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Patente di guida: nuove tutele per i candidati con DSA anno 2024

Nelle scorse settimane sono state introdotte nuove disposizioni normative a tutela delle persone con DSA che vogliono conseguire la patente di guida. 

Obbligo di formazione sui DSA per gli istruttori di scuola guida

Con il decreto dell’1 febbraio 2024 , n. 34  «Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l’abilitazione di insegnanti e di istruttori di autoscuola» del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si prospetta una maggior tutela dei diritti delle persone con DSA che conseguiranno la patente di guida: è stato introdotto infatti, per gli istruttori di scuola guida, l’obbligo di frequentare ogni due anni un corso di formazione di 5 ore con particolare attenzione alle metodiche di insegnamento per allievi con disturbi  specifici dell’apprendimento, tenuto da medici o psicologi.

Certificati di Abilitazione Professionale KA e KB: misure compensative per i candidati con DSA 

KA e KB sono Certificati di Abilitazione Professionale obbligatori rispettivamente per la guida professionale di motoveicoli e autovetture (es. noleggio conducente e taxi).

Dal momento che l’esame per il conseguimento di certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB non è ancora stato informatizzato, e quindi il file audio delle prove non è disponibile, il MIT ha emesso la Circolare n. 12105 del 24 aprile 2024, in base alla quale sono previste misure compensative in sede di esame per candidati con certificazione DSA. Il direttore dell’Ufficio di Motorizzazione Civile (UMC) accorda al candidato la possibilità di sostenere la prova:

– con l’ausilio di una persona, appartenente dell’UMC stesso, che legga i quesiti dei quali si compone la scheda (in sostituzione del file audio);

– con una maggiorazione del tempo pari a 10 minuti.

Scopri tutte le tutele per i candidati con DSA

Le tutele introdotte con i provvedimenti sopra indicati vanno a rafforzare le misure già previste per i candidati con DSA che vogliono conseguire la patente di guida, il patentino dei ciclomotori, la carta di qualificazione del conducente (CQC) e la patente nautica: file audio dei quiz e tempo aggiuntivo.

Per maggiori informazioni sulle misure previste e su come accedervi, è possibile fare riferimento a questa pagina del sito AID.

Fonte: AID

DECRETO 34 del 1° febbraio 2024 che va a modificare il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 gennaio 2011, n. 17, recante: «Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l’abilitazione di insegnanti e di istruttori di autoscuola.».

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 2 bis

Bullismo e cyberbullismo, dal 14 giugno entra in vigore la nuova legge

Interventi mirati per minori difficili: la strada della mediazione e dei progetti educativi

Con la nuova legge in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo (Legge 70 del 2024 in vigore dal 14 giugno 2024), si amplia notevolmente la casistica di interventi rieducativi e riparativi che la procura e il tribunale per i minorenni possono mettere in campo per affrontare comportamenti “irregolari” o aggressivi dei minori.

 

Presupposti per l’attivazione delle misure

Le misure rieducative possono essere attivate nei confronti di minorenni, anche sotto i 14 anni, che manifestano irregolarità di condotta o del carattere oppure tengono condotte aggressive, anche di gruppo o telematiche, contro persone, animali o cose, lesive della dignità altrui.

Ruolo del Procuratore presso il Tribunale per i Minorenni

Il Procuratore, dopo aver raccolto le informazioni necessarie, può attivare:

  • Un percorso di mediazione penale minorile
  • Chiedere al Tribunale per i Minorenni di disporre un progetto di intervento educativo

Il progetto di intervento educativo

Se richiesto dal Procuratore, il Tribunale può disporre con decreto uno specifico progetto di intervento educativo con finalità rieducative e riparative, sotto il controllo dei servizi sociali. Il progetto può prevedere:

  • Attività di volontariato
  • Laboratori teatrali, di scrittura creativa, corsi di musica
  • Attività sportive o altre iniziative che promuovano il rispetto per gli altri e relazioni non violente

Coinvolgimento delle famiglie

Il contenuto del progetto è definito dai servizi sociali coinvolgendo i genitori del minore, salvo casi di assoluta impossibilità. Può essere previsto anche un sostegno all’esercizio della responsabilità genitoriale.

Esiti del progetto

Sulla base della relazione periodica dei servizi sociali, il Tribunale può:

  • Dichiarare concluso il progetto
  • Farlo proseguire
  • Sostituirlo con un nuovo progetto
  • Nei casi più gravi, disporre l’affidamento temporaneo ai servizi sociali o il collocamento in comunità

La nuova normativa punta quindi su un approccio multidisciplinare e riabilitativo, coinvolgendo famiglie e servizi sociali, e ricorrendo a percorsi riparativi e rieducativi innovativi per prevenire e contrastare fin da subito condotte irregolari o violente dei minori.

