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Le scuole percepiscono una quota di un certo importo per acquistare materiale utile per i bambini/ragazzi con disabilità?

La legge ci sarebbe ma non è mai stata applicata e finora nessun importo è mai arrivato alle scuole.

https://www.aiutodislessia.net/wordpress/wp-content/uploads/2022/05/DL-66-2017-integrato-e-corretto-dal-DL-96-2019.pdf

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Docente curricolare e docente di sostegno DEVONO COLLABORARE l’alunno NON E’ dell’insegnante di sostegno

Il principio della corresponsabilità educativa è alla base del sistema di inclusione scolastico italiano, è stato rilanciato con il DL 66 del 2017 e il Decreto attuativo 182 del 2020 rivisto e corretto dal  DL 153 del 2023 attraverso due importanti innovazioni operative:

  1. l’istituzione del GLO, al quale partecipano “tutti” gli insegnanti dell’alunno con disabilità,
  2. il nuovo PEI che ha una sezione specifica, la n. 8, in cui va specificato cosa faranno e impareranno e come saranno valutati in ogni materia.

Corresponsabilità significa, ovviamente, condivisione delle responsabilità, ossia rispondere dei risultati delle proprie azioni.

L’insegnante di matematica, ad esempio,  è responsabile di quello che i suoi alunni imparano in matematica e ne risponde: dal punto di vita etico e professionale, prima di tutto, ma anche amministrativo, disciplinare e oltre, se i suoi alunni di matematica non imparano nulla. E in questo caso ovviamente è il dirigente che interviene.

Questo vale, pari pari, anche per gli alunni con disabilità.

La differenza è che quello che devono imparare non è definito dai programmi o dai libri di testo, ma da una programmazione personalizzata che si chiama PEI che anche l’insegnante di matematica, come membro del GLO, ha contribuito da definire.

Altra differenza è che c’è un collega, l’insegnante di sostegno appunto, che lo può aiutare ad attivare questa personalizzazione ma ovviamente lui deve fare la sua parte.

Se non è così, deve intervenire il dirigente, altrimenti è responsabile tanto quanto il docente che pensa sia suo diritto non occuparsi di questi alunni.

Come devono essere attribuite le ore di sostegno?

Il sostegno può essere quantificato in modo flessibile, in base ai bisogni dei singoli studenti, le ore per gli  insegnanti di sostegno e degli eventuali operatori (forniti dal comune) vengono proposte dal GLO a fine anno scolastico per il seguente tramite la Verifica del PEI finale, oppure nel PEI provvisorio per le nuove certificazioni, che devono svolgersi entro il 30 giungo.

Se esiste il Profilo di Funzionamento (redatto da Usl) si compilando i modelli C supporti al funzionamento e C1Tabella Fabbisogni  allegati al DL 182/20, altrimenti nel PEI finale si userà la diagnosi funzionale o il CIS, e si compilerà la sez. 11, se ci fosse uno studente con una prima certificazione arrivata a fine anno e quindi per lui non è mai stato redatto il PEI, si farà il PEI provvisorio e la sez. di pertinenza è la 12. 

Le ore di sostegno vengono assegnate globalmente alla scuola e poi gestite dal dirigente in base alle indicazioni dei GLO e ai bisogni DL 68 del 2011 art. 19 c. 11.
Nessuna norma nazionale regola le procedure di assegnazione degli educatori (ci sono norme regionali).
 

Le ore di sostegno non sono direttamente connese al comma della gravità della legge 104, ma possono esserci delle indicazione da parte dell’USR, le linee guida dicono (pag. 56): 
«L’esigenza di supporto didattico non è automaticamente connessa alla gravità clinica o alla quantificazione del deficit di funzionamento, ma certamente a fronte di documenti ufficiali che certificano compromissioni lievi o parziali, una richiesta elevata di sostegno deve avere un carattere di assoluta eccezionalità e deve essere adeguatamente e responsabilmente motivata.»

Cosa succede se a metà anno scolastico arriva uno studente trasferito da altro istituto che abbia già un PEI redatto dalla vecchia scuola?

Si applica il  DL 182/20 modificato dal Dlgs 153 del 2023  art. 2 comma 1/f:

“f – nel passaggio tra i gradi di istruzione e in caso di trasferimento, è accompagnato dall’interlocuzione tra i docenti dell’istituzione scolastica di provenienza e i docenti della scuola di destinazione e, nel caso di trasferimento, è ridefinito sulla base delle diverse condizioni contestuali e dell’ambiente di apprendimento dell’istituzione scolastica di destinazione.”

Quindi si conserva  il PEI precedente, adattandolo se necessario alle condizioni attuali completo di tutte le sue parti (non si fa un PEI provvisorio non essendo una nuova certificazione, che va fatto  a fine anno scolastico.

La  scuola può obbligare le famiglie di ragazzi con problemi comportamentali, a sottoscrivere una assicurazione aggiuntiva a quella classica della scuola,  per affrontare le eventuali spese, causate da scatti d’ira del proprio figlio?

Il dirigente scolastico non può obbligare i genitori a sottoscrivere nessuna assicurazione.

Per coprire eventuali danni causati dal bambino/ragazzo dovrebbe bastare l’assicurazione della scuola.

Se non è così il dirigente farebbe bene a discuterne con la compagnia assicurativa, non con i genitori.

La responsabilità dei danni causati dal bambino/ragazzo è di chi è tenuto alla sua sorveglianza, ossia in questo caso della scuola. Codice civile articoli 2047 e 2048.