Tutti gli articoli di Nicoletta

Cosa succede se a metà anno scolastico arriva uno studente trasferito da altro istituto che abbia già un PEI redatto dalla vecchia scuola?

Si applica il  DL 182/20 modificato dal Dlgs 153 del 2023  art. 2 comma 1/f:

“f – nel passaggio tra i gradi di istruzione e in caso di trasferimento, è accompagnato dall’interlocuzione tra i docenti dell’istituzione scolastica di provenienza e i docenti della scuola di destinazione e, nel caso di trasferimento, è ridefinito sulla base delle diverse condizioni contestuali e dell’ambiente di apprendimento dell’istituzione scolastica di destinazione.”

Quindi si conserva  il PEI precedente, adattandolo se necessario alle condizioni attuali completo di tutte le sue parti (non si fa un PEI provvisorio non essendo una nuova certificazione, che va fatto  a fine anno scolastico.

La  scuola può obbligare le famiglie di ragazzi con problemi comportamentali, a sottoscrivere una assicurazione aggiuntiva a quella classica della scuola,  per affrontare le eventuali spese, causate da scatti d’ira del proprio figlio?

Il dirigente scolastico non può obbligare i genitori a sottoscrivere nessuna assicurazione.

Per coprire eventuali danni causati dal bambino/ragazzo dovrebbe bastare l’assicurazione della scuola.

Se non è così il dirigente farebbe bene a discuterne con la compagnia assicurativa, non con i genitori.

La responsabilità dei danni causati dal bambino/ragazzo è di chi è tenuto alla sua sorveglianza, ossia in questo caso della scuola. Codice civile articoli 2047 e 2048.

Per gli studenti del I ciclo con disabilità particolarmente gravi è possibile esonerarli da alcune prove d’esame?

Esiste la possibilità dell’esonero dalle prove scritte? O solo da alcune?

Riferimento normativo è il DL 62/17 art. 11 c. 6 e DM 741 del 2017 art. 14. comma 1, si dice che in questi casi la commissione predispone “prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali.”

“Differenziate” in questo caso significa semplicemente differenti, o diverse, e non essendo specificate modalità o procedure minime da seguire, si intende che possono essere personalizzate liberamente anche rispetto al tipo di somministrazione, non solo ai contenuti.

Le prove sono predisposte in base del PEI relativamente alle attività svolte (sempre comma 6) e se ne deduce che se nel PEI non sono state previste attività didattiche sulle lingue straniere non si sostengono neppure all’esame.

Delle prove ci devono essere ma non necessariamente prove scritte: vanno bene anche prestazioni di altro tipo, comprese attività di manipolazione, costruzione o altro, da documentare se serve, per lasciare agli atti, con delle fotografie.

In base al comma 8 dell’11 del DL 62 solo ai candidati che non si presentano all’esame viene rilasciato l’attestato.

La norma non dice nulla sulla loro eventuale partecipazione parziale: presenti ad alcune prove, assenti ad altre.

Se la riduzione del numero di prove è stata decisa dalla sottocommissione come modalità di personalizzazione, non si può parlare di assenza e di sicuro non si può applicare il comma 8.

Possono esserci eventualmente dei dubbi interpretativi nel caso la commissione abbia previsto un esame completo, anche se personalizzato, e il candidato non si sia presentato ad una o più prove, anche se in questi casi è difficile affermare in assoluto che non si sia presentato all’esame.

Questa situazione è invece prevista per l’esame del 2° ciclo (DL 62 art. 20 c. 5 ) dove si dice chiaramente che viene rilasciato l’attestato anche ai candidati che non sostengono una o più prove,  ma non se ne parla nel 1° ciclo.

Libertà di insegnamento e autonomia scolastica

Cè ancora molta confusione sull’idea che si è creata (dall’interno della Scuola in verità), sulla “libertà di insegnamento” e “autonomia didattica”, che spesso vengono avallate assieme a giustificare una presunta insindacabilità delle scelte didattiche dei docenti; invece sono due cose ben distinte e dicono cose precise e diverse da quelle tanto spesso sdoganate, e non di minor importanza, nascono entrambe al di fuori e al di sopra della Scuola (intesa MIUR), perchè arrivano la prima direttamente dalla Costituzione (art. 33 comma 1) e l’altra dal Decreto del Presidente della Repubblica del 1999.

