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Principali modifiche del DL 182 avute con il Dl 153/23

Per la secondaria di secondo grado

In questo ordine di scuola troviamo le due novità più rilevanti.

Vengono chiaramente definite le procedure da seguire per il passaggio dal percorso differenziato a quello ordinario correggendo le linee guida precedenti che dicevano in un certo punto che decideva liberamente il consiglio di classe, in un altro che ci volevano gli esami integrativi.

Il nuovo testo conferma che la decisione spetta al consiglio di classe: se approva il passaggio lo studente seguirà il successivamente percorso ordinario con prove equipollenti, se lo rifiuta, e conferma la differenziata, la famiglia può chiedere di sostenere l’esame integrativo Dlgs 182/20 modificatoart. 10-bis.

L’altro aspetto modificato, rispetto al DI precedente, riguarda l’esonero dalle discipline che viene ora formalmente escluso.

L’art 10 comma  1 infatti dice: ” Per gli alunni con disabilità che frequentano le scuole secondarie di secondo grado non è previsto l’esonero dall’insegnamento di una o più discipline presenti nel piano di studi”.

Il problema però è che di fatto viene proibito l’uso di questa parola, non certo la possibilità di non far sostenere a uno studente delle discipline che sarebbero per lui oggettivamente improponibili.

Purtroppo le linee guida si limitano a sostituire la parola “esonerato” con “differenziato” mettendo tutti questi studenti nello stesso piano, autorizzando i docenti curricolari a escluderli dalla valutazione.

Il DI 182 prevedeva anche per gli studenti con il PEI differenziato l’obbligo da parte del docente di materia di definire obiettivi disciplinari, per quanto ridotti, e poi di valutare gli esiti e solo in casi eccezionali era possibile l’esonero.

Adesso le nuove Linee Guida dicono (pag. 38):
Nell’opzione “C” (programma differenziato) rientrano le situazioni in cui non sussistono le condizioni per una progettazione disciplinare ridotta e non è possibile definire obiettivi didattici equipollenti a quelli curricolari sui quali si possa poi esprimere una valutazione ordinaria degli apprendimenti.

In questi casi si può decidere per un percorso differenziato nell’insegnamento di una o più discipline, per le quali, non essendoci valutazione specifica, si definiscono le modalità di verifica degli obiettivi raggiunti descritti nel PEI.

Si ricorda che anche una sola disciplina definita in questo modo rende obbligatoriamente “differenziato” il percorso didattico complessivo.

In sostanza, come se nulla fosse, si torna alla cosiddetta “valutazione per aree” per tutti gli studenti con programmazione differenziata, autorizzando i docenti curricolari a chiamarsi fuori da ogni responsabilità verso lo studente con disabilità e delegando tutto all’insegnante di sostegno.

Novità, per tutti gli ordini di scuola, nella sezione 8 (Interventi sul percorso curricolare).

Le novità in questo caso sono di tipo redazionale, non di contenuto, ma veramente non se ne capisce il senso.

Scompare il punto 8.2 sulle modalità di verifica, tanto per la secondaria di primo grado che di secondo.

 

Allora dove scrivere le modalità di verifica che vanno obbligatoriamente indicate come spiegato nel paragrafo “modifica nella Linee guida”?

Andranno semplicemente esplicitate per OGNI DISCIPLINA, come esplicitato nelle Linee Guida.

Del resto ricordiamo che il DL 66/17 all’art. 7 dice che nel PEI vanno esplicitate anche le modalità di verifica.

Per quale motivo è stato tolto lo spazio assegnato a questi temi se poi si chiede comunque di inserirli nel PEI?

Altra innovazione, secondo me incomprensibile, la troviamo nel modello della primaria dove, nella progettazione disciplinare, è stata eliminata l’opzione “A – Segue la progettazione didattica della classe e si applicano gli stessi criteri di valutazione” lasciando spazio solo alle personalizzazioni.

Una piccola nota dice “Compilare soltanto per le discipline/aree disciplinari per le quali è prevista una progettazione personalizzata” ma, secondo me, dire chiaramente che gli obiettivi sono gli stessi rimane utile nel coinvolgimento dei colleghi disciplinari e, visto che si tratta si apporre una crocetta, non è certo per loro un lavoro eccessivo.

Da notare che l’organizzazione precedente, con le voci A e B, rimane nella scuola secondarie ma anche, per la primaria, nella parte dedicata al comportamento.

La cosa strana, infine, è che nelle Linee Guida, a pag. 31, è rimasto tutto come prima, anche con la riproduzione grafica della casella del PEI con le crocette A e B.

Alla fine però hanno aggiunto un paragrafo che dovrebbe spiegare la novità:
Nel modello di PEI per la Scuola Primaria si troverà un unico campo ove viene richiesto di indicare se, rispetto alla progettazione didattica della classe, sono applicate personalizzazioni in relazione agli obiettivi di apprendimento (conoscenze, abilità, traguardi di competenze), alle strategie e metodologie didattiche, alle modalità di verifica e ai criteri di valutazione e, conseguentemente, di indicarli sinteticamente.

