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Sostegno GLO e PEI: tutto quello che c’è da sapere

Entro il 30 giugno il GLO (Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione degli alunni disabili) deve provvedere a redigere il PEI provvisorio al fine di assegnare le misure di sostegno agli alunni con disabilità secondo le procedure definite dal Decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182.

Per ogni alunno disabile deve essere operativo un GLO.

La formalizzazione dei gruppi GLO deve essere effettuata dal dirigente scolastico con un decreto di istituzione. I GLO hanno la finalità di elaborare e approvare il PEI, ed entro il 30 giugno di ogni anno scolastico deliberare:

  •  le ore di sostegno didattico;
  •  l’eventuale necessità dell’educatore per l’assistenza all’autonomia  e comunicazione;
  • l’eventuale necessità di assistenza igienica di base
  • eventuali ulteriori necessità che dovessero manifestarsi.

Composizione dei GLO

I GLO sono composti:
  • dal dirigente scolastico, o un suo delegato, che presiede;
  • dal team docenti contitolari (per la scuola dell’infanzia e primaria);
  • dal consiglio di classe di scuola secondaria;
  • dall’insegnante specializzato per il sostegno didattico contitolare della classe;
  • dai genitori dell’alunno con disabilità o da chi esercita la  responsabilità genitoriale;
  • rappresentanti dell’Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di residenza dell’alunno con disabilità;
  • dalle figure professionali specifiche interne all’istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con l’alunno con disabilità (docenti referenti per le attività di inclusione o docenti
    con incarico nel GLI per il supporto alla classe nell’attuazione del PEI, ecc.)
  • le figure professionali specifiche esterne che interagiscono con la classe e con l’alunno con disabilità:
    1) assistente all’autonomia ed alla comunicazione;
    2) eventualmente un rappresentante del GIT territoriale;
    3) un rappresentante dell’Ente Locale nel caso sia stato predisposto il Progetto Individuale su
    richiesta dei genitori;
  • solo se preventivamente autorizzato dal dirigente scolastico, a titolo consultivo e non decisionale, un esperto indicato dalla famiglia;  Alle riunioni del GLO possono partecipare i collaboratori scolastici (o altro personale con il medesimo compito) che si occupano dell’assistenza igienico-personale.

Funzionalità del GLO

  1. Il GLO è convocato dal Dirigente scolastico, o dal suo delegato, ed è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.
  2.  Le riunioni del GLO si svolgono, salvo motivata necessità, in orario scolastico, in ore non coincidenti con l’orario di lezione e possono svolgersi anche a distanza, in modalità telematica sincrona.
  3. Nel corso di ciascuna riunione è redatto apposito verbale che dovrà tenere in massima considerazione ogni apporto fornito da coloro che sono ammessi alla partecipazione ai suoi lavori, motivando le decisioni adottate, in particolare quando esse si discostano dalle proposte formulate dai soggetti partecipanti. Il verbale è firmato da chi presiede la riunione e da un segretario verbalizzante, di volta in volta individuato tra i presenti.
  4. Il GLO si riunisce:
    • entro il 30 di giugno per la redazione del PEI provvisorio per gli alunni che hanno ricevuto certificazione della condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica, allo scopo di
    definire le proposte di sostegno didattico o di altri supporti necessari per sviluppare il progetto di inclusione relativo all’anno scolastico successivo;
    • entro il 31 di ottobre, di norma, approva e sottoscrive il PEI definitivo;
    • almeno una volta, da novembre ad aprile, per annotare le revisioni ed effettuare le relative verifiche intermedie;
    • ogni anno, entro il 30 di giugno, per la verifica finale e per formulare le proposte relative al fabbisogno di risorse professionali e per l’assistenza per l’anno successivo.
  5. I membri del GLO hanno accesso al PEI discusso e approvato, nonché ai verbali.
  6. I componenti del GLO della scuola (Dirigente scolastico o delegato e team dei docenti contitolari o consiglio di classe, curricolari e di sostegno), nell’ambito delle procedure finalizzate all’individuazione del fabbisogno di risorse professionali per il sostegno didattico e l’assistenza, possono accedere alla partizione del sistema SIDI – Anagrafe degli alunni con disabilità, per consultare la documentazione necessaria.

Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione non spetta alcun compenso,
indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento.

Le procedure di accesso e di compilazione del PEI nonché di accesso per la consultazione della documentazione riguardante l’alunno con disabilità, devono essere attuate nel rigoroso rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD, Regolamento UE n. 2016/679).

Al termine delle riunioni dei GLO, il dirigente provvede a monitorare le richieste deliberate rispetto al sostegno didattico e alla necessità dell’operatore all’autonomia e comunicazione e inviare:
– al GIT, che opera presso gli uffici di ambito territoriale, il fabbisogno delle ore di sostegno, il quale poi, come Ufficio di Ambito Territoriale, comunicherà all’USR quello complessivo per la provincia di competenza;
– all’ente locale le ore di educatore/operatore per l’autonomia e comunicazione.

 

 

Cosa si intende per situazioni eccezionali?

Eccezionale è ovviamente contrapposto a normale o regolare. 