Merita prendersi un po’ di tempo e verificare le fonti, un principio alla volta:

– “libertà di insegnamento” è l’interpretazione che sopratutto la scuola ha dato della prima frase dell’art. 33 della Costituzione che testualmente sancisce: “L’ARTE E LA SCIENZA SONO LIBERE E LIBERO NE È L’INSEGNAMENTO. (…)- il resto non interessa qui ma per chi vuol ripassarselo tutto https://www.senato.it/1025?sezione=121&articolo_numero_articolo=33  –

Ora, tenendo conto anche che è stato scritto nel 1947 all’uscita da un periodo dove non era garantita nemmeno la libertà di espressione e pensiero, e verificato anche dal punto di vista della semantica, non può esservi dubbio che i soggetti dell’enunciato sono LE ARTI e LA SCIENZA e che, LIBERE sono loro, ossia non più vincolate dai dettami di un regime totalitario che impediva perfino il libero pensiero (!),  quel NE lega inequivocabilmente all’arte e alla scienza la libertà di essere insegnate, il legislatore non si riferiva certo alla libertà didattica (che infatti neppure menziona) che oggi si arroga diritti di insindacabilità che nessuno mai gli ha garantito.

Da “sono libere e libero ne è l’insegnamento (riferito a arte e scienza) si è scivolati quasi impercettibilmente in “libertà di insegnamento”, da qui fatta intendere “libertà di insegnamento dei docenti”… ma dove sta scritta questa cosa ufficialmente??

– “l’autonomia didattica” invece è stata sancita dal  Presidente della Repubblica 275 del 8 marzo 1999 e precisamente all’art.4, in cui si legge:
“1. Le istituzioni scolastiche, NEL RISPETTO DELLA LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO (nb: se fa capo all’art. 33 della costituzione abbiamo capito come va letta), DELLA LIBERTÀ DI SCELTA EDUCATIVA DELLE FAMIGLIE (e qui sì è fuor di dubbio: l’educazione è e resta campo insindacabile potestà genitoriale) e delle finalità generali del sistema, a norma dell’articolo 8 concretizzano GLI OBIETTIVI NAZIONALI IN PERCORSI FORMATIVI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DEL DIRITTO AD APPRENDERE E ALLA CRESCITA EDUCATIVA DI TUTTI GLI ALUNNI, RICONOSCONO E VALORIZZANO LE DIVERSITÀ, PROMUOVONO LE POTENZIALITÀ DI CIASCUNO ADOTTANDO TUTTE LE INIZIATIVE UTILI AL RAGGIUNGIMENTO DEL SUCCESSO FORMATIVO.”

È chiaro, mi pare, che il centro di tutto lo scopo per cui viene fatto tutto, il fine ultimo affinchè la scuola abbia senso di essere E’ inconfutabilmente, LO STUDENTE, IL SUO RAGGIUNGIMENTO DEL SUCCESSO FORMATIVO, NEL RISPETTO DELLE SUE CARATTERISTICHE QUALUNQUE ESSE SIANO, è tutto scritto chiaramente: se una libertà di insegnamento esiste è la naturale conseguenza della “scuola dell’inclusività” che questo Decreto ha fatto nascere, ossia per garantire che a ognuno sia garantito il successo formativo nell rispetto delle sue caratteristiche di apprendimento, giocoforza non esiste più un unico modello di insegnamento (e infatti da lì è stato anche abolito il PROGRAMMA MINISTERIALE sostituito dalle INDICAZIONI MINISTERIALI , ossia si è passato da “programma con elenco di nozioni da imparare” a “indicazioni di obiettivi da raggiungere, in termini di competenze”) ma la didattica va adattata ogni volta all’alunno al quale si va ad insegnare, da cui ” libertà di insegnamento” sì, ma circoscritta alla ricerca della didattica migliore per garantire il successo formativo dell’alunno nella sua unicità, quindi là dove la scelta dell’insegnante si dimostri non la più adatta incontra il suo limite di libertà e diventa contestabile se persevera.

Leggere anche questo articolo di  Orizzonte Scuola

D.Lgs. n. 297 del 1994

Didattica semplificata per gli studenti con DSA?

Sulla didattica la normativa è chiara, i ragazzi con DSA possono essere dispensati dalle prestazioni “non essenziali”, Legge 170 del 2010 che, all’art. 5 comma 2/b dice che le scuole garantiscono
«l’introduzione di strumenti compensativi nonche’ misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualita’ dei concetti da apprendere»

ma anche se gli obiettivi possono essere “articolati” devono rimanere «all’interno delle indicazioni curricolari nazionali per il primo e per il secondo ciclo» DM 5669 del 2011 (decreto applicativo della L. 170) art. 4 comma 2.

Solo agli insegnanti possono decidere se una misura dispensativa rispetta o no queste indicazioni perché solo loro possono dire, considerando anche quello che il ragazzo dovrà imparare successivamente, se una prestazione può essere considerata davvero “non essenziale”.