 

 

Decreto continuità sostegno

08 marzo 2025

E’ stato pubblicato il Decreto Ministeriale che fissa la procedure da seguire per chiedere la conferma dei docenti di sostegno precari (con contratto a tempo determinato) per il prossimo anno scolastico

DM 32-2025 continuita sostegno (cosa dice in breve):

entro il 31 maggio 2025 il dirigente scolastico acquisisce l’eventuale richiesta di continuità del docente di sostegno da parte della famiglia;
– successivamente verifica che ci siano le condizioni previste e valuta, anche sentendo il GLO, che la conferma corrisponda all’interesse dell’alunno;
entro il 15 giugno comunica l’esito di questa verifica all’Ufficio scolastico competenze, al docente interessato e alla famiglia.
la conferma è disposta dall’ufficio scolastico improrogabilmente entro il 31 agosto.

L’ordinanza n. 88/24 più volte  citata nel decreto, si  può consultare QUI

Dalla quale si può capire di quali insegnanti le famiglie possono  chiedere la continuità:

a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico;

b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;

c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti.

L’art. 3 comma 1 del decreto dice che i destinatari del decreto devono essere tutti individuati in base a graduatorie provinciali definite nell’OM 88 del 2024, art. 12, quindi anche GAE e GPS a scorrimento, ma non interpello e MAD.

In nessun caso è possibile assumere insegnanti di sostegno non specializzati se sono disponibili degli specializzati. L. 104 /92 art. 14 c. 6.

Se tutti gli specializzati sono sistemati, possono ovviamente venire assunti anche dei non specializzati. L'assegnazione dei docenti alle classi, in questi casi, è decisa dal dirigente e non si basa sulla graduatoria. Se un docente non specializzato ha avuto la conferma in base al DM 32 certamente il dirigente deve assegnargli la stessa classe.

DL 71 del 31 maggio 2024 – continuità sostegno

Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilita’, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di universita’ e ricerca.
 

Rilevante per l’inclusione scolastica in particolare il Capo II – Disposizioni urgenti in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità:

  • Art. 6: Potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attivita’ di sostegno didattico agli alunni con disabilita’
  • Art. 7: Percorsi di specializzazione per le attivita’ di sostegno didattico agli alunni con disabilita’ per i possessori di titolo conseguito all’estero, in attesa di riconoscimento
  • Art. 8: Misure finalizzate a garantire la continuita’ dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno

L’articolo 8 che riconosce, in certi casi, la possibilità di chiedere conferma degli insegnanti di sostegno a tempo determinato e modifica il comma 3 dell’art. 14 del Dlgs 66/17:

Art. 8
Misure finalizzate a garantire la continuita’ dei docenti a tempo  determinato su posto di sostegno 
1. Al fine di garantire i diritti degli studenti con disabilita’ e favorire la serenita’ della relazione educativa tra studenti con disabilita’ e docenti, all’articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, il comma 3 e’ sostituito dai seguenti: 

 «3. Al fine di agevolare la continuita’ educativa e didattica di cui al comma 1, nel caso di richiesta da parte della famiglia, e valutato, da parte del dirigente scolastico, l’interesse del discente, nell’ambito dell’attribuzione degli incarichi a tempo determinato di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, al docente in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili puo’ essere proposta la conferma, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico, fermi restando la disponibilita’ del posto, il preventivo svolgimento delle operazioni relative al personale a tempo indeterminato e l’accertamento del diritto alla nomina nel contingente dei posti disponibili da parte del docente interessato. 
3-bis. La procedura di cui al comma 3 si applica, altresi’, alle seguenti categorie di personale docente:  a) docenti privi del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili che siano inseriti nelle graduatorie di sostegno adottate in applicazione dell’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, avendo svolto tre annualita’ di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado, valutate ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della medesima legge;  b) docenti privi del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili che abbiano svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati sulla base della migliore collocazione di fascia con il relativo miglior punteggio nelle graduatorie di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, o nelle graduatorie di cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124.». 

2. Per l’applicazione delle misure di cui al presente articolo, il regolamento di cui all’articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e’ adeguato alle disposizioni di cui al comma 1.

DL 66 2017 integrato e corretto dal DL 96-2019 e dal DL 62-2024

Interesse dello studente al primo posto

Il ministro Valditara crede molto in questa nuova normativa che ha trovato moltissime critiche, ma che si basa sul principio fondamentale che l’interesse del ragazzo disabile venga al primo posto, anche prima dei diritti dei docenti che vedrebbero in caso di conferma del collega sula cattedra che ha occupato l’anno precedente, sfumare una possibilità di impiego.