Di sicuro “non è” eccezionale:

  • utilizzare abitualmente nelle sostituzioni i docenti di sostegno solo per risparmiare (risparmiare soldi ma spesso anche procedure burocratiche);
  • prevedere sostituzioni con i docenti di sostegno per più giorni di seguito: il primo giorno può anche essere eccezionale, i successivi no;
  • invertire abitualmente la regola con l’eccezione, per cui eccezionale diventa chiamare il supplente e regolare mandare in giro per le classi l’insegnante di sostegno.

L’eccezionalità è decisa dal Dirigente Scolastico e dovrebbe essere determinata prima di tutto da esigenze di vigilanza e sicurezza degli alunni non altrimenti risolvibili.

Funzioni della Figura Strumentale e Il coordinatore del sostegno

Le funzioni strumentali sono decise dal collegio dei docenti.
Contratto CNL 2006 art. 33 (non sono obbligatorie)

Lo copio qui sotto:
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ART.33 – FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA

1. Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, la risorsa fondamentale è costituita dal patrimonio professionale dei docenti, da valorizzare per la realizzazione e la gestione del piano dell’offerta formativa dell’istituto e per la realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni esterni alla scuola. Le risorse utilizzabili, per le funzioni strumentali, a livello di ciascuna istituzione scolastica, sono quelle complessivamente spettanti sulla base dell’applicazione dell’art. 37 del CCNI del 31.08.99 e sono annualmente assegnate dal MPI.

2. Tali funzioni strumentali sono identificate con delibera del collegio dei docenti in coerenza con il piano dell’offerta formativa che, contestualmente, ne definisce criteri di attribuzione, numero e destinatari. Le stesse non possono comportare esoneri totali dall’insegnamento e i relativi compensi sono definiti dalla contrattazione d’istituto.

3. Le scuole invieranno tempestivamente al Direttore generale regionale competente schede informative aggiornate in ordine alla quantità e alla tipologia degli incarichi conferiti, e ciò allo scopo di effettuarne il monitoraggio.

4. Le istituzioni scolastiche possono, nel caso in cui non attivino le funzioni strumentali nell’anno di assegnazione delle relative risorse, utilizzare le stesse nell’anno scolastico successivo.


La figura del coordinatore per l’inclusione deriva da una nota MIUR del 2015, n. 37900, che istituisce dei corsi di formazione specifici per i docenti di sostegno specializzati destinati a svolgere ruoli di coordinamento rispetto i temi dell’inclusione.

Negli anni successivi sono state organizzate altre annualità di questi corsi di formazione.

I docenti destinatari sono nominati dal dirigente, e di solito chi ha frequentato il corso svolge il ruolo di coordinatore.

 

Rientro a Scuola a.s. 2022/23

In data 28 agosto 2022 il Ministero dell’Istruzione ha inviato alle scuole un vademecum con le principali indicazioni per il contrasto della diffusione del Covid-19 in ambito scolastico in vista dell’avvio dell’anno 2022/2023.

Il testo sintetizza i documenti elaborati dall’Istituto superiore di sanità nelle scorse settimane, già inviati alle scuole e ai loro dirigenti, e la normativa vigente.

Il vademecum contiene, in particolare, una sezione con le principali domande e risposte sulla gestione dei casi di positività, la didattica digitale integrata, gli alunni fragili, in risposta alle domande pervenute ad oggi dalle scuole.

Resta sempre attivo, poi, per ogni richiesta di chiarimento, il servizio di help desk amministrativo contabile, canale ufficiale di assistenza, consulenza e comunicazione fra l’Amministrazione e le Istituzioni scolastiche.

Anno scolastico 2022/23: Rientro a scuola

Covid, con raffreddore lieve si potrà stare in classe. No se con febbre superiore a 37,5. Utilizzo mascherina chirurgica o FFP2

 

Sono state pubblicate ieri le indicazioni dell’Istituto superiore di sanità per il rientro a scuola a settembre. Nelle indicazioni viene fatta una distinzione tra misure standard di prevenzione da garantire per l’inizio dell’anno scolastico che considera l’attuale quadro epidemiologico e possibili ulteriori interventi da modulare progressivamente in base alla valutazione del rischio, “prevedendo un’adeguata preparazione degli istituti scolastici che renda possibile un’attivazione rapida delle misure al bisogno”.

Nel documento, come misure di base per pianificare l’anno scolastico 2022/23, viene indicato che

Gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano febbre, frequentano in presenza, prevedendo
l’utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi, igiene delle mani, etichetta respiratoria.

Viene infatti specificato che “soprattutto nei bambini, la sola rinorrea (raffreddore) è condizione frequente” e di fatto ciò “non può essere sempre motivo in sé di non frequenza o allontanamento dalla scuola in assenza di febbre“.

Non è invece consentito restare a scuola con febbre, ovvero temperatura corporea oltre i 37,5 ° C. Altri sintomi che non consentono il permanere a scuola sono ad esempio:

  • sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria,
  • vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere),
  • diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide),
  • perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa

In caso di tali sintomi viene raccomandato alle famiglie di non condurre gli alunni a scuola in presenza.

Divieto di entrare a scuola anche con test Covid positivo.

indicazioni-A.S.-2022-2023

 

 

Fonte: orizzonte scuola