Per ulteriori informazioni andare sul sito del MIUR

Le scuole percepiscono una quota di un certo importo per acquistare materiale utile per i bambini/ragazzi con disabilità?

La legge ci sarebbe ma non è mai stata applicata e finora nessun importo è mai arrivato alle scuole.

https://www.aiutodislessia.net/wordpress/wp-content/uploads/2022/05/DL-66-2017-integrato-e-corretto-dal-DL-96-2019.pdf

https://www.aiutodislessia.net/wordpress/wp-content/uploads/2022/05/DL-66-2017-integrato-e-corretto-dal-DL-96-2019.pdf

Docente curricolare e docente di sostegno DEVONO COLLABORARE l’alunno NON E’ dell’insegnante di sostegno

Il principio della corresponsabilità educativa è alla base del sistema di inclusione scolastico italiano, è stato rilanciato con il DL 66 del 2017 e il Decreto attuativo 182 del 2020 rivisto e corretto dal  DL 153 del 2023 attraverso due importanti innovazioni operative:

  1. l’istituzione del GLO, al quale partecipano “tutti” gli insegnanti dell’alunno con disabilità,
  2. il nuovo PEI che ha una sezione specifica, la n. 8, in cui va specificato cosa faranno e impareranno e come saranno valutati in ogni materia.

Corresponsabilità significa, ovviamente, condivisione delle responsabilità, ossia rispondere dei risultati delle proprie azioni.

L’insegnante di matematica, ad esempio,  è responsabile di quello che i suoi alunni imparano in matematica e ne risponde: dal punto di vita etico e professionale, prima di tutto, ma anche amministrativo, disciplinare e oltre, se i suoi alunni di matematica non imparano nulla. E in questo caso ovviamente è il dirigente che interviene.

Questo vale, pari pari, anche per gli alunni con disabilità.

La differenza è che quello che devono imparare non è definito dai programmi o dai libri di testo, ma da una programmazione personalizzata che si chiama PEI che anche l’insegnante di matematica, come membro del GLO, ha contribuito da definire.

Altra differenza è che c’è un collega, l’insegnante di sostegno appunto, che lo può aiutare ad attivare questa personalizzazione ma ovviamente lui deve fare la sua parte.

Se non è così, deve intervenire il dirigente, altrimenti è responsabile tanto quanto il docente che pensa sia suo diritto non occuparsi di questi alunni.

Come devono essere attribuite le ore di sostegno?

Il sostegno può essere quantificato in modo flessibile, in base ai bisogni dei singoli studenti, le ore per gli  insegnanti di sostegno e degli eventuali operatori (forniti dal comune) vengono proposte dal GLO a fine anno scolastico per il seguente tramite la Verifica del PEI finale, oppure nel PEI provvisorio per le nuove certificazioni, che devono svolgersi entro il 30 giungo.

Se esiste il Profilo di Funzionamento (redatto da Usl) si compilando i modelli C supporti al funzionamento e C1Tabella Fabbisogni  allegati al DL 182/20, altrimenti nel PEI finale si userà la diagnosi funzionale o il CIS, e si compilerà la sez. 11, se ci fosse uno studente con una prima certificazione arrivata a fine anno e quindi per lui non è mai stato redatto il PEI, si farà il PEI provvisorio e la sez. di pertinenza è la 12. 

Le ore di sostegno vengono assegnate globalmente alla scuola e poi gestite dal dirigente in base alle indicazioni dei GLO e ai bisogni DL 68 del 2011 art. 19 c. 11.
Nessuna norma nazionale regola le procedure di assegnazione degli educatori (ci sono norme regionali).
 

Le ore di sostegno non sono direttamente connese al comma della gravità della legge 104, ma possono esserci delle indicazione da parte dell’USR, le linee guida dicono (pag. 56): 
«L’esigenza di supporto didattico non è automaticamente connessa alla gravità clinica o alla quantificazione del deficit di funzionamento, ma certamente a fronte di documenti ufficiali che certificano compromissioni lievi o parziali, una richiesta elevata di sostegno deve avere un carattere di assoluta eccezionalità e deve essere adeguatamente e responsabilmente motivata.»