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Anno scolastico 2022/23: Rientro a scuola

Covid, con raffreddore lieve si potrà stare in classe. No se con febbre superiore a 37,5. Utilizzo mascherina chirurgica o FFP2

 

Sono state pubblicate ieri le indicazioni dell’Istituto superiore di sanità per il rientro a scuola a settembre. Nelle indicazioni viene fatta una distinzione tra misure standard di prevenzione da garantire per l’inizio dell’anno scolastico che considera l’attuale quadro epidemiologico e possibili ulteriori interventi da modulare progressivamente in base alla valutazione del rischio, “prevedendo un’adeguata preparazione degli istituti scolastici che renda possibile un’attivazione rapida delle misure al bisogno”.

Nel documento, come misure di base per pianificare l’anno scolastico 2022/23, viene indicato che

Gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano febbre, frequentano in presenza, prevedendo
l’utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi, igiene delle mani, etichetta respiratoria.

Viene infatti specificato che “soprattutto nei bambini, la sola rinorrea (raffreddore) è condizione frequente” e di fatto ciò “non può essere sempre motivo in sé di non frequenza o allontanamento dalla scuola in assenza di febbre“.

Non è invece consentito restare a scuola con febbre, ovvero temperatura corporea oltre i 37,5 ° C. Altri sintomi che non consentono il permanere a scuola sono ad esempio:

  • sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria,
  • vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere),
  • diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide),
  • perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa

In caso di tali sintomi viene raccomandato alle famiglie di non condurre gli alunni a scuola in presenza.

Divieto di entrare a scuola anche con test Covid positivo.

indicazioni-A.S.-2022-2023

 

 

Fonte: orizzonte scuola

Cosa significa compensare uno scritto deficitario con l’orale

La verifica orale di compensazione è cosa ben diversa da una interrogazione di recupero, dovrebbe verificare SOLO le domande o gli esercizi della verifica scritta non corretti, perché deve andare a verificare se la valutazione negativa dello scritto  è dovuto a una mancanza di conoscenza del ragazzo, o se c’è stato un problema legato alla neuro divergenza (cattiva comprensione del testo, deficit di memoria, ecc…), il voto orale, in questo modo, va a sostituire il voto della domanda o dell’esercizio deficitario, dopo di che fra gli esercizi svolti bene nella verifica scritta e quelli svolti durante l’orale il docente ha tutti i dati per valutare correttamente lo studente (non si fa la media).

Proprio per questo la compensazione orale va fatta a pochi giorni dalla verifica scritta, se passano troppi giorni non è più una compensazione ma un recupero.

Molti docenti non usano questo criterio ma fanno una tradizionale interrogazione di recupero, questo perchè la normativa non è “specifica” sui modi di farla e ogni insegnante la interpreta come crede più opportuno.

La compensazione orale il testo della legge 170/10 non la nomina proprio , il suo decreto attuativo DL 5669/11 nemmeno, ma la si  può trovare nelle Linee guida allegate a quest’ultimo  (4.3.2 a pag 19):
“Per quanto concerne le misure dispensative, oltre a tempi più lunghi per le verifiche scritte o a una quantità minore di esercizi, gli alunni con disgrafia e disortografia sono dispensati dalla valutazione della correttezza della scrittura e, anche sulla base della gravità del disturbo, possono accompagnare o integrare la prova scritta con una prova orale attinente ai medesimi contenuti.”

Il significato delle parole “accompagnare” o “integrare” lo fornisce il vocabolario:

integrare = completare, rendere intero o perfetto, supplendo a ciò che manca o aggiungendo quanto è utile e necessario per una maggiore validità, efficienza, funzionalità.

Quindi come fare quando un insegnante la intende come una interrogazione di recupero e vuole fare la media?

