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Cosa sono i PON?

La sigla “PON” è l’acronimo “Programmi Operativi Nazionali” del Miur, sono finanziati dall’Unione Europea per promuovere l’uguaglianza sociale, occupazionale ed economica tra le varie aree dell’UE.

Le scuole che desiderano accedere a questi finanziamenti, devono elaborare un piano da consegnare all’Autorità di Gestione dei PON.

Quest’ultima, se li trova meritevoli, ne autorizza l’erogazione.

A quel punto la scuola può mettere in atto il suo progetto, sempre sotto la supervisione dell’Autorità.

La partecipazione ai progetti PON è libera e l’organizzazione del progetto è fatta, in completa autonomia, dalla scuola che vi aderisce.

Gli obiettivi, gli alunni che parteciperanno, i docenti che li seguiranno, i tempi, i luoghi e le modalità vengono esplicitati nel progetto predisposto a seconda delle attività da volgere e dei bisogni individuali di ogni territorio.

Il docente di sostegno, così come altre figure non obbligatorie, possono essere remunerate con i fondi previsti per le spese generali.

PEI digitale

PEI in modalità digitale

Nota 2780 del 12-06-23 (Pei digitaleRedazione dei PEI: nuove funzionalità nella Partizione separata dell’Anagrafe nazionale studenti (ANS). 

Per l’a.s. 2023/2024 è in via sperimentale solo per alcune scuole. 

Per l’a.s. 2024/25 non è cambiato nulla: la redazione del PEI sulla piattaforma SIDI è consigliata ma non obbligatoria.

Consultare guida operativa del ministero

Quando entrerà in funzione il PEI in formato digitale sarà accessibile a tutti i componenti del GLO (DIgs 182/20 art. 4 c. 10) ma non sarà stampabile.

Tutti i membri del GLO possono accedere al PEI, ma non allo stesso modo, sono previsti tre livelli di autorizzazione:

  1.  può redigere e modificare il PEI;
  2.  può visionare e approvare (ossia firmare) il PEI;
  3.  può solo visionare.

Decide il dirigente ma di solito:

  • gli insegnanti e il dirigente sono al 1° livello
  •  genitori e lo studente sono al 2° livello
  •  gli specialisti dell’ASL, gli assistenti, gli operatori al 2° livello
  •  lo specialista privato, che non ha potere decisionale, è al 3° livello.

Uno dei vantaggi maggiori del PEI digitale, da sfruttare, è che è facile condividerlo con tutti i membri del GLO in totale sicurezza dei dati sensibili, prima dell’incontro, e arrivare  tutti preparati con il PEI pronto per l’approvazione, perché di solito si fanno incontri di 15/30/60 minuti, e non ci sarebbe il tempo materiale per discutere di tutto. 

LE FIRME

Prima di raccogliere le firme dei membri il dirigente deve firmare lui per primo il PEI e in questo modo, sulla base del verbale, attestare che è stato approvato dal GLO in modo corretto.

Solo dopo si raccolgono le firme dei membri e è  difficile farlo seduta stante perché tutti devono accedere alla piattaforma con le loro credenziali e per molti è indispensabile avere il proprio PC.


Suggerimenti per le scuole:

La procedura per inserire tutto non è semplice,  prima di tutto studiare attenttamente le linee guida del manuale, prestando particolare attenzione ad alcuni aspetti che possono bloccare il processo:

  • il PEI da compilare deve essere Definitivo
  •  la composizione del GLO deve essere estremamente precisa anche per quanto riguarda gli indirizzi mail, è necessario verificare che tutti i componenti siano nelle condizioni di firmare con SPID.
  • Le sezioni del PEI devono essere tutte compilate (ad esclusione del quadro C e del punto 10 competenze)
  • Deve essere allegato il verbale n. 1 relativo al GLO iniziale
  • Se tutte queste condizioni sono rispettate, il DS può approvare il PEI e successivamente procedere all’invio in firma. I componenti del GLO riceveranno automaticamente una mail con il link da seguire.

Cosa si intende per prove Equipollenti

Equipollente significa dello stesso valore.
  • Una interrogazione orale è di sicuro equipollente di una scritta, anche se la forma è diversa, se gli argomenti richiesti sono sostanzialmente gli stessi.
  • Allo stesso modo la verifica può essere a domande chiuse anziché aperte.
  • Anche il numero delle domande o degli esercizi può essere ridotto, pur conservando l’equipollenza, se si seleziona un campione di domande significativo.

In pratica sono delle verifiche personalizzate, diverse da quelle dei compagni, che consentono ugualmente di verificare se sono stati raggiunti gli obiettivi o le competenze previste per tutti.

