Archivi categoria: Didattica

Funzioni della Figura Strumentale e Il coordinatore del sostegno

Le funzioni strumentali sono decise dal collegio dei docenti.
Contratto CNL 2006 art. 33 (non sono obbligatorie)

Lo copio qui sotto:
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ART.33 – FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA

1. Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, la risorsa fondamentale è costituita dal patrimonio professionale dei docenti, da valorizzare per la realizzazione e la gestione del piano dell’offerta formativa dell’istituto e per la realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni esterni alla scuola. Le risorse utilizzabili, per le funzioni strumentali, a livello di ciascuna istituzione scolastica, sono quelle complessivamente spettanti sulla base dell’applicazione dell’art. 37 del CCNI del 31.08.99 e sono annualmente assegnate dal MPI.

2. Tali funzioni strumentali sono identificate con delibera del collegio dei docenti in coerenza con il piano dell’offerta formativa che, contestualmente, ne definisce criteri di attribuzione, numero e destinatari. Le stesse non possono comportare esoneri totali dall’insegnamento e i relativi compensi sono definiti dalla contrattazione d’istituto.

3. Le scuole invieranno tempestivamente al Direttore generale regionale competente schede informative aggiornate in ordine alla quantità e alla tipologia degli incarichi conferiti, e ciò allo scopo di effettuarne il monitoraggio.

4. Le istituzioni scolastiche possono, nel caso in cui non attivino le funzioni strumentali nell’anno di assegnazione delle relative risorse, utilizzare le stesse nell’anno scolastico successivo.


La figura del coordinatore per l’inclusione deriva da una nota MIUR del 2015, n. 37900, che istituisce dei corsi di formazione specifici per i docenti di sostegno specializzati destinati a svolgere ruoli di coordinamento rispetto i temi dell’inclusione.

Negli anni successivi sono state organizzate altre annualità di questi corsi di formazione.

I docenti destinatari sono nominati dal dirigente, e di solito chi ha frequentato il corso svolge il ruolo di coordinatore.

 

Rientro a Scuola a.s. 2022/23

In data 28 agosto 2022 il Ministero dell’Istruzione ha inviato alle scuole un vademecum con le principali indicazioni per il contrasto della diffusione del Covid-19 in ambito scolastico in vista dell’avvio dell’anno 2022/2023.

Il testo sintetizza i documenti elaborati dall’Istituto superiore di sanità nelle scorse settimane, già inviati alle scuole e ai loro dirigenti, e la normativa vigente.

Il vademecum contiene, in particolare, una sezione con le principali domande e risposte sulla gestione dei casi di positività, la didattica digitale integrata, gli alunni fragili, in risposta alle domande pervenute ad oggi dalle scuole.

Resta sempre attivo, poi, per ogni richiesta di chiarimento, il servizio di help desk amministrativo contabile, canale ufficiale di assistenza, consulenza e comunicazione fra l’Amministrazione e le Istituzioni scolastiche.

Anno scolastico 2022/23: Rientro a scuola

Covid, con raffreddore lieve si potrà stare in classe. No se con febbre superiore a 37,5. Utilizzo mascherina chirurgica o FFP2

 

Sono state pubblicate ieri le indicazioni dell’Istituto superiore di sanità per il rientro a scuola a settembre. Nelle indicazioni viene fatta una distinzione tra misure standard di prevenzione da garantire per l’inizio dell’anno scolastico che considera l’attuale quadro epidemiologico e possibili ulteriori interventi da modulare progressivamente in base alla valutazione del rischio, “prevedendo un’adeguata preparazione degli istituti scolastici che renda possibile un’attivazione rapida delle misure al bisogno”.

Nel documento, come misure di base per pianificare l’anno scolastico 2022/23, viene indicato che

Gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano febbre, frequentano in presenza, prevedendo
l’utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi, igiene delle mani, etichetta respiratoria.

Viene infatti specificato che “soprattutto nei bambini, la sola rinorrea (raffreddore) è condizione frequente” e di fatto ciò “non può essere sempre motivo in sé di non frequenza o allontanamento dalla scuola in assenza di febbre“.

Non è invece consentito restare a scuola con febbre, ovvero temperatura corporea oltre i 37,5 ° C. Altri sintomi che non consentono il permanere a scuola sono ad esempio:

  • sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria,
  • vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere),
  • diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide),
  • perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa

In caso di tali sintomi viene raccomandato alle famiglie di non condurre gli alunni a scuola in presenza.