Naturalmente la richiesta e la volontà della famiglia non consentirà la conferma diretta, ma sarà comunque valutata e vagliata dal dirigente scolastico in base alle informazioni in suo possesso circa l’operato dell’insegnante. In caso di riscontro positivo si procederà alla conferma, altrimenti non sarà possibile procedere.

Il Ministro difende la scelta: a più riprese la norma, critica da sindacati e associazioni di categoria, è stata difesa dal Ministro Valditara “Cambiare docente ogni anno per il ragazzo è un trauma notevole”.

Test d’ingresso all’università: il Consiglio di Stato riconosce il pieno diritto degli studenti con DSA a utilizzare gli strumenti compensativi previsti dalla legge 170/2010

Fonte: AID

Il 22 maggio scorso il Consiglio di Stato ha emesso un’ordinanza che riconosce il pieno diritto degli studenti universitari con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) a utilizzare, nei test d’ingresso per i corsi di laurea ad accesso programmato, tutti gli strumenti compensativi previsti dalla legge 170/2010.

L’ordinanza arriva a seguito del ricorso con cui Viola, studentessa torinese dislessica e socia AID, ha chiesto che le venissero riconosciuti, nel test d’ingresso di Medicina, gli strumenti a lei necessari per sostenere la prova, così come previsto dalla legge 170/2010, e non solo la calcolatrice non scientifica, il videoingranditore o l’affiancamento di un lettore umano, ovvero i tre strumenti indicati nel decreto che disciplina i test d’ingresso nei corsi di laurea ad accesso programmato, emesso ogni anno dal Ministero dell’Università e della Ricerca.

Con questa ordinanza i giudici del Consiglio di Stato hanno rovesciato il precedente pronunciamento del Tar del Lazio, secondo cui Viola avrebbe dovuto prima fare il test di accesso con i soli strumenti compensativi concessi dal decreto ministeriale e, se per caso non lo avesse superato, solo allora avrebbe potuto ricorrere.

Come evidenziato in questo articolo de “La Repubblica”, Il giudice Raffaello Sestini della settima sezione del Consiglio di Stato, nell’accogliere il ricorso, ha fatto riferimento “alle rilevanti questioni che coinvolgono i principi dell’ordinamento concernenti l’accesso agli studi dei capaci e meritevoli” oltre al “principio di tutela della persona e delle sue potenzialità di sviluppo anche in caso di condizioni svantaggiate”. Tanto più che il decreto del Ministero “rendeva omogenea”, su tutto il territorio nazionale, la disparità di trattamento per i candidati con DSA.

La petizione di AID per i diritti degli studenti universitari con DSA

L’ordinanza del Consiglio di Stato sancisce quindi uno dei diritti che AID rivendica da anni per gli studenti universitari con DSA.

La raccolta firme, tuttora aperta, chiede al Governo e Parlamento di approvare una norma per garantire:

  • Strumenti compensativi, misure dispensative, modalità di verifiche e valutazione adeguate nei test d’ingresso e negli esami all’università.  
  • Un centro sanitario pubblico in ogni regione per la certificazione diagnostica degli adulti, senza la quale gli studenti universitari, ma anche i candidati ai concorsi pubblici e i lavoratori nelle aziende private, sarebbero privi di diritti.

L’ordinanza del Consiglio di Stato rappresenta un importante precedente a cui gli studenti con DSA potranno fare riferimento, in futuro, per far valere i loro diritti. 

L’auspicio di Associazione Italiana Dislessia è che l’ordinanza possa indurre il legislatore a integrare la normativa vigente in virtù dei principi di diritto da essa sanciti, per garantire pari diritti e opportunità agli studenti universitari con disturbi specifici dell’apprendimento.

Terminologia corretta da usare per gli alunni con disabilità

In ottemperanza al Decreto 62 /24, ecco le termilogie esatte da usare:

a) Alunno/a in condizione di disabilità;
b) Alunno/a con disabilità;
c) Alunno/a con necessità di sostegno elevato o molto elevato;
d) Alunno/a con necessità di sostegno intensivo.

Dalla quale scaturiscono le seguenti combinazioni:

a + c1) = Alunno/a in condizione di disabilità, con necessità di sostegno elevato;

a + c2) = Alunno/a in condizione di disabilità, con necessità di sostegno molto elevato;

a + d) = Alunno/a in condizione di disabilità, con necessità di sostegno intensivo;

b + c1) = Alunno/a con disabilità, bisognevole di sostegno elevato;

b + c2) = Alunno/a con disabilità, bisognevole di sostegno molto elevato;

b + d) = Alunno/a con disabilità, bisognevole di sostegno intensivo.