Resta inteso che, nel caso in cui l’alunno segua la progettazione didattica della classe e si applichino gli stessi criteri di valutazione, il campo non va compilato.

Bravo chi capisce cosa deve fare!

Primaria

Da notare che mancano ancora, purtroppo, dei riferimenti alle nuove modalità di valutazione introdotte, come si ricorderà, alla fine del 2020, quasi in contemporanea al nuovo PEI, ma senza che venisse mai esplicitato nessun minimo collegamento.

Adesso che si è messo mano al modello di PEI non si poteva prevedere uno spazio in cui definire anche gli eventuali obiettivi personalizzati da inserire poi nella scheda?

Altre novità o conferme rilevanti, un po’ alla rinfusa…

Partecipazione degli esperti privati al GLO:

è confermato il limite di uno (decreto art. 6 c. 6) ma scompare dalle Linee Guida l’obbligo di dichiarare che non è retribuito dalla famiglia.

Orario GLO:

L’art. 5 c. 5 diventa “Le riunioni del GLO si svolgono, salvo motivata necessità, in ore non coincidenti con l’orario di lezione.” Scompare l’espressione “in orario scolastico” che, come sappiamo, ha creato vari equivoci.

Allegato C e C1:

Torna tutto come prima, cambia solo l’espressione “debito di funzionamento” sostituita da “potenziale restrizione della partecipazione”, in linea con le Linee Guida del Ministero della Salute.

Dopo la nota 14085 del 1° giugno scorso, che sospendeva la compilazione di questi due allegati perché mancava il Profilo di Funzionamento, ci si aspettava qualche indicazione più operativa anche perché il dato richiesto, e indispensabile per la compilazione del modello C, possiamo chiamarlo come vogliamo ma in ogni caso si può recuperare esclusivamente da un Profilo di Funzionamento regolarmente compilato in base alle nuove disposizioni.

Peccato che la stragrande maggioranza delle scuole non ne abbia mai visto uno.

Orario ridotto:

nessuno ovviamente può impedire a una famiglia di portare il figlio a terapia in orario scolastico se i servizi sanitari non offrono alternativa.

Il decreto precisa meglio le condizioni.
Il comma 2/a dell’art. 13 del decreto diceva:
se l’alunno è presente a scuola per l’intero orario o se si assenta in modo continuativo su richiesta della famiglia o degli specialisti sanitari, in accordo con la scuola, indicando le motivazioni;
Diventa:
se l’alunno è presente a scuola per l’intero orario o se si assenta in modo continuativo – per eccezionali e documentate esigenze sanitarie – su richiesta della famiglia e degli specialisti sanitari, in accordo con la scuola, indicando le motivazioni;
L’argomento è ripreso anche nelle Linee Guida pag 48, ma con modifiche poco rilevanti.

Responsabilità dei componenti del GLO

Nella Linee Guida precedenti era scritto (pag. 65)
È bene evidenziare che, nella procedura volta alla definizione delle misure di sostegno, con la correlata quantificazione del fabbisogno di risorse professionali per la didattica e l’assistenza, i componenti del GLO sono direttamente responsabili delle decisioni assunte, che comportano oneri di spesa.
Ora sono state tolte le parole finali (pag. 63 nuove Linee Guida):
È bene evidenziare che, nella procedura volta alla definizione delle misure di sostegno, con la correlata quantificazione del fabbisogno di risorse professionali per la didattica e l’assistenza, i componenti del GLO sono corresponsabili delle decisioni assunte.

Esigenze di tipo sanitario

Le nuove Linee Guida specificano meglio la parte sugli interventi sanitari, che precedentemente era demandata ad altri momenti e ambiti decisionali.

Differenza tra didattica personalizzata e didattica individualizzata

Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA – allegate al DM n. 5669 pag 6 e 7

La didattica individualizzata
consiste nelle attività di recupero individuale che può svolgere
l’alunno per potenziare determinate abilità o per acquisire specifiche competenze, anche nell’ambito delle strategie compensative e del metodo di studio; tali attività individualizzate possono essere realizzate nelle fasi di lavoro individuale in classe o in momenti ad esse dedicati, secondo tutte le forme di flessibilità del lavoro scolastico consentite dalla normativa vigente.

La didattica personalizzata
invece, anche sulla base di quanto indicato nella Legge 53/2003 e
nel Decreto legislativo 59/2004, calibra l’offerta didattica, e le modalità relazionali, sulla specificità ed unicità a livello personale dei bisogni educativi che caratterizzano gli alunni della classe,
considerando le differenze individuali soprattutto sotto il profilo qualitativo; si può favorire, così,l’accrescimento dei punti di forza di ciascun alunno, lo sviluppo consapevole delle sue ‘preferenze’
e del suo talento. Nel rispetto degli obiettivi generali e specifici di apprendimento, la didattica personalizzata si sostanzia attraverso l’impiego di una varietà di metodologie e strategie didattiche,
tali da promuovere le potenzialità e il successo formativo in ogni alunno: l’uso dei mediatori didattici (schemi, mappe concettuali, etc.), l’attenzione agli stili di apprendimento, la calibrazione
degli interventi sulla base dei livelli raggiunti, nell’ottica di promuovere un apprendimento significativo.