Divieto di entrare a scuola anche con test Covid positivo.

indicazioni-A.S.-2022-2023

 

 

Fonte: orizzonte scuola

Cosa significa compensare uno scritto deficitario con l’orale

La verifica orale di compensazione è cosa ben diversa da una interrogazione di recupero, dovrebbe verificare SOLO le domande o gli esercizi della verifica scritta non corretti, perché deve andare a verificare se la valutazione negativa dello scritto  è dovuto a una mancanza di conoscenza del ragazzo, o se c’è stato un problema legato alla neuro divergenza (cattiva comprensione del testo, deficit di memoria, ecc…), il voto orale, in questo modo, va a sostituire il voto della domanda o dell’esercizio deficitario, dopo di che fra gli esercizi svolti bene nella verifica scritta e quelli svolti durante l’orale il docente ha tutti i dati per valutare correttamente lo studente (non si fa la media).

Proprio per questo la compensazione orale va fatta a pochi giorni dalla verifica scritta, se passano troppi giorni non è più una compensazione ma un recupero.

Molti docenti non usano questo criterio ma fanno una tradizionale interrogazione di recupero, questo perchè la normativa non è “specifica” sui modi di farla e ogni insegnante la interpreta come crede più opportuno.

La compensazione orale il testo della legge 170/10 non la nomina proprio , il suo decreto attuativo DL 5669/11 nemmeno, ma la si  può trovare nelle Linee guida allegate a quest’ultimo a pag 19:
“Per quanto concerne le misure dispensative, oltre a tempi più lunghi per le verifiche scritte o a una quantità minore di esercizi, gli alunni con disgrafia e disortografia sono dispensati dalla valutazione della correttezza della scrittura e, anche sulla base della gravità del disturbo, possono accompagnare o integrare la prova scritta con una prova orale attinente ai medesimi contenuti.”

Quindi come fare quando un insegnante la intende come una interrogazione di recupero e vuole fare la media?

Bisogna parlarci e cercare di farglielo capire, potete usare anche il video sotto che è un estratto del convegno tenuto a Parma dal prof. Guido dell’Acqua, del Ufficio IV (Disabilità DSA e integrazione alunni stranieri), il 20/04/2016, dove cerca di spiegare agli insegnanti come deve essere fatta correttamente la compensazione orale

 
 
Questa è una trascrizione delle esatte parole, nel caso qualcuno avesse bisogno di stamparle e portarle a scuola
 
Immagine
Qua il filmato per intero e le slide

E ancora:

Sostituzione dello scritto con l’orale per chi ha dei DSA?

 

Esami di Stato 2022, PCTO e Invalsi non sono requisiti di accesso

 
Annunciate le modalità di svolgimento degli esami di Stato 2022.
Le ordinanze ministeriali sono pronte per essere pubblicate.
La principale novità è il ritorno delle prove scritte: per l’esame di terza media sono previste due prove scritte, una di italiano e una relativa alle competenze logico-matematiche; per la maturità sia il tema d’Italiano che la seconda prova.
 
Per accedere agli esami la partecipazione alle prove Invalsi, che pur si svolgeranno a partire dal mese di marzo, non saranno requisito di accesso.

Allo stesso modo, non rappresenterà requisito d’accesso alla maturità lo svolgimento dei PCTO, percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento.

Durante il colloquio gli studenti dovranno comunque illustrare le esperienze dei PCTO.

Già lo scorso anno scolastico Invalsi e PCTO non erano requisito d’accesso alle prove. L’esperienza PCTO era presente all’esame nell’elaborato. Se l’esperienza non era presente all’interno dell’elaborato, lo studente poteva presentare una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi.

Prove Invalsi dal 1° marzo

I primi a cimentarsi nelle prove Invalsi saranno gli studenti delle quinte superiori.

Sessione ordinaria Classi Campione
La scuola può scegliere una tra le due seguenti finestre:
-martedì 1, mercoledì 2, giovedì 3, venerdì 4 marzo 2022
-lunedì 7, martedì 8, mercoledì 9, giovedì 10 marzo 2022

La scuola sceglie tre giorni di una delle due finestre di somministrazione per svolgere le prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto).Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): da martedì 1 marzo 2022 a giovedì 31 marzo 2022.

Gli studenti della terza media inizieranno le prove ad aprile.

Sessione ordinaria Classi Campione
La scuola può scegliere una tra le due seguenti finestre:
-lunedì 4, martedì 5, mercoledì 6, giovedì 7 aprile 2022
-lunedì 11, martedì 12, mercoledì 13 aprile 2022

La scuola sceglie tre giorni di una delle due finestre di somministrazione per svolgere le prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto).

 

Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): da venerdì 1 aprile 2022 a sabato 30 aprile 2022