In caso di disabilità, gli obiettivi da raggiungere non sono necessariamente identici a quelli della classe anche se la programmazione personalizzata porta ad un diploma valido ed è nel PEI che si decide quali adattamenti sono possibili.

L’equipollenza delle verifiche sarà poi valutata in base agli obiettivi del PEI, non a quelli della classe, ma le differenze non dovrebbero essere mai sostanziali.

Possono essere omessi contenuti considerati non essenziali, può essere consentita la consultazione di prontuari o glossari, si possono allungare i tempi o ridurre quantitativamente il numero di esercizi o domande…

Se una verifica di matematica prevede la soluzione di 6 problemi, in una prova equipollente possono essere ridotti di numero ma conservando un analogo livello di difficoltà.

Dalle Linee Guida PEI Allegato al Dlgs 153/23 pag. 37-38, si legge.

“B – Con l’opzione “B” si definisce un percorso che, pur personalizzato o adattato, conserva la sua validità ai fini del conseguimento del titolo di studio e prevede la possibilità di somministrare prove di verifica dichiarate equipollenti (in certi casi particolari, anche identiche), ossia dello stesso valore di quelle della classe pur se diverse rispetto ai contenuti, rendendo possibili semplificazioni che non compromettano la loro validità. Possono rientrare in questo ambito eventuali dispense da prestazioni
ritenute non indispensabili, supporti che garantiscono in ogni caso l’autonomia di base, facilitazioni non determinanti… Valutando queste personalizzazioni si terrà conto anche della rilevanza che
possono avere le varie discipline nello specifico indirizzo di studi. Modificando in questo modo la progettazione, anche se non in modo radicale, cambiano molto probabilmente anche i risultati attesi
per cui diventa necessario adattare i criteri di valutazione definiti per la classe. “

Sempre dalle linee guida a pag. 29 troviamo scritto:

” A titolo esemplificativo, si riportano alcune forme di personalizzazione che possono essere considerate:
− la possibilità di assegnare tempi più lunghi tutte le volte che è richiesto dalle condizioni
funzionali o di contesto;
− la riduzione per numero o dimensioni delle verifiche proposte se non è possibile assegnare
tempi aggiuntivi;
− l’adattamento della tipologia di prova: colloquio orale anziché prova scritta, a domande chiuse anziché aperte, verifiche strutturate (domande a risposta multipla, vero/falso, testo a
completamento etc.) o semistrutturate etc.;
− il ricorso a interventi di assistenza o supporto di vario tipo, più o meno determinanti nell’esito
della prestazione, secondo i casi;
− l’uso di strumenti compensativi, nel senso più ampio del termine e comprendendo quindi tutto quello che può servire per ridurre le difficoltà esecutive di vario tipo connesse alla disabilità,
comprese quelle di memorizzazione, organizzazione ed espressione dei contenuti e delle competenze da verificare;
− sistemi di compensazione tra modalità diverse di verifica, in particolare tra scritto e orale, tra
una prova strutturata e non strutturata etc., assicurandosi che un’eventuale difficoltà di
svolgimento non scaturisca dalla mancata comprensione delle consegne e/o da difficoltà
nell’applicazione di procedure.”

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Gli esami di Stato degli alunni con disabilità sono regolati dal DL 62/17 e dalle ordinanze annuali.

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Il DL 62/17 non contiene nessuna definizione di prove equipollenti ma dice solo che decidere se la tipologia delle prove ha valore equipollente spetta al consiglio di classe (art. 20 c. 1) mentre spetta alla commissione decidere sulle specifiche prove.

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Articolo dell’avv. Salvatore Nocera: Per evitare problemi, serve una definizione normativa di “prove equipollenti

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Articolo di Max Bruschi Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.: A proposito di prove equipollenti, strumenti compensativi, misure dispensative ed esami di Stato

 

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Chi deve creare le mappe concettuali?

Le mappe rientrano tra gli strumenti compensativi che, in quanto strumenti, vanno definiti in base ai bisogni e all’efficacia.

Ma una domanda si fanno frequentemente i  genitori: chi deve fare le mappe concettuali? Gli studenti, i genitori o gli insegnanti?

Le mappe vanno fatte dagli studenti secondo il loro modo di apprendere (profilo di funzionamento) e secondo i bisogni individuali di ognuno. 

MA ATTENZIONE

Compito della scuola è
incentivare l’uso ed insegnare allo studente il modo di strutturare una mappa efficace e funzionale,
non basta dire “così non vanno bene, sono troppo scritte, modificale” :

 il D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011, l’ art. 4 comma 4 (che è il decreto attuativo della Legge 170 del 2010): «Le Istituzioni scolastiche assicurano l’impiego degli opportuni strumenti compensativi, curando particolarmente l’acquisizione, da parte dell’alunno e dello studente con DSA, delle competenze per un efficiente utilizzo degli stessi.»