Bisogna parlarci e cercare di farglielo capire, potete usare anche il video sotto che è un estratto del convegno tenuto a Parma dal prof. Guido dell’Acqua, del Ufficio IV (Disabilità DSA e integrazione alunni stranieri), il 20/04/2016, dove cerca di spiegare agli insegnanti come deve essere fatta correttamente la compensazione orale

 
 
Questa è una trascrizione delle esatte parole, nel caso qualcuno avesse bisogno di stamparle e portarle a scuola
 
Immagine
Qua il filmato per intero e le slide

E ancora:

Sostituzione dello scritto con l’orale per chi ha dei DSA?

 

Esami di Stato 2022, PCTO e Invalsi non sono requisiti di accesso

 
Annunciate le modalità di svolgimento degli esami di Stato 2022.
Le ordinanze ministeriali sono pronte per essere pubblicate.
La principale novità è il ritorno delle prove scritte: per l’esame di terza media sono previste due prove scritte, una di italiano e una relativa alle competenze logico-matematiche; per la maturità sia il tema d’Italiano che la seconda prova.
 
Per accedere agli esami la partecipazione alle prove Invalsi, che pur si svolgeranno a partire dal mese di marzo, non saranno requisito di accesso.

Allo stesso modo, non rappresenterà requisito d’accesso alla maturità lo svolgimento dei PCTO, percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento.

Durante il colloquio gli studenti dovranno comunque illustrare le esperienze dei PCTO.

Già lo scorso anno scolastico Invalsi e PCTO non erano requisito d’accesso alle prove. L’esperienza PCTO era presente all’esame nell’elaborato. Se l’esperienza non era presente all’interno dell’elaborato, lo studente poteva presentare una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi.

Prove Invalsi dal 1° marzo

I primi a cimentarsi nelle prove Invalsi saranno gli studenti delle quinte superiori.

Sessione ordinaria Classi Campione
La scuola può scegliere una tra le due seguenti finestre:
-martedì 1, mercoledì 2, giovedì 3, venerdì 4 marzo 2022
-lunedì 7, martedì 8, mercoledì 9, giovedì 10 marzo 2022

La scuola sceglie tre giorni di una delle due finestre di somministrazione per svolgere le prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto).Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): da martedì 1 marzo 2022 a giovedì 31 marzo 2022.

Gli studenti della terza media inizieranno le prove ad aprile.

Sessione ordinaria Classi Campione
La scuola può scegliere una tra le due seguenti finestre:
-lunedì 4, martedì 5, mercoledì 6, giovedì 7 aprile 2022
-lunedì 11, martedì 12, mercoledì 13 aprile 2022

La scuola sceglie tre giorni di una delle due finestre di somministrazione per svolgere le prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto).

 

Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): da venerdì 1 aprile 2022 a sabato 30 aprile 2022

Il Curriculum dello studente per alunni con disabilità

Il Curriculum dello studente nella disabilità

Il Curriculum dello studente è un documento rappresentativo dell’intero profilo dello studente che viene rilasciato agli alunni di quinto superiore in allegato al Diploma a partire dall’a.s. 2020/2021.

Il curriculum dello studente: cos’è?

Il curriculum dello studente è una una fotografia del percorso formativo con le esperienze in ambito scolastico ed extrascolastico.

Clicca  QUI per saperne di più sul sito del MIUR 

Un modello di Curriculum

In base al modello adottato con D.M. n. 88/2020, il Curriculum dello studente si compone di tre parti:

  1.  La prima parte contiene tutte le informazioni relative al percorso di studi, al titolo di studio conseguito, a eventuali altri titoli posseduti e alle altre esperienze svolte in ambito formale.
  2. La seconda parte riporta le certificazioni di tipo linguistico, informatico o di altro genere.
  3. La terza parte riguarda le attività extrascolastiche svolte ad esempio in ambito professionale, sportivo, musicale, culturale e artistico, di cittadinanza attiva e di volontariato.

Clicca sull’immagine per leggere un modello di Curriculum dello Studente.

