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Come avere il sostegno scolastico?

Le nuove procedure introdotte dal DL 66 del 2017 (art. 5) (integrato e corretto dal DL 96 del 2019 che ha apportato modifiche alla legge 104/92), nonostante siano passati diversi anni dalla sua approvazione, non sono mai entrate pienamente in vigore per cui rimangono attive le disposizioni definite localmente, regione per regione, anche molto diverse tra loro.

Nel dettaglio:
PRIMO PASSO – CERTIFICATO ASL

Prima di tutto serve un “certificato medico’‘ rilasciato dall’ Asl, ma finché non entrerà pienamente in vigore in tutte le regioni il DL 66/17, questo certificato sarà diverso da regione a regione:
Diagnosi Funzionale (o il Profilo di Funzionamento quando entrerà pianamente in funzione)
UVM (verbale di accertamento secondo il DPCM 185/05) ,
CIS (Certificato Integrazione Scolastica), esiste solo in: Lazio, Emilia Romagna (nel Lazio il riferimento è la Nota dell’USR per il Lazio Prot. n. 13348 del 20.05.2014).

I patronati, di sicuro conoscono le procedure in uso localmente, infatti svolgono un ruolo informativo di supporto e possono aiutare le famiglie a superare gli ostacoli burocratici.
 SECONDO PASSO – RICHIESTA LEGGE 104

La richiesta va presentata tramite “certificato telematico” del medico curante/pediatra (è a pagamento).

Per evitare che si applichi il sostegno anche ad alunni con disabilità che non ne hanno bisogno, il Dlgs 66 del 2017 art 5, ha definito due tipi di certificazione L. 104 (per i minori):
➡️ una generica: per ragazzi che abbiano “solo problemi fisici o sanitari”, senza ricadute sugli apprendimenti o la frequenza scolastica.
➡️ una specifica per la scuola, chiamata “certificazione della condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica”

Nessuna ASL rilascia a ragazzi che hanno solo problemi fisici o sanitari, senza ricadute sugli apprendimenti o la frequenza scolastica,  il sostegno scolastico.

 

In caso di comportamento scorretto dell’alunno chi va convocato nel consiglio di classe straordinario per decidere le eventuali sansioni?

Va convocato:

 

  • l’intero consiglio di classe
  • i rappresentanti dei genitori
  • i rappresentanti degli studenti;
Se si discutono le sanzioni per il figlio di un rappresentante o per il rappresentante stesso va sostituito con il primo dei non eletti.

Le norma non dice nulla sulla partecipazione dei genitori dell’alunno da sanzionare, per cui decide la scuola DPR n. 235 del 21-11-07 – Statuto studenti

Matematica: errori di distrazione o errori attribuibili ai DSA? Come Valutarli?

Ci sono ragazzi con DSA che hanno diversi “problemi” nella matematica, ma attenzione non perchè non la capiscono, ma anzi in alcuni casi la capiscono meglio degli altri ragazzi, “semplicemente”  interviene il loro disturbo specifico di apprendimento che mette i bastoni fra le ruote…:

  • Un meno diventa un più
  • un 3/4 diventa un 4/3
  • una parentesi “magicamente” sparisce
  • altro

ATTENZIONE non sono errori di distrazione sono errori dovuti ai DSA, quindi esattamente come gli errori ortografici non dovrebbero essere valutati così questi, non dovrebbero essere valutati.

L’intervento didattico deve portare all’autonomia e al successo formativo anche in questo campo; si stratta di decidere come, tra strategie, strumenti compensativi e altro, arrivarci davvero, e questo va definito nel PDP.

Riguardo la valutazione il DM 5669/11 art 6 comma 2 dice che sarà data “particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria”.

Ma cosa fare in concreto quando un risultato non torna?

Ci suggerisce qualche idea Giacomo Cutrera in questo video convegno, ho estrapolato i minuti che ci interessano:

“L’EFFETTO VALANGA”

 

Per vedere tutto il convegno andare nel link sottostante, l’estratto sopra si trova circa al 38esimo minuto

 

 

Norme sulla somministrazione dei farmaci e l’assistenza infermieristica

Quali norme regolano la somministrazione dei farmaci a scuola e l’eventuale supporto di  assistenza infermieristica?

 

Alla base c’è il diritto all’istruzione e all’inclusione scolastica che non può essere limitato da difficoltà connesse alla disabilità. (V. Diritto all’istruzione).

La scuola deve necessariamente organizzarsi per assicurare la possibilità di frequentare in sicurezza anche agli alunni che hanno esigenze di tipo sanitario.

Il caso più frequente, ma anche di solito più semplice da gestire, riguarda la somministrazione di farmaci e in questo caso, in assenza di norme regionali più specifiche, si fa riferimento al documento congiunto dei Ministri della Salute e dell’Istruzione del 2005 che prevede sostanzialmente la redazione di un protocollo in cui si definiscono i compiti dei vari operatori coinvolti, prevedendo  attività di formazione e informazione con il supporto dei sanitari.

Il personale della scuola non può essere obbligato a svolgere compiti di questo tipo e spetta eventualmente al dirigente scolastico risolvere il problema in altri modi (associazioni di volontariato, Comune, ASL…).

Qualora gli alunni presentino esigenze di assistenza particolari, che richiedono competenze più o meno specifiche di ambito sanitario (non solo somministrazione di farmaci, quindi), vanno coinvolti i medici di riferimento e l’ASL per valutare se è possibile superare il problema formando il personale già presente (se disponibile) o se veramente servono altre professionalità (OSS o infermieri) e nel caso come procurarle.

Tutto questo va inserito nel PEI.

Nel PEI finale sez 11 è dedicato alla verifica finale e alla proposte delle risorse per l’anno successivo, c’è una parte dal titolo “Interventi necessari per garantire il diritto allo studio e la frequenza” dove si possono specificare anche interventi di tipo sanitario, questo è indispensabile perchè così la scuola può  organizzarsi al meglio per l’anno successivo ,  facendo dei corsi di formazione per il personale già presente o chiedendo risorse in più.

Può un alunno con disabilità usare agli esami del primo ciclo la connessione ad internet per usufruire di Google Translate?

La possibilità di connettersi a internet è esclusa categoricamente all’esame di stato del 2° ciclo ma non esiste una norma analoga per il 1° ciclo per cui decide la commissione.

L’esame degli alunni con disabilità può essere personalizzato liberamente in base al PEI, anche rispetto alle modalità di somministrazione, e se un ragazzo ha sempre tradotto con Google Translate (che per alcuni alunni può costituire comunque un traguardo di tutto rispetto) è possibile per lui farlo anche all’esame.

Sempre che la commissione sia d’accordo.