Come si evince dalla legge è compito della scuola aiutare gli studenti a promuovere le competenze necessarie per un loro efficiente utilizzo dei sistemi compensativi, mappe comprese ovviamente.

Quindi:

 ▶️ l’uso delle mappe rientra nell’autonomia di studio e vanno predisposte dall’alunno stesso;

▶️ se non lo sa fare, è compito della scuola insegnarglielo;

Si possono distinguere diversi tipi di mappe a secondo del bisogno del singolo studente:
▶️per chi ha difficoltà a ricordare i passaggi di un determinato ragionamento, usa una mappa che si chiama "procedurale";

▶️ per chi ha difficoltà nel recupero dell'etichetta lessicale usa mappe mnemoniche (parola chiave- connettore);

▶️ per chi ha una scarsa memoria usa mappe con qualche parola in più e con le date (non riassunti)

Negare questo tipo di mappe è molto grave.

Purtroppo però spesso le attività di  incentivare ed insegnare, vengono spesso disattese dalla scuola.

Lo studente si ritrova così ad imparare da solo a costruire le mappe per riportare in memoria informazioni che ha appreso ma che per la sua neurodiversità fatica a recuperare.

Non si nasce “imparati” ed occorre dare tempo allo studente per acquisirne competenza.

Inoltre le mappe saranno più “ricche” inizialmente per diventare sempre più “snelle” con il passare del tempo.

Non denigriamo la mappa che sembra un riassunto e ricordiamo che la velocità di lettura non permette di leggere velocemente quanto riportato, piuttosto viene sfruttata la memoria fotografica di chi, avendo studiato, recupera in memoria quanto ha appreso.

Del resto se non si ha studiato non è utile neanche il manuale perchè non si sa dove e cosa andare a cercare.

È palese che se si costruisce la mappa si ha studiato, come è palese che non è stracciando o ritirando la mappa durante la verifica o l’interrogazione che si incentiva l’utilizzo della mappa ma si umilia lo studente che spesso viene poi deriso dai compagni.

Attenzione: è come lo studente che indossa per la prima volta gli occhiali in classe che si può sentire a disagio con i compagni.

Spesso gli studenti con DSA sono seguiti da professionisti  con master in DSA: sfruttiamo la competenza che questi studenti hanno acquisito o stanno acquisendo per farla condividere con i compagni.

Le mappe sono utili a tutti.

Un alunno con problemi di comportamento può essere escluso da una gita?

Quella che chiamiamo gita è una attività didattica organizzata dalla scuola ed escludere un alunno è di fatto una sospensione.
 
La legge (DPR 235/07 – Statuto degli studenti) infatti chiama la sospensione “allontanamento dalla comunità scolastica” (non dall’edificio scolastico) ed è evidente che se tutti i compagni vanno in gita e lui no questo allontanamento c’è di sicuro.
 
La sospensione deve essere decisa dal consiglio di classe a seguito di gravi comportamenti, non può quindi essere data in via preventiva.
 
Ci sono però altre questioni da considerare: gli insegnanti non sono obbligati a portare in gita i ragazzi ed è comprensibile che, se accettano, chiedano di farlo in sicurezza.
 
Se si insiste sull’obbligo di portare tutti si rischia di annullare la gita e in questo caso sarebbe già deciso a chi dare la colpa.
 
Sarebbe molto meglio metterla in positivo: l’aspettativa della gita, che ha molto valore per i ragazzi, potrebbe essere usata per stringere un patto educativo (“Vieni in gita anche tu se..,”) che potrebbe avere buone probabilità di successo se si pongono condizioni realistiche per un ragazzo ADHD-DOP, con risultati positivi anche per il futuro.
 
Viceversa, se si sentisse ingiustamente escluso il giorno dopo, quando tutti i compagni inevitabilmente parleranno a scuola della gita a cui lui non ha partecipato, è facile prevedere che sarà ancora più oppositivo.
 

 
Nel PEI c’è un riquadro specifico da compilare, alla sez. 9:
Uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione
Interventi previsti per consentire allo/a studente/essa di partecipare alle uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione organizzati per la classe _______________
 
Dalle Linee Guida allegate al DL153/23 (pag. 50)
«In questo campo è possibile indicare interventi, supporti, iniziative e precauzioni da adottare per consentire la partecipazione – con il massimo livello di autonomia e sicurezza – alle uscite didattiche e alle visite o viaggi di istruzione organizzati dalla scuola per la classe di appartenenza. Anche in questo ambito è necessario un intervento sul contesto, eliminando le possibili barriere, scegliendo mete o modalità organizzative adeguate e inclusive.»