 

Domanda: “Mio figlio non capisce/impara come l’insegnante vorrebbe, e non si riesce a fare in modo che il docente cambi in qualche modo strategia didattica”

Nei casi in cui un insegnante non accetti che la sua strategia didatica con un determinato ragazzo non funzioni diventa un’impresa ardua da affrontare per le famiglia e per il ragazzo stesso che si vede inanellane una serie di insufficiente che in buona parte non dipendano da lui ma dal “disturbo” per il/i quale/i ha una certificazione clinica e dalla NON personalizzazione della didattica e dalla NON strutturazione delle verifiche.

In questi casi c’è bisogno di tanta pazienza da parte di tutte le parti e farsi aiutare dalla normativa:

Legge 170 del 2010

Indicazioni dell’art. 5 riportato anche sulle Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA – allegate al DM n. 5669/11, pagina 7

 

Attestato dei crediti formativi per alunno con disabilità che non partecipa all’esame di Stato

Relativamente alla compilazione dell’attestato dei crediti formativi per alunno con disabilità che non partecipa all’esame di Stato le Linee Guida allegate al  DL 182 del  2020 a pag. 42, è scritto che se il candidato non sostiene gli esami l’attestato è firmato dal dirigente, non dal presidente della commissione.
 
L’attestato degli studenti che non hanno sostenuto l’esame non comprende la valutazione in centesimi che può essere riferita solo all’esito delle prove.
Si usano modelli diversi per chi ha sostenuto l’esame e chi no.

Il PEI provvisorio

Va compilato per gli alunni certificati durante l’anno per i quali non c’è un PEI già approvato  per varie motivazioni:

  • perché la documentazione è arrivata tardi 
  • per i neo iscritti che entrano per la prima volta nel sistema di istruzione, non quelli che vengono iscritti per la prima volta a quella scuola, in quanto hanno il PEI della scuola precedente, in pratica sono i bambini che entrano all’infanzia, qualche eventuale alunno che si iscrive alla primaria senza aver frequentato l’infanzia,
  • alunni che terminano l’istruzione parentale
  • alunni che rientrano da un anno o più di frequenza all’estero
  • alunni adottati

Il PEI provvisorio va approvato, entro il 30 giugno. 

 
Il DI 182/20  modificato dal DI  153/23   definisce, all’art. 16 comma 2, i  contenuti del PEI provvisorio e la composizione dei particolari membri del GLO che deve quantificare le risorse per l’ anno successivo (ore per insegnante so sogno, eventuali operatori) e approvarlo. 
 
In caso di certificazioni arrivate a luglio o agosto è dà tenere presente che ci sono degli UST che chiedono sempre il PEI provvisorio per l’assegnazione di sostegno quindi è bene informarsi.
 
Con il PEI provvisorio non vanno compilati gli allegati C e C1 ma solo la sez. 12 dove si trova una tabella di sintesi identica a quella  che si trova nella seconda pagina dell’allegato C. Non c’è il riferimento ai range dell’allegato C1

I MEMBRI DEL GLO 

 
I membri del GLO sono definiti nel DL 182/17,  i genitori, i clinici gli insegnanti. 
 
Rispetto alla componente docenti:
  • in caso di nuova certificazione di un alunno già iscritto e frequentante, sono membri di diritto i docenti del consiglio di classe.
  • Se si tratta di nuova iscrizione e non è stata ancora assegnata una classe, il dirigente individua i docenti che possono far parte del GLO.

OBIETTIVI E STRATEGIE

 
Obiettivi e strategie non saranno indicati nel PEI provvisorio ma lo saranno nel PEI approvato dal GLO dell’anno successivo.

Contenuti del PEI provvisorio (DL 182/20 art. 16 c. 3):

“Per la redazione del PEI provvisorio, è prescrittiva la compilazione delle seguenti sezioni del modello di PEI allegato al presente decreto:
a. Intestazione e composizione del GLO;

  • b. Sezione 1 – Quadro informativo, con il supporto dei genitori;
  • c. Sezione 2 – Elementi generali desunti dal Profilo di Funzionamento;
  • d. Sezione 12 – PEI provvisorio per l’a. s. successivo;
  • e. Sezione 4 – Osservazioni sull’alunno per progettare gli interventi di sostegno didattico;
  • f. Sezione 6 – Osservazioni sul contesto: barriere e facilitatori.”
Il PEI provvisorio va redatto entro il 30 giugno (DI 182 art. 16 c. 1).

Non è previsto per certificazioni pervenute successivamente ma nonostante questo alcuni UST (Uffici Scolastici Territoriali) lo richiedono lo stesso.

ATTENZIONE

La nota del 24 maggio 2024 ha generato molta confusione dicendo che il PEI provvisorio andava redatto per i neoiscritti, ma si intendeva quelli iscritti per la prima volta al sistema di istruzione, non a quella specifica scuola, vedere le FAQ del ministero n. 20-22-23.