Il curriculum dello studente all’interno della Piattaforma Unica

Le Linee guida per l’orientamento, adottate con il D.M. 22 dicembre 2022, n. 328, hanno
introdotto a partire dal corrente anno scolastico l’E-Portfolio quale strumento di supporto
all’orientamento, che è messo a disposizione degli studenti all’interno della “Piattaforma Unica.

La nota 7557 del 22 febbraio 2024 fornisce indicazioni operative per il rilascio del curriculum alle scuole e agli studenti sulla compilazione del Curriculum.

Accedendo alla piattaforma Unica, gli studenti possono solo visualizzare la sezione Percorso studi che andrà a confluire nella prima parte del Curriculum dello studente.

 

Gli studenti possono invece compilare la sezione “sviluppo competenze” inserendo le certificazioni conseguite (linguistiche o informatiche o di altro tipo) e le eventuali attività svolte in ambito
extrascolastico (attività musicali, sportive, lavorative, attività di cittadinanza attiva e volontariato (associazione ad enti no profit), attività culturali e artistiche (recitazione, corsi di arte, partecipazione a gruppi teatrali…), se hanno partecipato a gare o concorsi, se hanno pubblicato articoli, ecc. Gli studenti hanno la possibilità di selezionare anche la voce “Altro” dal menù a tendina se non trovano una tipologia idonea per l’inserimento della loro attività extrascolastica.

Cosa devono inserire gli studenti quando compilano la sezione “Sviluppo competenze”? Devono scrivere:

  • un titolo che descriva brevemente l’attività,
  • la data di inizio,
  • la data di fine,
  • l’ente che ha organizzato l’attività,
  • La città in cui hanno svolto l’attività
  • Altre informazioni: possono scrivere ogni altra informazione utile a illustrare l’attività, come ad esempio il  motivo che li ha spinti a svolgere quell’attività o altri dettagli rilevanti.

Infine gli studenti dovranno abbinare la o le competenze che hanno maturato grazie a ciascuna attività.

Per gli alunni con disabilità è previsto il Curriculum dello studente?

Sì e no. Dipende se l’alunno consegue il Diploma o l’attestato di credito formativo.

  • PROGRAMMAZIONE EQUIPOLLENTE – “OBIETTIVI DELLA CLASSE con PERSONALIZZAZIONI”    —>   SI
  • PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA —> NO

Secondo il  DL 62/17 art 20 comma 7: Il Curriculum viene rilasciato agli studenti che seguono la programmazione didattica della classe, anche se hanno delle personalizzazioni rispetto agli obiettivi specifici di apprendimento (conoscenze, abilità, competenze) e ai criteri di valutazione; quindi anche se fanno delle prove equipollenti. Questi studenti conseguono il Diploma e il Curriculum dello studente in allegato.

Per gli alunni con disabilità che seguono una programmazione differenziata e che non conseguiranno il diploma ma un semplice attestato di credito formativo, il Curriculum non deve essere predisposto.

Programmi Ministeriali

Non si può essere indietro con il programma ministeriale, ne deve essere rigorosamente seguito  perché non esistono più da diversi anni oramai.

Oggi esistono le indicazioni nazionali e le linee guida.

Quindi gli insegnanti possono progettare e programmare in base alla loro disciplina e ai loro studenti.

Che differenza c’è tra linee guida e Indicazioni nazionali?

Le Indicazioni nazionali forniscono una guida per gli insegnanti nella pianificazione delle lezioni e nella valutazione degli studenti.

D’altra parte, le Linee guida sono documenti meno ufficiali che offrono un orientamento su come affrontare un determinato argomento o situazione.

Il decreto ministeriale 254 del 2012 (Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione)

A queste discipline la legge 20 agosto 2019, n. 92 ha aggiunto l’insegnamento di Educazione civica

INDICAZIONI NAZIONALI PER I LICEI
Traguardi formativi